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Document 31988R2427
Council Regulation (EEC) No 2427/88 of 24 May 1988 on the application of Decision No 1/88 of the EEC- Switzerland Joint Committee amending Protocol 3 concerning the definition of the concept of ' originating products' and methods of administrative cooperation
Regolamento (CEE) n. 2427/88 del Consiglio del 24 maggio 1988 relativo all' applicazione della decisione n. 1/88 del Comitato misto CEE-Svizzera che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Regolamento (CEE) n. 2427/88 del Consiglio del 24 maggio 1988 relativo all' applicazione della decisione n. 1/88 del Comitato misto CEE-Svizzera che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
GU L 216 del 8.8.1988, p. 71–71
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993
Regolamento (CEE) n. 2427/88 del Consiglio del 24 maggio 1988 relativo all' applicazione della decisione n. 1/88 del Comitato misto CEE-Svizzera che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Gazzetta ufficiale n. L 216 del 08/08/1988 pag. 0071 - 0071
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 6 pag. 0170
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 6 pag. 0170
REGOLAMENTO (CEE) N. 2427/88 DEL CONSIGLIO del 24 maggio 1988 relativo all'applicazione della decisione n. 1/88 del Comitato misto CEE-Svizzera che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1o gennaio 1973; considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, il quale costituisce parte integrante di detto accordo, il Comitato misto ha adottato la decisione n. 1/88 che modifica il protocollo n. 3; considerando che è necessario applicare questa decisione nella Comunità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È applicabile nella Comunità la decisione n. 1/88 del Comitato misto CEE-Svizzera. Il testo della decisione è accluso al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 1988. Per il Consiglio Il Presidente H.-D. GENSCHER