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Document 31988R2325
Commission Regulation (EEC) No 2325/88 of 26 July 1988 amending certain Regulations applying to the common organization of the market in rice
Regolamento (CEE) n. 2325/88 della Commissione del 26 luglio 1988 che modifica alcuni regolamenti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso
Regolamento (CEE) n. 2325/88 della Commissione del 26 luglio 1988 che modifica alcuni regolamenti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso
GU L 202 del 27.7.1988, p. 41–42
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 09/01/2009; abrog. impl. da 32008R1312
Regolamento (CEE) n. 2325/88 della Commissione del 26 luglio 1988 che modifica alcuni regolamenti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso
Gazzetta ufficiale n. L 202 del 27/07/1988 pag. 0041 - 0042
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 27 pag. 0073
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 27 pag. 0073
REGOLAMENTO (CEE) N. 2325/88 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1988 che modifica alcuni regolamenti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2222 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 5 e l'articolo 19, considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1418/76, a decorrere dal 1g settembre 1988 il riso sarà classificato in tre categorie anziché in due, ossia riso a grani tondi, riso a grani medi e riso a grani lunghi; che le ultime due categorie corrispondono alla categoria del riso a grani lunghi prevista dalla precedente normativa; considerando che è pertanto necessario adeguare il regolamento n. 467/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione ed il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2249/85 (4), nonché il regolamento (CEE) n. 1613/71 della Commissione, del 26 luglio 1971, che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso, nonché i relativi importi correttori (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2117/80 (6); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nel regolamento n. 467/67/CEE, i termini "riso a grani lunghi", sono sostituiti dai termini "riso a grani medi o riso a (7) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (8) GU n. L 197 del 25. 7. 1988, pag. 30. (9) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1. (10) GU n. L 210 del 7. 8. 1985, pag. 13. (11) GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28. (12) GU n. L 206 dell'8. 8. 1980, pag. 15. grani lunghi" all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera b). Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 1613/71 è modificato come segue: 1) All'articolo 4 il testo del numero 2 è sostituito dal seguente testo: "2. Per il riso semigreggio a grani medi o a grani lunghi: a) al riso semigreggio a grani medi o a grani lunghi, adattati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; b) all'occorrenza, al risone a grani medi o a grani lunghi, adattati in funzione dei tassi di conversione, dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti, nonché delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo". 2) All'articolo 4, il testo del numero 4 è sostituito dal seguente testo: "4. Per il riso lavorato a grani medi o a grani lunghi: a) il riso lavorato a grani medi o a grani lunghi, adattati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo di entrata del riso semigreggio; tali differenze sono anch'esse adattate in funzione del tasso applicabile al momento della conversione del riso semigreggio a grani lunghi in riso lavorato a grani lunghi; b) all'occorrenza, al riso semilavorato a grani medi o a grani lunghi, adattati in funzione del tasso di conversione, dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti per ottenere un riso lavorato a grani medi o a grani lunghi, da adattare a sua volta conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a)". Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1g settembre 1988. 27. 7. 88 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente