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Document 31988R2182

    Regolamento (CEE) n. 2182/88 del Consiglio del 18 luglio 1988 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3828/85 che istituisce un programma specifico di sviluppo dell' agricoltura in Portogallo

    GU L 191 del 22.7.1988, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2182/oj

    31988R2182

    Regolamento (CEE) n. 2182/88 del Consiglio del 18 luglio 1988 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3828/85 che istituisce un programma specifico di sviluppo dell' agricoltura in Portogallo

    Gazzetta ufficiale n. L 191 del 22/07/1988 pag. 0013 - 0014


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2182/88 DEL CONSIGLIO

    del 18 luglio 1988

    recante modifica del regolamento (CEE) n. 3828/85 che istituisce un programma specifico di sviluppo dell'agricoltura in Portogallo

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 253, l'articolo 258, paragrafo 2 e l'articolo 263, paragrafo 2, nonché il protocollo n. 24 ad esso allegato,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che la specificità dei problemi dell'agricoltura portoghese è stata riconosciuta dal Consiglio europeo;

    considerando che devono essere compiuti sforzi particolari per facilitare l'armoniosa integrazione dell'agricoltura portoghese nella politica agricola comune, in particolare mediante un migliore adattamento alle esigenze di questa politica e un miglioramento qualitativo della produzione agricola;

    considerando che le disponibilità finanziarie del Portogallo sono limitate; che è quindi opportuno prevedere un'aliquota di cofinanziamento comunitario del 75 % per le misure che beneficiano di un contributo del 50 % nel quadro dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3828/85 (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3464/87 (2),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 3828/85 è modificato come segue:

    1) all'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:

    « h) al miglioramento della situazione strutturale dell'agricolutra portoghese a seguito della riforma della politica agricola comune, compresi il sostegno delle associazioni agricole, la protezione dell'ambiente e il miglioramento delle abitazioni delle aziende, rispettando, in particolare, il protocollo n. 25 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo. »;

    2) all'articolo 9, è aggiunta la lettera seguente:

    « e) misure specifiche intese a migliorare la situazione strutturale dell'agricoltura portoghese a seguito della riforma della politica agricola comune. »;

    3) il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino, primo sottotrattino è sostituito dal testo seguente:

    « aiuti per l'acquisto di riproduttori maschi e di riproduttori femmine di qualità riconosciute, purché esistano le condizioni richieste per la loro utilizzazione economica, »;

    4) il testo dell'articolo 13, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    « 1. Le misure specifiche relative alla regione autonoma di Madera riguardano:

    - la riconversione delle colture di banane verso la floricoltura di specie esotiche e la frutticoltura subtropicale,

    - la ristrutturazione delle colture di banane mediante la riconversione verso varietà meglio rispondenti alle esigenze dei consumatori della Comunità.

    Tali misure possono comprendere:

    - un premio per ettaro, inteso a contribuire alla copertura dei costi dei lavori necessari,

    - un'indennità speciale decrescente della durata massima di cinque anni, versata agli imprenditori agricoli per tener conto delle perdite di reddito conseguenti alla ristrutturazione o alla riconversione delle colture di banane. »;

    5) è inserito l'articolo seguente:

    « Articolo 13 bis

    1. Il contributo finanziario per il miglioramento della situazione strutturale dell'agricoltura portoghese può comprendere, in particolare:

    - aiuti agli investimenti per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, ad eccezione di quelli che beneficiano di un contributo finanziario a titolo di altre azioni comuni;

    - aiuti all'incentivazione delle associazioni agricole, ad eccezione di quelle che beneficiano di un contributo finanziario comunitario a titolo di altre azioni comuni;

    - aiuti al miglioramento degli edifici per abitazioni delle aziende, soprattutto a favore del primo insediamento di giovani agricoltori, mediante aiuti agli investimenti fino a un importo massimo di 20 000 ECU per azienda; tuttavia, il valore dell'aiuto agli investimenti non può superare i limiti fissati all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 797/85.

    2. Il Fondo rimborsa alla Repubblica portoghese al massimo il 75 % delle spese effettuate per la realizzazione delle misure di cui al paragrafo 1. »;

    6) all'articolo 20, paragrafo 1, il trattino seguente è inserito davanti all'attuale primo trattino:

    « - aiuti alle attività intese a promuovere nuovi prodotti agricoli meglio rispondenti alle esigenze della politica agricola comune e nuovi sistemi di produzione, privilegiando in particolare i prodotti non alimentari e il miglioramento qualitativo della produzione agricola, la diversificazione agricola e la combinazione dei redditi, »;

    7) all'articolo 22, paragrafo 1 dopo il terzo trattino è inserito il trattino seguente:

    « - altre attività nelle zone d'imboschimento e misure connesse, »;

    8) all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 2 e all'articolo 22, paragrafo 3 la cifra 50 % è sostituita da 75 %.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1988.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Y. POTTAKIS

    (1) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 5.

    (2) GU n. L 329 del 20. 11. 1987, pag. 4.

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