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Document 31988R2241

REGOLAMENTO (CEE) N. 2241/88 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1988 che prevede misure speciali per la trasformazione di talune varietà di arance nel corso della campagna 1988/1989 e reca modifica dei regolamenti (CEE) n. 2601/69 e (CEE) n. 3391/87

GU L 198 del 26.7.1988, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2241/oj

31988R2241

REGOLAMENTO (CEE) N. 2241/88 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1988 che prevede misure speciali per la trasformazione di talune varietà di arance nel corso della campagna 1988/1989 e reca modifica dei regolamenti (CEE) n. 2601/69 e (CEE) n. 3391/87 -

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 26/07/1988 pag. 0011 - 0011


REGOLAMENTO (CEE) N. 2241/88 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1988 che prevede misure speciali per la trasformazione di talune varietà di arance nel corso della campagna 1988/1989 e reca modifica dei regolamenti (CEE) n. 2601/69 e (CEE) n. 3391/87

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance(4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3391/87(5), prevede, per la campagna 1987/1988 e limitatamente a un determinato quantitativo, che le arance della varietà " Shamouti " possano beneficiare delle disposizioni previste per talune varietà di arance destinate alla trasformazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3391/87 del Consiglio, del 9 novembre 1987, che prevede misure speciali per la trasformazione di talune varietà di arance e reca modifica del regolamento (CEE) n. 2601/69 ha reso appli- cabile il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2601/69 in Spagna, per la campagna 1987/1988, alle arance delle varietà Cadenera, Castellana e Macetera, entro i limiti di un determinato quantitativo ;

considerando che la situazione che caratterizza lo smalti- mento delle suddette varietà persiste ed è pertanto opportu- no estendere alla campagna 1988/1989 le disposizioni previste per la campagna 1987/1988,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2601/69 è sostituito dal testo seguente :

" Articolo 3 bis Durante le campagne 1987/1988 e 1988/1989 gli articoli da 1 a 4 si applicano alle arance della varietà Shamouti, entro il limite di un quantitativo globale di 3 000 tonnellate di prodotto fresco per campagna, da ripartirsi tra gli Stati membri produttori conformemente alla procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72. ".

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3391/87 è sostituito dal testo seguente :

" 1. Durante le campagne 1987/1988 e 1988/1989, il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2601/69 si applica in Spagna alle arance delle varietà Cadenera, Castellana e Macetera per un quantitativo globale per tutte e tre le varietà di 10 000 tonnellate di prodotto fresco per campagna. ".

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per il ConsiglioIl PresidenteY. POTTAKIS (1)GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 59.

(2)GU n. C 167 del 27. 6. 1988.

(3)GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33.

(4)GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 12.

(5)GU n. L 323 del 13. 11. 1987, pag. 2.

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