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Document 31988R2241
Council Regulation (EEC) No 2241/88 of 19 July 1988 concerning special measures for the processing of certain varieties of oranges during the 1988/89 marketing year and amending Regulations (EEC) No 2601/69 and (EEC) No 3391/87
REGOLAMENTO (CEE) N. 2241/88 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1988 che prevede misure speciali per la trasformazione di talune varietà di arance nel corso della campagna 1988/1989 e reca modifica dei regolamenti (CEE) n. 2601/69 e (CEE) n. 3391/87
REGOLAMENTO (CEE) N. 2241/88 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1988 che prevede misure speciali per la trasformazione di talune varietà di arance nel corso della campagna 1988/1989 e reca modifica dei regolamenti (CEE) n. 2601/69 e (CEE) n. 3391/87
GU L 198 del 26.7.1988, p. 11–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1989
REGOLAMENTO (CEE) N. 2241/88 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1988 che prevede misure speciali per la trasformazione di talune varietà di arance nel corso della campagna 1988/1989 e reca modifica dei regolamenti (CEE) n. 2601/69 e (CEE) n. 3391/87 -
Gazzetta ufficiale n. L 198 del 26/07/1988 pag. 0011 - 0011
REGOLAMENTO (CEE) N. 2241/88 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1988 che prevede misure speciali per la trasformazione di talune varietà di arance nel corso della campagna 1988/1989 e reca modifica dei regolamenti (CEE) n. 2601/69 e (CEE) n. 3391/87 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), visto il parere del Comitato economico e sociale(3), considerando che il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance(4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3391/87(5), prevede, per la campagna 1987/1988 e limitatamente a un determinato quantitativo, che le arance della varietà " Shamouti " possano beneficiare delle disposizioni previste per talune varietà di arance destinate alla trasformazione ; considerando che il regolamento (CEE) n. 3391/87 del Consiglio, del 9 novembre 1987, che prevede misure speciali per la trasformazione di talune varietà di arance e reca modifica del regolamento (CEE) n. 2601/69 ha reso appli- cabile il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2601/69 in Spagna, per la campagna 1987/1988, alle arance delle varietà Cadenera, Castellana e Macetera, entro i limiti di un determinato quantitativo ; considerando che la situazione che caratterizza lo smalti- mento delle suddette varietà persiste ed è pertanto opportu- no estendere alla campagna 1988/1989 le disposizioni previste per la campagna 1987/1988, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il testo dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2601/69 è sostituito dal testo seguente : " Articolo 3 bis Durante le campagne 1987/1988 e 1988/1989 gli articoli da 1 a 4 si applicano alle arance della varietà Shamouti, entro il limite di un quantitativo globale di 3 000 tonnellate di prodotto fresco per campagna, da ripartirsi tra gli Stati membri produttori conformemente alla procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72. ". Articolo 2 Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3391/87 è sostituito dal testo seguente : " 1. Durante le campagne 1987/1988 e 1988/1989, il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2601/69 si applica in Spagna alle arance delle varietà Cadenera, Castellana e Macetera per un quantitativo globale per tutte e tre le varietà di 10 000 tonnellate di prodotto fresco per campagna. ". Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il ConsiglioIl PresidenteY. POTTAKIS (1)GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 59. (2)GU n. C 167 del 27. 6. 1988. (3)GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33. (4)GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 12. (5)GU n. L 323 del 13. 11. 1987, pag. 2.