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Document 31988R2324

    Regolamento (CEE) n. 2324/88 della Commissione del 26 luglio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1432/88 recante modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali

    GU L 202 del 27.7.1988, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2324/oj

    31988R2324

    Regolamento (CEE) n. 2324/88 della Commissione del 26 luglio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1432/88 recante modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali

    Gazzetta ufficiale n. L 202 del 27/07/1988 pag. 0039 - 0040
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 27 pag. 0071
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 27 pag. 0071


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2324/88 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1432/88 recante modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5 e l'articolo 4 ter, paragrafo 5,

    considerando che con la sentenza emessa il 29 giugno 1986 nella causa 300/86, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato non valido l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2040/86 della Commissione, del 30 giugno 1986, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2546/87 (4), nella versione modificata dal regolamento (CEE) 2572/86 della Commissione (5), in quanto tale norma riserva un trattamento diverso alla prima trasformazione di cereali per l'utilizzazione degli stessi nell'azienda a seconda che tale operazione sia effettuata direttamente dal produttore ovvero da un terzo per conto del produttore; che secondo la norma in questione è esentata dal prelievo di corresponsabilità solo la prima trasformazione effettuata direttamente dal produttore;

    considerando che la stessa disparità di trattamento discende dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1432/88 della Commissione (6), che sostituisce il regolamento (CEE) n. 2040/86 a decorrere dal 1o luglio 1988; che è pertanto opportuno ripristinare la parità di trattamento degli operatori non subordinando all'obbligo del prelievo di corresponsabilità i produttori che fanno eseguire la prima trasformazione a terzi per la successiva utilizzazione del prodotto trasformato nella propria azienda;

    considerando inoltre che, tenendo conto degli obiettivi perseguiti dal regime di prelievo di corresponsabilità, consistenti nel limitare la formazione di eccedenze strutturali sul mercato sottoponendo a tributo i cereali all'atto della loro prima immissione sul mercato, è necessario applicare il prelievo anche ai cereali oggetto di una prima immissione sul mercato sotto forma di prodotto trasformato; che a tal fine,

    (7) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    (8) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

    (9) GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 65.

    (10) GU n. L 242 del 26. 8. 1987, pag. 18.

    (11) GU n. L 229 del 15. 8. 1986, pag. 25.

    (12) GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 37.

    per eliminare qualsiasi discriminazione tra gli operatori, occorre assoggettare al prelievo di corresponsabilità anche i cereali trasformati direttamente dal produttore ai fini della vendita successiva dei prodotti ottenuti;

    considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 1432/88 è modificato come segue:

    1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

    "2. Ai fini del presente regolamento per "immissione sul mercato" s'intendono le vendite (comprese le operazioni di baratto) da parte dei produttori, dei prodotti di cui al paragrafo 1, tal quali oppure sotto forma di prodotti, trasformati, all'eccezione delle pannocchie di granturco raccolte e triturate per essere insilate in un'azienda agricola, alle imprese di ammasso, di commercializzazione e di trasformazione, ad altri produttori e all'organismo d'intervento. È assimilata ad un'immissione sul mercato l'accettazione, da parte di un produttore, di una polizza di pegno (warrant) per i cereali consegnati ad un deposito riconosciuto nell'ambito del mercato a termine (London Grain Futures Market)".

    2) All'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, il testo del secondo trattino è soppresso.

    3) All'articolo 4, paragrafo 1, il testo del primo coma è sostituito dal seguente testo:

    "1. I prelievi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono riscossi dagli acquirenti. Tuttavia, sono tenuti a versare i prelievi i produttori che procedano alla vendita di prodotti trasformati contemplati all'articolo 1, paragrafo 2, ad una spedizione di cereali verso un altro Stato membro, ad un'esportazione di cereali verso un paese terzo o ad una consegna a depositi riconosciuti nell'ambito del mercato a termine".

    4) All'articolo 4, paragrafo 2, i termini "e le imprese di trasformazione" sono sostituiti dai termini "e i produttori".

    5) All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

    "I produttori che vendano i loro cereali sotto forma di prodotti trasformati contemplati all'articolo 1, paragrafo 2, indicano nella loro contabilità in particolare i quantitativi di prodotto venduto e i relativi quantitativi di cereali di base sottoposti a lavorazione per ottenere detti prodotti".

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

    Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

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