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Document 31988R1925

Regolamento (CEE) n. 1925/88 della Commissione del 30 giugno 1988 che fissa, per il mese di luglio 1988, il prezzo minimo d' acquisto dei limoni consegnati all' industria e l' importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione

GU L 169 del 1.7.1988, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1925/oj

31988R1925

Regolamento (CEE) n. 1925/88 della Commissione del 30 giugno 1988 che fissa, per il mese di luglio 1988, il prezzo minimo d' acquisto dei limoni consegnati all' industria e l' importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione

Gazzetta ufficiale n. L 169 del 01/07/1988 pag. 0021 - 0022


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1925/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1988

che fissa, per il mese di luglio 1988, il prezzo minimo d'acquisto dei limoni consegnati all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1353/86 (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77, il prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori è calcolato in base al prezzo d'acquisto della categoria di qualità II, maggiorato del 5 % del prezzo di base e che il prezzo minimo è fissato prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione;

considerando che a tutt'oggi il Consiglio non ha ancora fissato i prezzi di base e di acquisto per i limoni relativamente alla campagna 1988/1989; che, in ossequio al mandato affidatole dal trattato, la Commissione ha dovuto fissare, con il regolamento (CEE) n. 1913/88 della Commissione (3), a titolo di provvedimento conservativo indispensabile a garantire il funzionamento ininterrotto della politica agraria comune nel settore, gli importi in base ai quali occorre stabilire i prezzi di base e di acquisto dei limoni per il mese di luglio 1988; che è pertanto opportuno, per il mese di luglio 1988, fissare il prezzo minimo tenendo conto degli importi in questione, fatti salvi gli eventuali adeguamenti da apportare in virtù delle decisioni che il Consiglio adotterà per la campagna 1988/1989;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77, la compensazione finanziaria non può superare la differenza tra il prezzo d'acquisto minimo di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento e i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori; che, onde favorire al massimo la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, risulta opportuno considerare per il calcolo della compensazione la totalità della differenza fra detti prezzi;

considerando che, a norma dell'articolo 119, punto 2, e dell'articolo 305, punto 2 dell'atto di adesione, dopo il primo ravvicinamento dei prezzi il prezzo minimo applicabile rispettivamente in Spagna e Portogallo viene ravvicinato al prezzo minimo comune in base al meccanismo di cui agli articoli 70 e 238 dell'atto medesimo, mentre la compensazione finanziaria applicabile rispettivamente in Spagna e Portogallo al momento di ciascuna fase di ravvicinamento è quella della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, diminuita eventualmente della differenza esistente tra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Spagna e in Portogallo;

considerando che la tardiva pubblicazione dell'importo del prezzo minimo e della compensazione finanziaria non ha permesso agli interessati di stipulare per tempo i contratti relativi all'inizio della campagna 1988/1989; che occorre pertanto derogare alla data prevista dal regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1715/86 (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il mese di luglio 1988, il prezzo minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è fissato ai livelli seguenti:

(in ECU/100 kg netti)

1.2.3 // // // // Spagna // Portogallo // Altri Stati membri // // // // 13,79 // 14,15 // 19,53 // // //

2. Il prezzo minimo è fissato per merce in partenza dai centri di condizionamento dei prodotti.

Articolo 2

Per il mese di luglio 1988, l'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è fissato ai livelli seguenti:

(in ECU/100 kg netti)

1.2.3 // // // // Spagna // Portogallo // Altri Stati membri // // // // 5,94 // 6,30 // 11,68 // del 3. 6. 1986, pag. 19.

Articolo 3

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1562/85, i contratti per il mese di luglio 1988 possono essere stipulati fino al 20 luglio 1988.

Articolo 4

Gli importi di cui agli articoli 1 e 2 sono fissati lasciando impregiudicati gli eventuali adeguamenti futuri da apportare in applicazione delle decisioni del Consiglio per la campagna 1988/1989.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente // //

(1) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3. (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 53. (3) GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 117. (4) GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5. (5) GU n. L 149

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