This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31988R1930
Council Regulation (EEC) No 1930/88 of 29 June 1988 amending Regulation (EEC) No 475/86 laying down general rules for the system for controlling the prices and the quantities of certain products in the oils and fats sector released for consumption in Spain
Regolamento (CEE) n. 1930/88 del Consiglio del 29 giugno 1988 recante modifica del regolamento (CEE) n. 475/86 che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse, immessi in consumo in Spagna
Regolamento (CEE) n. 1930/88 del Consiglio del 29 giugno 1988 recante modifica del regolamento (CEE) n. 475/86 che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse, immessi in consumo in Spagna
GU L 170 del 2.7.1988, p. 3–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990
Regolamento (CEE) n. 1930/88 del Consiglio del 29 giugno 1988 recante modifica del regolamento (CEE) n. 475/86 che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse, immessi in consumo in Spagna
Gazzetta ufficiale n. L 170 del 02/07/1988 pag. 0003 - 0003
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1930/88 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1988 recante modifica del regolamento (CEE) n. 475/86 che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse, immessi in consumo in Spagna IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 475/86 (1) prevede che, per ogni anno civile, deve essere elaborato un bilancio preventivo di approvvigionamento del mercato spagnolo; che, in particolare, detto bilancio deve essere redatto prima dell'inizio dell'anno civile per quanto riguarda l'olio di girasole; che ciò non consente di operare una previsione corretta del livello di produzione della campagna di commercializzazione che inizia nel mese di agosto dell'anno successivo; che ai fini di una valutazione più precisa di tale produzione è necessario che il bilancio per i prodotti in esame sia elaborato per ogni campagna di commercializzazione; che occorre modificare in conformità l'articolo 4 del suddetto regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 475/86 è sostituito dal testo seguente: « Tuttavia, per quanto riguarda l'olio di girasole, il bilancio preventivo di approvvigionamento è elaborato, per ciascuna campagna di commercializzazione, primo di una data che deve essere determinata. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o agosto 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente H. RIESENHUBER (1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.