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Document 31988R2423

REGOLAMENTO (CEE) N. 2423/88 DEL CONSIGLIO dell' 11 luglio 1988 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea

GU L 209 del 2.8.1988, p. 1–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994; abrogato e sostituito da 394R3283 e 394R3284

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2423/oj

31988R2423

REGOLAMENTO (CEE) N. 2423/88 DEL CONSIGLIO dell' 11 luglio 1988 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea -

Gazzetta ufficiale n. L 209 del 02/08/1988 pag. 0001 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 14 pag. 0098
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 14 pag. 0098


REGOLAMENTO (CEE) N. 2423/88 DEL CONSIGLIO dell' 11 luglio 1988 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visti i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli ed i regolamenti che sono stati adottati ai sensi dell'articolo 235 del trattato e che sono applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare le disposizioni di tali regolamenti che permettono di derogare al principio generale della sostituzione di tutte le misure di protezione alle frontiere con le sole misure istituite da detti regolamenti,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2176/84 (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87 (2), il Consiglio ha istituito norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea;

considerando che dette norme comuni sono state istituite in conformità degli obblighi internazionali esistenti, in particolare quelli derivanti dall'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in appresso denominato «GATT»), dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT (codice antidumping del 1979) e dall'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT (codice delle sovvenzioni e delle misure di compensazione);

considerando che, per l'applicazione di queste norme, è essenziale che, al fine di mantenere l'equilibrio tra diritti e obblighi che detti accordi intendevano creare, la Comunità tenga conto della loro interpretazione da parte dei principali suoi partner commerciali quale risulta dalla legislazione o dalla prassi in vigore;

considerando che è auspicabile che le regole per determinare il valore normale siano esposte con chiarezza e sufficienti

dettagli; che è opportuno precisare in particolare che, quando le vendite sul mercato interno del paese di origine o di esportazione non costituiscono per qualsiasi motivo una base idonea per determinare l'esistenza di misure di dumping, si può ricorrere ad un valore normale costruito; che è opportuno fornire esempi di situazioni che possono considerarsi come non risultanti da normali operazioni commerciali, in particolare quando un prodotto viene venduto a prezzi inferiori al costo di produzione o quando le transazioni commerciali avvengono tra parti associate o che hanno concluso un accordo di compensazione; che è opportuno indicare i metodi che possono essere seguiti in questi casi per determinare il valore normale;

considerando che è opportuno definire il prezzo all'esportazione ed elencare le modifiche necessarie nei casi in cui si consideri indicato ricostruire tale prezzo partendo dal primo prezzo sul mercato libero;

considerando che, per garantire un corretto raffronto tra il prezzo di esportazione e il valore normale, è opportuno fissare gli orientamenti per la determinazione degli adeguamenti da apportare a titolo delle differenze esistenti per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, le quantità, le condizioni di vendita, nonché richiamare l'attenzione sul fatto che l'onere della prova spetta alla persona che chiede tali adeguamenti;

considerando che occorre precisare l'espressione «margine di dumping» e codificare la prassi in vigore nella Comunità in materia di metodi di calcolo nei casi di variazione dei prezzi o dei margini;

considerando che è opportuno stabilire con precisione il metodo per determinare l'importo di qualsiasi tipo di sovvenzioni;

considerando che è opportuno precisare alcuni fattori che possono essere presi in considerazione per la determinazione del pregiudizio;

considerando che è necessario stabilire procedure che consentano, a chiunque agisca per conto di un'industria della Comunità che si ritenga lesa o minacciata da importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni, di formulare una

denuncia; che risulta opportuno precisare che, in caso di ritiro di una denuncia, l'azione giudiziaria può ma non deve necessariamente essere interrotta;

considerando che sarebbe opportuno instaurare una cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione sia per quanto riguarda le informazioni relative all'esistenza di pratiche di dumping o di sovvenzioni nonché del pregiudizio che ne risulta, sia per quanto riguarda il successivo esame del problema a livello comunitario; che, a tal fine, è opportuno prevedere consultazioni nell'ambito di un comitato consultivo;

considerando che è opportuno definire chiaramente le norme di procedura da seguire durante un'inchiesta, in particolare i diritti e gli obblighi delle autorità comunitarie e delle parti interessate, nonché le circostanze nelle quali le parti interessate possono accedere alle informazioni e possono chiedere di essere informate sui fatti e i motivi essenziali in base ai quali si prevede di raccomandare misure definitive;

considerando che è auspicabile affermare esplicitamente che l'inchiesta relativa al dumping o alle sovvenzioni dovrebbe normalmente riguardare un periodo di almeno sei mesi immediatamente precedente l'avvio della procedura e che gli accertamenti definitivi devono essere basati sui fatti stabiliti per detto periodo;

considerando che, per evitare qualsiasi confusione, è necessario chiarire nel presente regolamento l'impiego dei termini «inchiesta» e «procedura»;

considerando che è necessario stabilire che, quando un'informazione deve essere considerata riservata, chi fornisce l'informazione deve presentare una domanda a tal fine e che è necessario chiarire che si può non tener conto di un'informazione riservata che sia suscettibile di essere riassunta, ma per la quale non sia stato presentato un riassunto di carattere non riservato;

considerando che per evitare inutili ritardi e ai fini di uno snellimento delle pratiche amministrative è opportuno fissare i termini entro i quali possono essere offerti gli impegni;

considerando che è necessario fissare norme più esplicite in merito alla procedura da seguire dopo il ritiro o la violazione di un impegno;

considerando che è necessario che il processo decisionale della Comunità consenta un'azione rapida ed efficace, in particolare mediante misure adottate dalla Commissione come, ad esempio, la riscossione di dazi provvisori;

considerando che, per scoraggiare le pratiche di dumping, è opportuno - nei casi in cui dalla constatazione definitiva dei fatti risulti l'esistenza di dumping e di un pregiudizio - prevedere la possibilità di riscuotere definitivamente i dazi

provvisori, anche se, per motivi specifici, non si decide l'imposizione di un dazio antidumping definitivo;

considerando che è indispensabile stabilire norme comuni per l'applicazione dei dazi antidumping o compensativi, al fine di assicurarne la riscossione esatta ed uniforme; che dette norme, considerata la natura di tali dazi, possono differire da quelle relative alla riscossione dei normali dazi all'importazione;

considerando che dall'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2176/84 emerge che il montaggio, nella Comunità, di prodotti la cui importazione allo stato finito è soggetta a dazio antidumping può dar luogo ad alcune difficoltà;

considerando in particolare che:

- quando il montaggio o la produzione sono effettuati da un'impresa collegata od associata ad uno dei produttori le cui esportazioni di prodotti simili sono soggette ad un dazio antidumping, e

- quando il valore dei pezzi o dei materiali impiegati nel montaggio o nella produzione e originari del paese d'origine del prodotto oggetto di un dazio antidumping supera il valore di tutti gli altri pezzi o materiali utilizzati,

il montaggio o la produzione sono da considerarsi come un mezzo per eludere il dazio antidumping;

considerando che, per impedire detta elusione, occorre riscuotere il dazio antidumping sui prodotti così montati o prodotti;

considerando che è necessario stabilire le procedure e condizioni per la riscossione del dazio in tali circostanze;

considerando che l'aliquota del dazio antidumping deve essere fissata in modo da impedire soltanto l'elusione del dazio stesso;

considerando che è opportuno fissare norme relative ad un eventuale riesame parziale dei regolamenti e delle decisioni;

considerando che, allo scopo di evitare un ricorso abusivo alle procedure e alle risorse comunitarie, è opportuno fissare un lasso di tempo minimo dalla conclusione della procedura, prima che si possa procedere a tale riesame, in modo da garantire l'esistenza di elementi di prova di un cambiamento delle circostanze sufficienti a giustificare il riesame;

considerando che è necessario stabilire che, dopo un determinato periodo di tempo, i dazi antidumping e compensativi cessano di essere validi, a meno che non si possa dimostrare la necessità di prorogarli;

considerando che è opportuno elaborare procedure adeguate per esaminare le domande di rimborso di dazi antidumping; che occorre vegliare a che le procedure di restituzione si applichino unicamente ai dazi definitivi o agli importi dei dazi provvisori riscossi a titolo definitivo, e snellire le esistenti procedure di restituzione;

considerando che il presente regolamento non osta all'adozione di misure particolari, qualora ciò non contrasti con gli obblighi assunti dalla Comunità nel quadro del GATT;

considerando che i prodotti agricoli e i loro derivati possono anch'essi essere oggetto di dumping o di sovvenzioni e che è quindi necessario integrare le norme d'importazione generalmente applicabili a tali prodotti, con disposizioni che prevedano misure di difesa contro tali pratiche;

considerando che, in aggiunta alle suddette considerazioni che hanno sostanzialmente portato all'adozione del regolamento (CEE) n. 2176/84, dall'esperienza acquisita è emersa la necessità di definire con maggiore precisione alcune delle norme da applicare, nonché le procedure antidumping da seguire;

considerando che, per la determinazione del valore normale, occorre basarsi sul prezzo realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali nel paese d'esportazione o di origine e che, pertanto, occorre precisare come devono essere considerati eventuali sconti, in particolare quelli differiti, i quali sono ammessi se viene dimostrato che non alterano il valore normale. È inoltre auspicabile definire più esplicitamente in che modo il valore normale venga determinato sulla base del valore costruito, precisando in particolare che le spese di vendita, generali e amministrative e i profitti devono essere calcolati, a seconda delle circostanze, facendo riferimento alle spese sostenute e ai profitti realizzati su vendite redditizie effettuate dall'esportatore interessato o da altri produttori o esportatori, oppure su qualsiasi altra base equa. È opportuno altresì precisare che, qualora l'esportatore non produca né venda il prodotto simile nel paese d'origine, il valore normale viene determinato sulla base dei prezzi praticati o dei costi sostenuti dal fornitore dell'esportatore medesimo. Infine, si ritiene necessario definire con maggiore precisione i casi in cui le vendite in perdita possono essere considerate come non effettuate nel corso di normali transazioni commerciali;

considerando che, per determinare i prezzi all'esportazione, occorre basarsi sul prezzo realmente pagato o pagabile e che, pertanto, occorre precisare come devono essere considerati eventuali sconti. Nei casi in cui il prezzo all'esportazione deve essere ricostruito, occore precisare che i costi da utilizzare a tale scopo comprendono quelli normalmente sostenuti da un importatore, ma pagati da parti che risultino eventualmente associate con l'importatore o con l'esportatore;

considerando che il confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione non deve essere alterato da domande di adeguamenti per fattori non direttamente collegati con le vendite in esame o già presi in considerazione; che è opportuno, pertanto, precisare le differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi e definire con maggiore chiarezza le modalità di adeguamento, in particolare per

quanto riguarda la natura delle merci, il trasporto, l'imballaggio, il credito, le garanzie e le altre spese di vendita; quanto alle spese di vendita, è opportuno specificare per motivi di chiarezza che quelle generali non possono essere

prese in considerazione, in quando non direttamente connesse con le vendite in esame, fatta eccezione per la retribuzione dei venditori, da assimilare alle commissioni pagate. Per motivi di opportunità amministrativa, occorre, inoltre, specificare che non vengono prese in considerazione le domande di adeguamenti che influiscono in misura insignificante sulla comparabilità dei prezzi;

considerando che è opportuno chiarire la prassi della Comunità per quanto riguarda l'uso di tecniche di calcolo delle medie e di campionatura;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura, è auspicabile precisare che le informazioni false o fuorvianti non vengono prese in considerazione e che eventuali richieste cui esse si riferiscono vengono respinte;

considerando che, alla luce dell'esperienza, risulta necessario impedire che l'efficacia dei dazi antidumping sia compromessa in seguito alla loro assunzione da parte degli esportatori e che è opportuno quindi confermare che nella fattispecie può essere istituito un dazio antidumping supplementare, se necessario retrospettivamente;

considerando che, alla luce dell'esperienza, risulta necessario chiarire le norme relative alla scadenza delle misure antidumping e delle misure compensative. A questo fine e per facilitare la gestione di queste norme, si dovrebbe prevedere la pubblicazione di un avviso dell'intenzione di procedere ad un riesame;

considerando che è opportuno enunciare in modo più preciso i metodi da utilizzare nel calcolo dell'importo di qualsiasi restituzione e confermare così la prassi costante della Commissione in materia di restituzioni ed i relativi principi contenuti nell'avviso pubblicato dalla Commissione sul rimborso dei dazi antidumping (1);

considerando che è opportuno cogliere l'occasione per procedere ad una codificazione delle norme in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Applicabilità

Il presente regolamento stabilisce disposizioni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea.

Articolo 2

Dumping

A. PRINCIPIO

1. Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui messa in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio.

2. Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all'esportazione verso la Comunità è inferiore al valore normale di un prodotto simile.

B. VALORE NORMALE

3. Ai fini del presente regolamento, per valore normale s'intende:

a) il prezzo comparabile realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile, destinato al consumo nel paese d'esportazione o di origine. Tale prezzo è calcolato al netto di tutti gli sconti direttamente connessi alle vendite considerate, purché l'esportatore affermi e dimostri che dette riduzioni sul prezzo lordo sono state effettivamente concesse. Gli sconti differiti vengono riconosciuti se sono direttamente connessi alle vendite considerate e se vengono forniti elementi di prova atti a dimostrare che detti sconti si basano su una prassi già seguita in precedenza o sull'impegno di soddisfare le condizioni necessarie per praticare lo sconto differito;

b) oppure quando, nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese di origine o d'esportazione, non si ha nessuna vendita di un prodotto simile, o quando vendite di tal genere non consentono un valido confronto,

ii) Il prezzo comparabile di un prodotto simile, se quest'ultimo è esportato verso un paese terzo; in questo caso tale prezzo potrà essere il prezzo all'esportazione più elevato, purché esso sia un prezzo rappresentativo, o

ii) il valore costruito, calcolato addizionando il costo di produzione e un equo margine di profitto. Il costo di produzione è calcolato tenendo conto di tutti i costi, nel corso di normali operazioni commerciali, tanto fissi quanto variabili, nel paese d'origine, dei materiali e della produzione, più un importo equo per le spese di vendita e di gestione, nonché per le altre spese generali. L'importo per le spese di vendita, generali e amministrative e per il profitto viene calcolato in base alle spese sostenute e ai profitti realizzati dal produttore o esportatore sulle vendite redditizie del prodotto simile sul mercato interno. Qualora tali dati non siano disponibili, oppure siano inattendibili o tali da non poter essere utilizzati, si fa riferimento alle spese sostenute e al profitto realiz-

zato da altri produttori o esportatori nel paese di origine o di esportazione sulle vendite redditizie del prodotto simile. Qualora non sia possibile applicare nessuno dei due metodi indicati, le spese sostenute e

il profitto realizzato vengono calcolati in base alle vendite effettuate dall'esportatore o da altri produttori o esportatori operanti nello stesso settore nel paese d'origine o di esportazione, o eventualmente su altra base equa;

c) qualora l'esportatore del paese d'origine non produca né venda il prodotto simile sul mercato interno, il valore normale viene determinato sulla base dei prezzi o dei costi di altri venditori o produttori del paese d'origine nel modo precisato alle lettere a) e b). Di norma vengono utilizzati a tal fine i prezzi o i costi del fornitore dell'esportatore.

4. Qualora esistano validi motivi per ritenere o supporre che il prezzo al quale un prodotto è realmente venduto per il consumo nel paese d'origine sia inferiore al costo di produzione definito al paragrafo 3, lettera b), punto ii), le vendite effettuate a tale prezzo possono essere considerate come non effettuate nel corso di normali operazioni commerciali se:

a) sono state effettuate in quantitativi rilevanti nel periodo dell'inchiesta quale definito all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c); e

b) i prezzi praticati non consentono il ricupero, nel corso di normali operazioni commerciali e nel periodo di cui alla lettera a), di tutti i costi ragionevolmente distribuiti.

In tali circostanze, il valore normale può essere determinato in base alle altre vendite sul mercato interno, effettuate ad un prezzo non inferiore al costo di produzione, o in base alle vendite all'esportazione, destinate a paesi terzi, oppure in base al valore costruito, ovvero ancora adeguando il prezzo inferiore al costo di produzione, menzionato sopra, allo scopo di eliminare le perdite e di prevedere un profitto equo. Il calcolo del valore normale si basa sulle informazioni disponibili.

5. Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un'economica di mercato, in particolare da quelli

cui si applicano i regolamenti (CEE) n. 1765/82 (1) e n. 1766/82 (2) il valore normale è determinato in maniera appropriata ed equa, in base ad uno dei seguenti criteri:

a) al prezzo al quale un prodotto simile di un paese terzo a economia di mercato è realmente venduto:

ii) per il consumo, sul mercato interno di tale paese, o

ii) ad altri paesi, compresa la Comunità,

oppure

b) al valore costruito di un prodotto simile in un paese terzo ad economia di mercato,

oppure

c) qualora né i prezzi né il valore costruito, stabiliti conformemente alle lettere a) e b), forniscano una base adeguata, al prezzo realmente pagato o pagabile nella Comunità per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

6. Se un prodotto non è importato direttamente dal paese d'origine, ma è esportato verso la Comunità da un paese intermedio, il valore normale sarà il prezzo comparabile, realmente pagato o pagabile per un prodotto simile sul mercato interno del paese di esportazione o del paese di origine. Quest'ultima base potrebbe essere appropriata, tra l'altro, se il prodotto transita semplicemente nel paese di esportazione, o se tali prodotti non sono fabbricati nel paese di esportazione, oppure se non esistono prezzi comparabili per tali prodotti nel paese di esportazione.

7. Per la determinazione del valore normale, le operazioni tra parti, apparentemente non indipendenti o che hanno apparentemente concluso tra loro un accordo di compensazione, possono essere considerate come operazioni commerciali non normali, a meno che le autorità delle Comunità non ritengano che i prezzi e i costi in questione siano comparabili a quelli delle operazioni tra parti non aventi tra loro simili rapporti.

C. PREZZO ALL'ESPORTAZIONE

8. a) Il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto ai fini dell'esportazione verso la Comunità, al netto delle tasse e degli sconti effettivamente concessi e direttamente connessi alle vendite considerate. Gli sconti differiti sono anch'essi presi in considerazione se sono effettivamente concessi e direttamente connessi alle vendite considerate.

b) Quando non esiste un prezzo all'esportazione oppure quando esiste un'associazione o un accordo di compensazione tra l'esportatore e l'importatore o un terzo, o quando, per altri motivi, il prezzo realmente pagato o da pagare per il prodotto venduto all'esportazione verso la Comunità non può servire come riferimento, il prezzo all'esportazione può essere definito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, in funzione di una qualsiasi ragionevole base. In questi casi si tiene conto di tutte le spese sostenute tra l'importazione e la rivendita, nonché di un equo margine di profitto. Tali spese comprendono quelle che sono generalmente a carico dell'impor-

tatore, ma che sono sostenute da qualsiasi parte operante all'interno o all'esterno della Comunità e che risultano associate o legate da un accordo di compensazione con l'importatore o con l'esportatore.

Tali adeguamenti comprendono in particolare i seguenti elementi:

iii) trasporto normale, assicurazione, movimentazione, carico e scarico e spese accessorie;

iii) dazi doganali, dazi antidumping ed altre tasse pagabili nel paese d'importazione per l'importazione o la vendita delle merci;

iii) un ragionevole margine per le spese generali ed i profitti e/o tutte le commissioni normalmente pagate o convenute.

D. CONFRONTO

9. a) Il valore normale, quale determinato a norma dei paragrafi 3 7, e il prezzo all'esportazione, quale determinato a norma del paragrafo 8, vengono confrontati per quanto possibile contemporaneamente. Per garantire en equo confronto, in ciascun caso vengono effettuati, valutando tutti gli aspetti, adeguamenti per tener debitamente conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, vale a dire esclusivamente per le differenze riguardanti:

iii) la natura delle merci,

iii) gli oneri all'importazione e le imposte indi-

rette,

iii) le spese di vendita inerenti alle vendite effet-

tuate:

- a diversi stadi commerciali, o

- in quantità diverse, o

- con diverse condizioni e modalità di ven-

dita.

b) Se una parte interessata chiede un adeguamento, deve dimostrare la fondatezza della richiesta.

10. Gli adeguamenti concessi in considerazione delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi di cui al paragrafo 9, lettera a) sono effettuati conformemente alle norme sottoindicate.

a) Natura della merce:

Il valore normale, quale determinato a norma dei paragrafi 3 7, viene ridotto di un importo corrispondente ad un'equa valutazione della differenza nella natura delle merci interessate.

b) Oneri all'importazione e imposte indirette:

Se il prodotto in questione destinato ad essere consumato nel paese d'origine o di esportazione dà luogo ad

esenzione dagli oneri all'importazione o dalle imposte indirette, quali definiti nelle note dell'allegato, gravanti su un prodotto simile e sui materiali in esso incorporati oppure dà luogo al loro rimborso in virtù dell'esportazione del prodotto nella Comunità, è dedotto dal valore normale un'importo corrispondente a questi oneri o imposte.

c) Spese di vendita, vale a dire esclusivamente:

iii) Trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori:

Il valore normale viene diminuito dei costi direttamente connessi sostenuti per far pervenire il prodotto dai locali dell'esportatore al primo acquirente indipendente. Il prezzo all'esportazione viene diminuito dei costi direttamente connessi sostenuti dall'esportatore per il trasferimento del prodotto nella Comunità a partire dai suoi locali nel paese di esportazione. In entrambi i casi tali costi comprendono le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e quelle accessorie.

iii) Imballaggio:

Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono diminuiti delle rispettive spese direttamente connesse sostenute per l'imballaggio del prodotto.

iii) Credito:

Il valore normale e il prezzo all'esportazione vengono ridotti del costo di eventuali crediti concessi per le vendite in oggetto.

L'entità della riduzione viene calcolata in base al tasso normale del credito commerciale applicabile nel paese di origine o di esportazione per la valuta di fatturazione.

iv) Garanzie, assistenza tecnica e altri servizi postvendita:

Il valore normale e il prezzo all'esportazione vengono ridotti di un importo corrispondente ai costi diretti sostenuti per fornire garanzie, assistenza tecnica e servizi.

iv) Altre spese di vendita:

Il valore normale e il prezzo all'esportazione vengono ridotti di un importo corrispondente alle commissioni pagate per le vendite in causa. Si detraggono anche le retribuzioni dei venditori, vale a dire il personale impiegato a tempo pieno nelle attività di vendita diretta.

d) Entità dell'adeguamento:

L'entità dell'adeguamento si calcola in base ai dati relativi al periodo dell'inchiesta oppure a quelli dell'ultimo esercizio finanziario per il quale siano disponibili dati.

e) Adeguamenti irrilevanti:

Le richieste di adeguamento di portata irrilevante rispetto al prezzo o al valore delle transazioni interessate non

vengono prese in considerazione. Sono normalmente considerati irrilevanti gli adeguamenti individuali il cui effetto ad valorem è inferiore allo 0,5 % del prezzo o del valore.

E. RIPARTIZIONE DEI COSTI

11. In linea di massima, tutti i calcoli dei costi devono basarsi sui dati contabili disponibili, normalmente ripartiti, se necessario, in modo proporzionale alla cifra d'affari per ciascun prodotto e ciascun mercato in questione.

F. PRODOTTO SIMILE

12. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per «prodotto simile» si intende un prodotto identico, cioè simile sotto ogni riguardo al prodotto considerato o, in mancanza di tale prodotto, un altro prodotto che presenti caratteristiche analoghe a quelle del prodotto considerato.

G. TECNICHE E CALCOLO DELLE MEDIE E DI

CAMPIONATURA

13. Quando i prezzi variano:

- il valore normale viene normalmente stabilito su una base media ponderata;

- i prezzi all'esportazione sono normalmente raffrontati con il valore normale transazione per transazione, tranne nei casi in cui l'uso della media ponderata non incida sostanzialmente sui risultati dell'inchiesta;

- si può fare ricorso a tecniche di campionatura, ad es. l'uso dei prezzi più frequentemente applicati o rappresentativi, al fine di determinare il valore normale e i prezzi all'esportazione nei casi di un volume rilevante di transazioni.

H. MARGINE DI DUMPING

14. a) Per «margine di dumping» si deve intendere l'importo di cui il valore normale supera il prezzo all'esportazione.

b) Quando i margini di dumping variano, questi possono essere oggetto di un calcolo di media ponderata.

Articolo 3

Sovvenzioni

1. Può essere applicato un diritto compensativo per neutralizzare qualsiasi sovvenzione concessa direttamente o indirettamente nel paese d'origine o di esportazione alla fabbricazione, produzione, esportazione o trasporto di un prodotto la cui messa in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio.

2. Il termine «sovvenzioni all'esportazione» include, senza limitarvisi, le pratiche elencate nell'allegato del presente regolamento.

3. L'esonero da oneri all'importazione o da imposte indirette per un prodotto, come definito nelle note dell'allegato, quando questi sono effettivamente sopportati dal prodotto simile e dai materiali in esso fisicamente incorporati se il prodotto in questione è destinato al consumo nel paese di origine o di esportazione, nonché il rimborso di tali oneri o imposte, non sono considerati sovvenzioni ai fini dell'appli-

cazione del presente regolamento.

4. a) L'importo della sovvenzione è calcolato per unità del prodotto oggetto di sovvenzione e esportato verso la Comunità.

b) L'importo di una sovvenzione è stabilito deducendo dalla totalità della sovvenzione i seguenti elementi:

ii) qualsiasi spesa di formazione della pratica

o analogo pagamento effettuato per essere ammessi al beneficio della sovvenzione o per riceverla;

ii) tasse alle esportazioni, diritti o altri oneri prelevati all'esportazione di questo prodotto verso la Comunità, specificamente destinati a neutralizzare la sovvenzione.

La parte che chiede una deduzione deve provare che tale richiesta è giustificata.

c) Qualora la sovvenzione sia accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate, l'importo è determinato ripartendo opportunamente il valore della sovvenzione sul livello di produzione o di esportazione del prodotto in questione su un arco di tempo appropriato. Normalmente questo periodo è quello dell'esercizio contabile del beneficiario.

Quando la sovvenzione è concessa per l'acquisto, presente o futuro, di immobilizzazioni, il valore della sovvenzione viene calcolato ripartendo quest'ultima su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali immobilizzazioni nell'industria in questione. Quando tali immobilizzazioni non si deprezzano, la sovvenzione viene valutata come un prestito senza interessi.

d) Nel caso di importazioni da paesi non retti da un'economia di mercato, in particolare da quelli cui si applicano i regolamenti (CEE) n. 1765/82 e (CEE) n. 1766/82, il calcolo dell'importo della sovvenzione può essere determinato in maniera appropriata ed equa, confrontando il prezzo all'esportazione, calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, con il valore normale stabilito secondo l'articolo 2, paragrafo 5. L'articolo 2, paragrafo 10, si applica a tale confronto.

e) Quando l'importo della sovvenzione varia, si possono stabilire medie ponderate.

Articolo 4

Pregiudizi

1. Il pregiudizio è determinato soltanto se le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni costituiscono, per via degli effetti del dumping e della sovvenzione, la causa del pregiudizio, ossia se arrecano o minacciano di arrecare un pregiudizio notevole ad una industria stabilita nella Comunità, oppure ritardano sensibilmente la creazione di siffatta industria. I pregiudizi causati da altri fattori, quali il volume e i prezzi di importazioni non oggetto di dumping o di sovvenzioni o la contrazione della domanda, che, singolarmente o combinati fra loro, esercitano altresì un'influenza negativa sull'industria della Comunità, non devono essere attribuiti alle importazioni che sono oggetto di dumping o di sovvenzioni.

2. La valutazione del pregiudizio si basa sui fattori seguenti che, né singolarmente, né riuniti, possono necessariamente fornire un orientamento decisivo:

a) il volume delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni, soprattutto se si è verificato un notevole incremento in termini assoluti o per quanto riguarda la produzione o il consumo nella Comunità;

b) i prezzi delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni, soprattutto se si è verificata una notevole riduzione del prezzo rispetto a quello praticato nella Comunità per un prodotto simile;

c) le conseguenti ripercussioni sull'industria interessata, quali risultano dalle tendenze reali o virtuali di fattori economici indicativi come:

- produzione,

- sfruttamento del potenziale,

- riserve,

- vendite,

- quota di mercato,

- prezzi (ossia il calo dei prezzi o la prevenzione

dei rialzi di prezzo che altrimenti si sarebbero

verificati),

- profitti,

- rendimento degli investimenti,

- liquidità,

- occupazione.

3. La determinazione della minaccia di pregiudizio deve effettuarsi soltanto quando sia chiaramente previsto che una determinata situazione minaccia realmente di trasformarsi in effettivo pregiudizio. A questo proposito si può tener conto dei seguenti fattori:

a) il tasso d'incremento delle esportazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni nella Comunità,

b) la capacità di esportazione del paese d'origine o di esportazione, che già esiste o che esisterà in un prevedibile futuro e la probabilità che le ulteriori esportazioni vengano destinate alla Comunità,

c) la natura di ogni sovvenzione e le loro possibili conseguenze sugli scambi.

4. L'effetto delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni è valutato in rapporto alla produzione comunitaria del prodotto simile quando i dati disponibili permettono di definirlo distintamente. Quando la produzione comunitaria del prodotto simile non costituisce un'entità distinta, l'effetto delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni è valutato in relazione alla produzione del gruppo o della gamma di produzione maggiormente affine e comprendente il prodotto simile per il quale possono essere ottenuti i necessari elementi di informazione.

5. Per «industria comunitaria» si intende il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o di quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione notevole della produzione comunitaria totale di tali prodotti, tuttavia:

- ove taluni produttori siano legati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto per il quale si afferma l'esistenza di dumping o della sovvenzione, l'espressione «industria comunitaria» può essere interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori;

- in circostanze eccezionali la Comunità può, per quanto riguarda la produzione considerata, essere suddivisa in due o più mercati competitivi ed i produttori all'interno di ogni mercato possono essere considerati rappresentanti una industria comunitaria se,

a) i produttori di detto mercato vendono la totalità o quasi della loro produzione del prodotto considerato su tale mercato, e

b) la domanda su detto mercato non viene soddisfatta in modo considerevole da produttori del prodotto considerato stabiliti altrove nella Comunità.

In questo caso, l'esistenza di un pregiudizio può essere affermata anche se una parte notevole dell'industria comunitaria totale non viene colpita da detto pregiudizio, a condizione che le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni si concentrino sul mercato isolato di cui trattasi e, inoltre, purché le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni causino pregiudizio ai produttori di tutti o quasi tutti i prodotti presenti su detto mercato.

Articolo 5

Denuncia

1. Ogni persona fisica o giuridica nonché ogni associazione non avente personalità giuridica, che agisce a nome di un'industria della Comunità e che si ritiene lesa o minacciata da importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni, può introdurre una denuncia per iscritto.

2. La denuncia deve contenere sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza del dumping o della sovvenzione e al pregiudizio che ne deriva.

3. La denuncia può essere introdotta presso la Commissione o presso uno Stato membro che la trasmette alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia da essa ricevuta.

4. La denuncia può essere ritirata, nel qual caso la procedura può essere interrotta, a meno che tale interruzione sia contraria all'interesse della Comunità.

5. Quando si constata, dopo consultazione, che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, il ricorrente viene debitamente informato.

6. Quando, in mancanza di una denuncia, uno Stato membro è in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione sia a un dumping o a una sovvenzione sia a un pregiudizio che ne risulta per un'industria della Comunità, esso li comunica immediatamente alla Commissione.

Articolo 6

Consultazioni

1. Le consultazioni previste dal presente regolamento si effettuano in seno ad un comitato consultivo, composto di rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Le consultazioni si effettuano immediatamente, sia su domanda di uno Stato membro, sia su iniziativa della Commissione.

2. Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente. Quest'ultimo comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, tutti gli elementi d'informazione utili.

3. Qualora se ne ravvisi la necessità, si può procedere alle consultazioni mediante procedura scritta; in questo caso la Commissione informa gli Stati membri, i quali, entro un termine fissato, possono esprimere il loro parere o chiedere una consultazione orale.

4. Le consultazioni vertono segnatamente:

a) sull'esistenza del dumping o della sovvenzione e sui metodi da utilizzare per fissare il margine di dumping o l'importo della sovvenzione;

b) sulle realtà e sull'entità del pregiudizio;

c) sul nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni e il pregiudizio;

d) sulle misure che, nel caso specifico, sono idonee a prevenire o a rimediare l'effetto del pregiudizio causato dal dumping o dalla sovvenzione nonché sulle modalità di applicazione di tali misure.

Articolo 7

Apertura e svolgimento dell'inchiesta

1. Se, al termine della consultazione, risulta che gli elementi di prova sono sufficienti per giustificare l'inizio della procedura, la Commissione deve immediatamente

a) annunciare l'inizio della procedura con un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; tale avviso deve indicare il prodotto e i paesi interessati, fornire un sunto delle informazioni ricevute e precisare che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione la quale stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono comunicare per iscritto le loro osservazioni e chiedere di essere ascoltate dalla Commissione conformemente al paragrafo 5;

b) informare debitamente gli esportatori e gli importatori notariamente interessati nonché i rappresentanti del paese esportatore ed i ricorrenti;

c) iniziare l'inchiesta a livello comunitario, in collaborazione con gli Stati membri; tale inchiesta verte tanto sulla pratica di dumping o sulla sovvenzione quanto sul pregiudizio che ne deriva e si svolge conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 8; di norma l'inchiesta relativa al dumping o alla sovvenzione deve riguardare un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedente l'inizio della procedura.

2. a) La Commissione ricerca tutte le informazioni ritenute necessarie e, se lo considera opportuno, esamina e verifica i registri degli importatori, degli esportatori, dei commercianti, dei produttori, delle associazioni e delle organizzazioni commerciali.

b) Se necessario, la Commissione svolge inchieste in paesi terzi, subordinandole all'accordo delle imprese interessate e all'assenza di opposizione da parte del governo del paese in questione il quale deve essere ufficialmente informato. La Commissione deve essere assistita da agenti degli Stati membri che lo abbiano richiesto.

3. a) La Commissione può chiedere agli Stati membri:

- di fornirle informazioni;

- di procedere a qualsiasi verifica e controllo necessari, segnatamente presso gli importatori, i commercianti ed i produttori della Comunità;

- di procedere alle inchieste in paesi terzi, che però sono subordinate all'accordo delle imprese interessate e, previo avviso ufficiale, all'assenza di opposizione da parte del governo del paese considerato.

b) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per dar seguito alle richieste della Commissione. Essi comunicano a quest'ultima le informazioni richieste, nonché il risultato delle verifiche, dei controlli o delle inchieste effettuati.

c) Quando queste informazioni sono di interesse generale, o sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, purché non siano riservate; nel qual caso è comunicato un riassunto non confidenziale.

d) Agenti della Commissione possono, a richiesta di quest'ultima o di uno Stato membro, assistere gli agenti degli Stati membri nell'adempimento delle loro funzioni.

4. a) La Commissione offre al ricorrente ed agli importatori ed esportatori notoriamente interessati, nonché ai rappresentanti del paese esportatore, la possibilità di prendere conoscenza di tutte le informazioni ad essa fornite dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 8 e siano utilizzate dalla Commissione nell'inchiesta. Gli interessati presentano a tale fine una domanda scritta alla Commissione, indicando le informazioni desiderate.

b) Gli esportatori ed importatori del prodotto per cui viene effettuata l'inchiesta e, in caso di sovvenzioni, i rappresentanti del paese d'origine possono chiedere di essere informati dei principali fatti e considerazioni sulla cui base si prevede di raccomandare l'imposizione di dazi definitivi o la riscossione definitiva degli importi garantiti da un dazio provvisorio.

c) iii) Una domanda di informazioni conforme al punto b) deve:

aa)

essere presentata per iscritto alla Commissione,

bb)

indicare i singoli punti su cui si desiderano informazioni,

cc)

essere ricevuta in caso di imposizione di un dazio provvisorio non oltre un mese dopo la pubblicazione dell'imposizione di tale dazio.

iii) Le informazioni possono essere fornite oralmente, oppure per iscritto, a seconda che la Commissione lo ritenga opportuno. Esse non pregiudicano ogni eventuale decisione successiva da parte della Commissione o del Consiglio. Le informazioni riservate ricevono un trattamento conforme all'articolo 8.

iii) Le informazioni devono normalmente essere fornite non oltre quindici giorni prima della

presentazione di qualsiasi proposta di azione definitiva, in applicazione dell'articolo 12, da parte della Commissione. Le rimostranze successive alle informazioni vengono prese in considerazione soltanto se vengono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione in funzione dell'urgenza della questione; il termine non può essere inferiore a dieci giorni.

5. La Commissione può sentire le parti interessate. Queste ultime devono essere sentite, quando lo richiedano per iscritto, nel termine fissato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, e quando dimostrino che sono parti interessate e che l'esito della procedura potrebbe riguardarle e che esistono particolari motivi per essere sentite oralmente.

6. Inoltre, a richiesta, la Commissione dà alle parti direttamente interessate l'occasione di incontrarsi per permettere il confronto delle tesi opposte e delle eventuali confutazioni. Nell'offrire tale occasione, essa tiene conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché della convenienza delle parti. Nessuna parte è tenuta ad assistere ad un incontro e la sua assenza non è pregiudizievole per la sua causa.

7. (a) Le disposizioni del presente articolo non impediscono alle autorità comunitarie di prendere decisioni preventive o di applicare con sollecitudine misure provvisorie.

b) Qualora una parte interessata o un paese terzo rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro un ragionevole arco di tempo o ostacoli gravemente l'indagine, possono essere elaborate conclusioni finali o preliminari, affermative o negative, in base ai dati disponibili. Se la Commissione constata che una parte interessata o un paese terzo hanno fornito informazioni false o fuorivianti, essa può non tener conto di tali informazioni e rispettare le eventuali richieste cui esse si riferiscono.

8. Una procedura antidumping o di compensazione non pone ostacolo alle operazioni di sdoganamento del prodotto considerato.

9. a) Un'inchiesta è conclusa sia per chiusura sia per adozione di misure definitive. Di norma, la procedura deve essere chiusa entro un anno dalla sua apertura.

b) Una procedura viene conclusa sia per chiusura dell'inchiesta senza imposizione di dazi e senza accettazione di impegni o per scadenza o revoca di tali dazi, ovvero per scadenza degli impegni conformemente agli articoli 14 o 15.

Articolo 8

Trattamento riservato

1. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste.

2. a) Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato.

b) Qualsiasi richiesta di trattamento riservato deve indicare il motivo per il quale l'informazione è riservata ed essere accompagnata da un riassunto di carattere non riservato oppure dall'indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere l'informazione in questione.

3. L'informazione è di norma considerata riservata se la sua eventuale pubblicazione minaccia di avere conseguenze negative per chi ha fornito tale informazione o ne costituisce la fonte.

4. Tuttavia, quando si ritiene che una domanda intesa ad ottenere un trattamento riservato non è giustificata e quando colui che ha fornito le informazioni non vuole né pubblicarle, né autorizzarne la pubblicazione in termini generici o sotto forma di riassunto, può non essere tenuto conto di tali informazioni.

Tale informazione può inoltre essere disattesa quando la domanda è giustificata ma chi fornisce l'informazione non è disposto a fornire un riassunto non riservato, qualora sia possibile riassumere l'informazione in questione.

5. Il presente articolo non osta alla pubblicazione di informazioni generali da parte della Comunità ed in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni prese in forza del presente regolamento, e alla pubblicazione dei fatti su cui le autorità comunitarie si sono basate se ciò risulta necessario a giustificare detti motivi nel corso di procedure giurisdizionali. Tale pubblicazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti in causa a non vedere divulgati i loro segreti d'affari.

Articolo 9

Conclusione della procedura qualora non siano necessarie misure di difesa

1. La procedura è chiusa quando, dopo le consultazioni non si ritiene necessario adottare alcuna misura di difesa e quando non è stato espressa alcuna obiezione a tal riguardo

in seno al comitato consultivo di cui all'articolo 6, para-

grafo 1. In tutti gli altri casi, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni e propone di porre termine alla procedura. La procedura è chiusa se nel termine di un mese il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente.

2. La Commissione informa i rappresentanti del paese di origine o di esportazione nonché le parti notoriamente interessate che è stato posto termine alla procedura e ne dà notizia con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; l'avviso riporta le conclusioni essenziali della Commissione nonché il motivo di tali conclusioni.

Articolo 10

Impegni

1. Se nello svolgimento di un'inchiesta vengono assunti determinati impegni che la Commissione, previa consultazione, ritiene accettabili, l'inchiesta può essere interrotta senza l'imposizione di dazi provvisori o definitivi.

Salvo circostanze eccezionali non possono essere offerti impegni dopo la scadenza del termine fissato conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), punto iii, per la presentazione delle osservazioni. La conclusione viene decisa conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, para-

grafo 1, e viene debitamente notificata nonché pubblicata conformemente all'articolo 9, paragrafo 2. Essa non esclude la riscossione definitiva degli importi garantiti da dazi provvisori a norma dell'articolo 12, paragrafo 2.

2. Gli impegni di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

a) la sovvenzione viene eliminata o limitata oppure il governo o il paese di esportazione attua misure in ordine alle conseguenze del pregiudizio; oppure

b) i prezzi vengono riveduti o le esportazioni cessano in una misura che elimina, con soddisfazione della Commissione, il margine di dumping o l'importo della sovvenzione e gli effetti pregiudizievoli da essi derivanti. In caso di sovvenzione il paese di origine o di esportazione deve dare il suo accordo.

3. Gli impegni possono essere proposti dalla Commissione, ma il fatto che essi non vengano assunti oppure che venga declinato un invito a sottoscriverne non deve pregiudicare la valutazione del caso. Tuttavia, se le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni persistono, ciò si può ritenere un indizio del fatto che la minaccia di pregiudizio presenta maggiori probabilità di concretarsi.

4. Quando l'impegno è stato accettato, l'inchiesta sul pregiudizio è nondimeno completata se la Commissione, previa consultazione, decide in questo senso, oppure se ne viene fatta richiesta, in caso di dumping, dagli esportatori che rappresentano una notevole percentuale degli scambi interessati oppure, in caso di sovvenzione, da parte del paese di origine o di esportazione. In tal caso, se la Commissione, previa consultazione, conclude che non esiste un pregiudizio, l'impegno diventa automaticamente caduco. Tuttavia, se la determinazione dell'assenza di pregiudizio è dovuta soprattutto all'esistenza di un impegno, la Commissione può esigere che detto impegno venga rispettato.

5. La Commissione può richiedere alle parti che hanno assunto un impegno di fornire informazioni periodiche inerenti all'adempimento di siffatti impegni e di autorizzare il controllo dei relativi dati. L'inosservanza di questo obbligo è considerata come una violazione dell'impegno assunto.

6. Quando un impegno sia stato ritirato oppure quando essa abbia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato e sia necessario intervenire per tutelare gli interessi della Comunità, la Commissione, previe consultazioni e dopo aver offerto all'esportatore in questione l'opportunità di rendere noto il proprio punto di vista, può applicare immediatamente dazi provvisori antidumping o compensativi sulla base dei fatti accertati prima dell'accettazione degli impegni.

Articolo 11

Dazi provvisori

1. Quando, da un esame preliminare dei fatti, risulta che esiste un dumping o una sovvenzione e quando vi sono sufficienti elementi di prova di un pregiudizio e gli interessi della Comunità esigono un'azione per evitare siffatto pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, impone un dazio provvisorio antidumping o compensativo. In tal caso la messa in libera pratica di tali prodotti nella Comunità deve essere subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio, la cui definitiva riscossione sarà effettuata in applicazione della decisione ulteriore del Consiglio, adottata a norma dell'articolo 12, paragrafo 2.

2. La Commissione prende questa misura provvisoria, previa consultazione, oppure, in caso di estrema urgenza, dopo aver informato gli Stati membri. In quest'ultimo caso, le consultazioni avvengono al più tardi dieci giorni dopo

la notifica della decisione della Commissione agli Stati

membri.

3. Quando l'azione immediata della Commissione è stata domandata da uno Stato membro, la Commissione decide, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della domanda, se è opportuno istituire un dazio provvisorio antidumping o compensativo.

4. La Commissione informa immediatamente il Consiglio e gli Stati membri di tutte le decisioni prese in applicazione di questo articolo. Il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata può prendere una diversa decisione. La decisione della Commissione di non istituire un dazio provvisorio, non esclude l'instaurazione di tale dazio ad una data ulteriore, su richiesta di uno Stato membro, se esistono elementi nuovi, ovvero su iniziativa della Commissione.

5. I dazi provvisori hanno una validità massima di quattro mesi. Ciononostante, qualora gli esportatori che rappresentano una percentuale notevole degli scambi interessati lo richiedano o non facciano obiezione ad una dichiarazione di intenzioni della Commissione, l'applicazione dei dazi antidumping provvisori può essere prorogata per un ulteriore periodo di due mesi.

6. Qualsiasi proposta di istituire misure definitive o prorogare misure provvisorie deve essere presentata dalla Commissione al Consiglio al massimo un mese prima della scadenza del termine di validità dei dazi provvisori. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

7. Alla scadenza della validità dei dazi provvisori la garanzia viene liberata con la massima sollecitudine sempreché il Consiglio non abbia deciso la sua riscossione

definitiva.

Articolo 12

Misure definitive

1. Quando dalla constatazione definitiva dai fatti, risulta l'esistenza di dumping o di una sovvenzione durante il periodo oggetto dell'inchiesta e di un conseguente pregiudizio, e quando gli interessi della Comunità esigono un'azione comunitaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione presentata previa consultazione, impone un dazio definitivo antidumping o compensativo.

2. a) Se è stato istituito un dazio provvisorio, il Consiglio decide, indipendentemente dall'imposizione e o meno di un dazio definitivo antidumping o compensativo, in quale misura debba venir definitivamente riscosso il dazio provvisorio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

b) La riscossione definitiva di tale importo non viene decisa a meno che dalla constatazione definitiva dei fatti non risulti che esiste un dumping o una sovvenzione, e un pregiudizio. A tale fine, il pregiudizio non include né un ritardo sensibile, nella realizzazione di una produzione comunitaria né una minaccia di pregiudizio importante, a meno che si

accerti che quest'ultima si sarebbe trasformata in un pregiudizio importante, in mancanza di misure provvisorie.

Articolo 13

Disposizioni generali sui dazi

1. I dazi antidumping o compensativi, applicabili a

titolo provvisorio o definitivo, sono istituiti tramite regolamento.

2. Tali regolamenti indicano in particolare l'importo e il tipo del dazio imposto, il prodotto interessato, il paese di origine o di esportazione, il nome del fornitore, ove possibile, e la relativa motivazione.

3. L'importo di detti dazi non può superare il margine del dumping provvisoriamente stimato o definitivamente constatato, oppure l'importo della sovvenzione provvisoriamente stimato o definitivamente stabilito; tale importo dovrebbe essere inferiore se un dazio inferiore risultasse sufficiente ad eliminare il pregiudizio.

4. a) I dazi antidumping e compensativi non devono essere imposti né aumentati con effetto retroattivo. Il pagamento dell'importo di tali dazi è dovuto allo stesso titolo del pagamento dei dazi all'importazione ai sensi della direttiva 79/623/CEE (1).

b) Tuttavia, quando il Consiglio constata,

iii) in merito ai prodotti oggetto di dumping,

- che esiste un precedente già causa di pregiudizio o che l'importatore era o sarebbe dovuto essere al corrente che l'esportatore praticava il dumping causando un pregiudizio;

- che detto pregiudizio è causato da un'azione sporadica di dumping, cioè da importazioni massicce di un prodotto oggetto di dumping in un periodo relativamente breve, in misura tale che, per evitare il ripetersi di tale pratica, è necessario imporre a dette importazioni un dazio antidumping retroattivo,

oppure quando,

iii) in merito a determinati prodotti oggetto di sovvenzioni,

- che in una situazione critica il pregiudizio, difficilmente rimediabile, è causato da massicce importazioni, effettuate in un periodo relativamente breve, di un prodotto che beneficia di sovvenzioni all'esportazione versate o concesse in modo incompatibile

con le norme del GATT e con l'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT,

- e che, per evitare il ripetersi di siffatto pregiudizio, risulta necessaria l'imposizione di dazi compensativi retroattivi a dette importazioni,

oppure quando,

iii) in merito a prodotti oggetto di dumping o di sovvenzioni,

- che un determinato impegno è stato violato,

i dazi definitivi antidumping o compensativi possono essere applicati a prodotti per i quali è stato o sarebbe stato obbligatorio pagare dazi all'importazione ai sensi della direttiva 79/623/CEE, non oltre 90 giorni prima della data di applicazione dei dazi provvisori, eccettuato il fatto che, in caso di vialazione di un impegno, detta imposizione retroattiva non si applica alle importazioni messe in libera pratica nella Comunità prima della violazione

stessa.

5. Quando un prodotto è importato nella Comunità in provenienza da vari paesi, il dazio di importo appropriato colpisce indiscriminatamente tutte le importazioni di tale prodotto, in merito alle quali è stato del pari stabilito che formano oggetto di dumping o di una sovvenzione e che provocano un pregiudizio, ad eccezione di quelle per le quali sono stati accettati impegni.

6. Quando per industria comunitaria si intendono i produttori di una determinata regione, la Commissione può offrire agli esportatori l'occasione di assumere impegni a norma dell'articolo 10 per quanto riguarda la regione interessata. Se tale assicurazione non viene data rapidamente o non viene rispettata, può essere instaurato un dazio provvisorio o definitivo per l'insieme della Comunità.

7. In mancanza di disposizioni particolari stabilite al momento dell'instaurazione di un dazio antidumping o compensativo definitivo o provvisorio, si applicano le norme relative alla definizione comune del concetto di origine delle merci, nonché le relative disposizioni comuni di applicazione.

8. I dazi antidumping o compensativi sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l'aliquota e gli altri elementi fissati al momento della loro instaurazione, senza tener conto dei dazi doganali, delle tasse e delle altre imposizioni normalmente esigibili all'importazione.

9. Nessun prodotto può venir assoggettato, al tempo stesso, a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da un dumping o dalla concessione di una sovvenzione.

10. a) In deroga alla seconda frase del paragrafo 4, lette-

ra a), un dazio antidumping definitivo può essere

imposto per i prodotti immessi sul mercato comunitario previo montaggio o produzione nella Comunità, a condizione che:

- il montaggio o la produzione vengano effettuati da una impresa collegata con o associata ad uno dei fabbricanti le cui esportazioni di un prodotto simile sono soggette ad un dazio antidumping definitivo;

- il montaggio o la produzione siano stati iniziati o sostanzialmente incrementati dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping;

- il valore dei pezzi o dei materiali impiegati nel montaggio o nella produzione e originari del paese di esportazione del prodotto soggetto a un dazio antidumping superi il valore di tutti gli altri pezzi o materiali utilizzati almeno del 50 %.

Nell'applicare la presente disposizione si tiene conto delle circostanze di ciascun caso e in particolare dei costi variabili che comportano il montaggio o la produzione, della ricerca e dello sviluppo effettuati, nonché della tecnologia applicata nella Comunità.

In tal caso il Consiglio stabilisce al tempo stesso che i pezzi o i materiali originari del paese di esportazione del prodotto soggetto al dazio antidumping e utilizzabili per il montaggio o la produzione dei prodotti in questione possono essere considerati in libera pratica solo se non sono utilizzati nel montaggio o nella produzione specificate nel primo comma.

b) I prodotti così montati o prodotti devono essere dichiarati alle autorità competenti prima di uscire dall'officina di montaggio o di produzione per essere immessi sul mercato comunitario. Ai fini della riscossione di un dazio antidumping, tale dichiarazione è considerata equivalente a quella di cui all'articolo 2 della direttiva 79/695/CEE (1).

c) L'aliquota del dazio antidumping è quella applicabile al fabbricante nel paese di origine del prodotto simile, soggetto ad un dazio antidumping, a cui è collegata od associata l'impresa comunitaria che effettua il montaggio o la produzione. L'importo del dazio antidumping deve essere proporzionale a quello risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio antidumping applicabile all'esportatore del prodotto finito al valore cif dei pezzi o materiali importati; esso non deve eccedere la misura necessaria per impedire l'elusione del dazio antidumping.

d) Le disposizioni del presente regolamento riguardanti l'inchiesta, la procedura e gli impegni si applicano a tutte le questioni detivanti dall'applicazione del presente paragrafo.

11. a) Se l'esportatore sostiene il dazio antidumping, si può imporre un dazio antidumping supplemen-

tare per compensare l'onere sostenuto dall'espor-

tatore.

b) Quando una parte direttamente interessata presenta prove sufficienti del fatto che il dazio è stato sostenuto dall'esportatore, ad es. che il prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente del prodotto, cui si applica il dazio antidumping, non è aumentato dell'importo corrispondente al dazio antidumping, la questione è oggetto di inchiesta e all'esportatore e all'importatore interessati è offerta l'opportunità di reagire.

Qualora si constati che il dazio antidumping è stato sostenuto dall'esportatore interamente o in parte, direttamente o indirettamente, e se l'interesse della Comunità lo richiede, un dazio antidumping supplementare è imposto, previa consultazione, conformemente alle procedure di cui agli articoli 11 e 12.

Tale dazio può avere effetto retroattivo ed essere imposto a prodotti per i quali l'obbligo di pagare dazi all'esportazione ai sensi della direttiva

79/623/CEE è insorto dopo l'imposizione del dazio antidumping definitivo, con la sola eccezione che l'imposta non si applica alle importazioni messe in libera pratica nella Comunità prima che l'esportatore sostenga il dazio antidumping.

c) Nella misura in cui i risultati dell'inchiesta dimostrano che il mancato aumento del prezzo per un importo corrispondente al dazio antidumping non deriva da una riduzione dei costi o dei profitti dell'importatore per il prodotto in questione, si ritiene allora che ciò denoti che l'esportatore ha pagato il dazio antidumping.

d) L'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) è applicabile nell'ambito delle inchieste contemplate dal presente paragrafo.

Articolo 14

Riesame

1. I regolamento che istituiscono dazi antidumping o compensativi e le decisioni di accettare impegni sono sog-

getti, se necessario, ad un riesame globale o parziale.

Detto riesame può avvenire tanto a richiesta di uno Stato membro quanto per iniziativa della Commissione. Si procede anche ad un riesame quando una parte interessata lo esige e presenta elementi di prova di una modifica delle circostanze sufficienti a giustificarne la necessità, a condizione che sia

trascorso almeno un anno dalla conclusione dell'inchiesta. Dette richieste sono inviate alla Commissione che ne informa gli Stati membri.

2. Se previa consultazione, risulta che il riesame è giustificato, l'inchiesta si riapre conformemente all'articolo 7, sempreché le circostanze lo esigano. Detta riapertura non incide di per sé sulle misure in vigore.

3. Se il riesame, effettuato anche senza riaprire l'inchiesta, l'esige, le misure sono modificate, prorogate o abrogate dall'istruzione comunitaria competente della loro introduzione. Tuttavia, qualora i provvedimenti siano stati presi in forza delle disposizioni transitorie di un atto di adesione, la Commissione li può modificare, revocare o, annullare, riferende quindi al Consiglio che, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere l'applicazione di un provvedimento diverso.

Articolo 15

1. Fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, i dazi antidumping o compensativi e gli impegni scadono dopo cinque anni a decorrere dalla data alla quale sono entrati in vigore oppure sono stati modificati o confermati per l'ultima volta.

2. Di norma la Commissione, previa consultazione, entro sei mesi prima della fine del periodo di cinque anni, pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso dell'imminente scadenza della misura in questione e informa l'industria comunitaria notoriamente interessata. Nell'avviso viene indicato il termine entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio punto di vista per iscritto e chiedere di essere sentite oralmente dalla Commissione in conformità con l'articolo 7, paragrafo 5.

3. Se una delle parti interessate dimostra che la scadenza della misura arrecherebbe o minaccerebbe di arrecare nuovamente un pregiudizio, la Commissione, previa consultazione, pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso in merito alla propria intenzione di riesaminare la misura. Tale avviso viene pubblicato prima della fine del relativo periodo di cinque anni. La misura rimane in vigore in attesa del risultato del riesame.

Tuttavia, qualora l'inizio del riesame non sia stato pubblicato entro sei mesi dal termine del relativo periodo di cinque anni, la misura scadrà al termine di questo periodo di sei mesi.

4. Qualora il riesame di una misura ai sensi dell'artico-

lo 14 sia in corso al termine del relativo periodo di cinque anni, tale misura resta in vigore in attesa del risultato del riesame. Un avviso in tal senso viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee prima del termine del relativo periodo di cinque anni.

5. Qualora i dazi antidumping o compensativi e gli impegni scadano ai sensi del presente articolo, la Commissione pubblica un avviso a tale effetto nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale avviso fissa la data di scadenza della misura.

Articolo 16

Restituzione

1. Quando un importatore può provare che il dazio riscosso supera il margine di dumping realmente esistente oppure l'importo della sovvenzione, tenuto conto dell'eventuale applicazione delle medie ponderate, l'importo del dazio che supera il margine di dumping viene restituito. Detto importo è calcolato in base alle variazioni del margine di dumping o dell'importo della sovvenzione stabiliti nell'inchiesta originale per le spedizioni verso la Comunità dei fornitori degli importatori. Il calcolo della restituzione viene effettuato conformemente al disposto dell'articolo 2 o 3 e si basa, per quanto possibile, sullo stesso metodo applicato per l'inchiesta iniziale, con particolare riferimento all'adozione di tecniche di calcolo delle medie di campionatura.

2. Per sollecitare la restituzione di cui al paragrafo 1, l'importatore presenta una richiesta alla Commissione per il tramite dello Stato membro sul territorio del quale i prodotti sono stati messi in libera pratica ed entro tre mesi dalla data alla quale le autorità competenti hanno debitamente definito l'importo dei dazi definitivi da riscuotere oppure dalla data della decisione di riscossione definitiva degli importi garantiti da dazi provvisori.

Lo Stato membro trasmette al più presto alla Commissione la domanda corredata o meno di un parere in merito alla sua fondatezza.

La Commissione informa, senza indugio, gli altri Stati membri e dà il suo parere sul problema. Qualora gli Stati membri approvino il parere espresso dalla Commissione o non presentino obiezioni entro un mese, la Commissione può

deliberare in conformità del parere suddetto. In tutti gli altri casi, la Commissione, previa consultazione, decide se e in quale misura la domanda deve essere approvata.

Articolo 17

Disposizioni finali

Il presente regolamento non osta all'applicazione:

1. di qualsiasi norma speciale stabilita da eventuali accordi conclusi tra la Comunità e taluni paesi terzi;

2. dei regolamenti comunitari nel settore agricolo e dei regolamenti (CEE) n. 1059/69 (1), (CEE) n. 2730/75 (2) e (CEE) n. 2783/75 (3); le disposizioni del presente regolamento possono essere applicate in maniera complementate a quella dei regolamenti suddetti e in deroga alle disposizioni degli stessi che ostano all'applicazione dei dazi antidumping o compensativi;

3. di misure speciali, purché non siano incompatibili con gli obblighi assunti a norma del GATT.

Articolo 18

Abrogazione della normativa vigente

Il regolamento (CEE) n. 2176/84 è abrogato.

I riferimenti fatti a detto regolamento devono intendersi come fatti al presente regolamento.

Articolo 19

Entrata in vigore

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 388R2423.1

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica anche alle procedure già iniziate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. ROUMELIOTIS

(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

(2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.

(1) GU n. C 266 del 22. 10. 1986, pag. 2.

(1) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.

(2) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21.

(1) GU n. L 179 del 17. 7. 1979, pag. 31.

(1) GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 19.

(1) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.

(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

ALLEGATO

ELENCO ILLUSTRATIVO DELLE SOVVENZIONI ALL'ESPORTAZIONE

a)

Concessione da parte di un governo di sovvenzioni dirette ad una ditta o ad un'industria, in base alle loro esportazioni.

b)

Misure di ritenuta valutaria o pratiche analoghe che comportano un premio all'esportazione.

c)

Tasse di nolo e di trasporto interno sulle spedizioni destinate all'esportazione, stabilite o imposte dal governo, a condizioni più favorevoli che per le spedizioni destinate all'interno del paese.

d)

La fornitura da parte dei governi e dei loro enti di prodotti importati o di fabbricazione nazionale o la prestazione di servizi utilizzabili nella produzione di merci esportate, a condizioni più favorevoli di quelle applicabili per la fornitura di prodotti analoghi o direttamente competitivi, o la prestazione di servizi utilizzabili per la produzione di merci destinate al consumo interno, se (nel caso dei prodotti) dette condizioni sono più favorevoli di quelle che negli scambi commerciali mondiali vengono riservate agli esportatori nazionali.

e)

L'esenzione totale o parziale, il rimborso o il rinvio, riferiti in particolar modo alle esportazioni, di imposte dirette o oneri sociali versati o a carico delle imprese industrali o commerciali. A prescindere da quanto precede, il rinvio delle tasse e imposte di cui sopra non equivale ad una sovvenzione all'esportazione quando, ad esempio, vengano riscossi i relativi interessi.

f)

La concessione di speciali sgravi direttamente connessi con le esportazioni o con pratiche di esportazione, oltre a quelli accordati, per quanto riguarda la produzione destinata al consumo interno, nel calcolo in base al quale vengono stabilite le imposte dirette.

g)

L'esonero o il rimborso, per quanto riguarda la produzione e la distribuzione di prodotti esportati di imposte indirette in eccesso rispetto a quelle riscosse sulla produzione e la distribuzione di prodotti simili venduti per il consumo interno. Il problema del rimborso eccessivo dell'imposta sul valore aggiunto è trattato esclusivamente in questo paragrafo.

h)

L'esonero, il rimborso o il rinvio di imposte indirette cumulative riscosse ad uno stadio preliminare, sulle merci o sui servizi utilizzati nella produzione di prodotti esportati, in eccesso rispetto all'esonero, al rimborso o al rinvio di imposte indirette cumulative analoghe, riscosse a uno stadio preliminare su prodotti o servizi utilizzati nella produzione di prodotti simili venduti per il consumo interno; a condizione tuttavia che si possa esonerare, rimborsare o rinviare le imposte indirette cumulative riscosse ad uno stadio preliminare sui prodotti esportati anche quando tale esonero, rimborso o rinvio non riguarda i prodotti simili venduti per il consumo interno se le imposte indirette cumulative riscosse ad uno stadio preliminare vengono percepite su merci che sono materialmente incorporate (tenendo conto di un normale margine di perdite) nel prodotto esportato. Il presente paragrafo non si applica né ai sistemi di imposta sul valore aggiunto né ai relativi adeguamenti fiscali alla frontiera.

i)

L'esonero o il rimborso di oneri relativi all'importazione in eccesso rispetto a quelli riscossi su merci importate, che sono materialmente incorporate (tenendo conto di un normale margine di perdite) nel prodotto esportato; a condizione tuttavia che in casi particolari una ditta possa utilizzare una quantità di merci circolanti sul mercato nazionale pari a e aventi le stesse qualità e caratteristische delle merci importate in quanto di sostituzione per beneficiare di questa disposizione se l'importazione e le corrispondenti operazioni di esportazione avvengono ambedue entro un ragionevole arco di tempo, normalmente non superiore ai due anni. Il presente paragrafo non si applica né ai sistemi di imposta sul valore aggiunto né ai relativi adeguamenti fiscali alla frontiera.

j)

La concessione da parte dei governi (o di speciali istituti controllati dai governi) di sistemi di garanzie di credito all'esportazione o di misure di assicurazione, di provvedimenti assicurativi o di garanzie contro l'incremento dei costi dei prodotti esportati, oppure di programmi di tutela contro i rischi degli scambi commerciali, con premi che sono palesemente inadeguati per coprire i costi e le perdite inerenti alla gestione a lungo termine dei programmi stessi.

k)

La concessione da parte dei governi (o di enti speciali contrallati e/o che agiscono sotto l'autorità dei governi) di crediti all'esportazione a tassi inferiore a quelli che essi debbono effettivamente pagare per i fondi utilizzati a tal fine (o che avrebbero dovuto pagare se avessero preso detti fondi a prestito sul mercato internazionale dei capitali per ottenere fondi della stessa scadenza e nella stessa valuta nominale del credito all'esportazione), oppure il pagamento da parte di questi governi o enti della totalità o di una parte dei costi che debbono sostenere gli esportatori o gli istituti per ottenere crediti, sempre che detti fondi vengano utilizzati per garantire un vantaggio cospicuo per quanto riguarda le condizioni di credito all'esportazione.

Ciononostante, se il paese di origine o di esportazione ha aderito ad un impegno internazionale sui crediti all'esportazione cui partecipano almeno 12 firmatari originari dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT al 1g gennaio 1979 (o di un impegno successivo concluso dagli stessi firmatari originari), oppure se detto paese di origine o di esportazione applica in pratica le disposizioni riguardanti il tasso d'interesse dell'impegno in questione, l'eventuale concessione di crediti all'esportazione conforme alle disposizioni di cui trattasi, non viene considerata come una sovvenzione all'esportazione.

l)

Qualsiasi altro onere a carico dello Stato che costituisce una sovvenzione all'esportazione ai sensi dell'articolo XVI del GATT.

Osservazioni:

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

1. Il termine «imposte dirette» significa imposte sui salari, profitti, redditi, diretti e qualsiasi altra forma di reddito, nonché le imposte sui beni immobili.

2. Per «oneri all'importazione» si intendono le tariffe, i dazi e qualsiasi altro onere fiscale non specificato altrove nelle presenti note, riscossi all'importazione.

3. Per «imposte indirette» si intendono le imposte sulle vendite, le accise, le imposte sulla cifra d'affari, le imposte sul valore aggiunto, la franchigia, le imposte da bollo, le tasse sul trasferimento dei capitali, le imposte sulle giacenze e sulle attrezzature, le imposte di frontiera e qualsiasi altra imposta che non si possa annoverare tra le imposte dirette e gli oneri all'importazione.

4. Per imposte indirette «riscosse ad uno stadio preliminare» si intendono le imposte percepite sulle merci e sui servizi utilizzate direttamente o indirettamente nella fabricazione del prodotto.

5. Per imposte indirette cumulative si intendono le imposte plurifasi, riscosse quando non esiste alcun meccanismo per una successiva imputazione dell'imposta se le merci ed i servizi subordinati alla stessa ad uno stadio di produzione vengono utilizzati anche in uno stadio successivo.

6. Per «rimborso delle imposte» si intende la restituzione o lo sgravio delle stesse.

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