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Document 31988R1841

Regolamento (CEE) n. 1841/88 del Consiglio del 21 giugno 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al contigente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri

GU L 163 del 30.6.1988, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1841/oj

31988R1841

Regolamento (CEE) n. 1841/88 del Consiglio del 21 giugno 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al contigente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 163 del 30/06/1988 pag. 0001 - 0002


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1841/88 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al contigente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che nel settore dei trasporti intracomunitari di merci su strada il Consiglio conferma l'intenzione di realizzare entro il 1o gennaio 1993 un mercato libero senza restrizioni quantitative e le necessarie misure di esecuzione;

considerando che, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 22 maggio 1985 nella causa 13/83 (4) e alle conclusioni adottate il 28 e 29 giugno 1985 dal Consiglio europeo in merito alla comunicazione della Commissione sul completamento del mercato interno, nelle sessioni del 14 novembre 1985, del 30 giugno 1986 e del 25 giugno 1987 il Consiglio si è dichiarato d'accordo sulla creazione di un mercato unico senza restrizioni quantitative nel settore dei trasporti intracomunitari di merci su strada al più tardi per il 1992, nonché sull'eliminazione delle distorsioni delle concorrenze e su una soluzione del problema del transito comunitario attraverso paesi terzi, allo scopo di evitare discriminazioni tra vettori dei vari Stati membri;

considerando che per facilitare un passaggio graduale al mercato unico occorre fissare fin da ora l'aumento del contingente comunitario per il 1988 ed il 1989;

considerando che per il 1989 occorre semplificare il metodo di ripartizione tra gli Stati membri nel numero di autorizzazioni risultante dall'aumento del contingente comunitario distribuendo dette autorizzazioni su base interamente lineare, fatto salvo il metodo da applicare ulteriormente;

considerando che è necessario decidere già nel presente regolamento l'istaurazione al 1o gennaio 1993 del regime definitivo di accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada nella Comunità, per consentire ai vettori di adattarsi in tempo utile alla nuova organizzazione del mercato;

considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3164/76 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1879/87 (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3164/76 è modificato come segue:

1) il titolo è sostituito dal testo seguente:

« Regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada »;

2) il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 3

1. Per il 1988 il numero totale di autorizzazioni comunitarie assegnate all'insieme degli Stati membri nel quadro del contingente comunitario è fissato a 17 153.

Il numero di autorizzazioni comunitarie assegnate a ciascuno degli Stati membri è stabilito come segue:

Belgio 1 488

Danimarca 1 444

Germania 2 374

Grecia 658

Spagna 1 543

Francia 2 018

Irlanda 671

Italia 2 022

Lussemburgo 693

Paesi Bassi 2 014

Portogallo 873

Regno Unito 1 265

Fatto salvo l'articolo 3 bis, uno Stato membro può, a decorrere dal 1o luglio 1988, domandare, per il 1988, la trasformazione in autorizzazioni comunitarie di breve durata, secondo le modalità di cui all'articolo 3 bis, paragrafi 3 e 4, dell'insieme o di una parte delle autorizzazioni comunitarie supplementari risultanti dai commi precedenti, in ragione di sei autorizzazioni di breve durata per ciascuna autorizzazione supplementare soprammenzionata.

2. Per il 1989, il numero totale di autorizzazioni comunitarie assegnate all'insieme degli Stati membri nel quadro del contingente comunitario è fissato a 24 021.

Il numero di autorizzazioni comunitarie assegnate a ciascuno degli Stati membri è stabilito come segue:

Belgio 2 084

Danimarca 2 022

Germania 3 324

Grecia 922

Spagna 2 161

Francia 2 826

Irlanda 940

Italia 2 831

Lussemburgo 971

Paesi Bassi 2 946

Portogallo 1 223

Regno Unito 1 771

3. Entro il 31 marzo 1990 il Consiglio decide, su proposta della Commissione che dovrà essergli presentata anteriormente al 31 dicembre 1989, in merito all'aumento del contingente comunitario a partire dal 1990 ed alle misure da adottare in caso di crisi. La proposta sarà accompagnata da una relazione sulle incidenze degli aumenti fino ad allora effettuati, compresa la ripartizione del contingente stesso.

4. Inoltre, prima del 31 marzo 1990 il Consiglio deciderà, su proposta della Commissione da presentare prima del 31 dicembre 1989, il regime applicabile ai trasporti tra Stati membri in transito attraverso paesi terzi, senza discriminazioni tra i trasportatori dei vari Stati membri.

5. Se l'evoluzione della capacità di trasporto di merci su strada tra gli Stati membri che forma oggetto di un contingente comunitario o bilaterale si rivela insufficiente rispetto allo sviluppo della domanda di trasporto, la Commissione decide un aumento adeguato del contingente comunitario, che completa l'aumento annuale.

La decisione della Commissione diventa esecutiva dopo un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica agli Stati membri, a meno che nel frattempo il Consiglio non venga adito in merito da uno Stato membro. In tal caso, il Consiglio prende entro un termine di tre mesi una decisione a maggioranza qualificata. In caso di mancata decisione da parte del Consiglio, la decisione della Commissione diventa esecutiva. »;

3) all'articolo 3 bis, paragrafo 1 la cifra 15 ( %) è sostituita da 20 ( %);

4) sono inseriti gli articoli seguenti:

« Articolo 4 bis

1. I contingenti comunitari, i contingenti bilaterali fra Stati membri ed i contingenti applicabili ai trasporti in transito a destinazione o in provenienza da paesi terzi sono aboliti il 1o gennaio 1993 per i trasportatori comunitari.

2. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 1 l'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità è disciplinato da un sistema di autorizzazioni comunitarie concesse in base a criteri qualitativi.

Articolo 4 ter

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, adotta entro il 30 giugno 1991, in applicazione della disposizione dell'articolo 75 del trattato, misure necessarie all'applicazione dell'articolo 4 bis.

Articolo 4 quater

A decorrere dal 1o luglio 1988 il volume dei contingenti bilaterali che rimangono applicabili durante il periodo transitorio deve, fino alla prevista abolizione, essere adattato alle necessità degli scambi e dei trasporti, comprese quelle del transito. »;

5) l'allegato IV è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. WARNKE

(1) GU n. C 65 del 12. 3. 1987, pag. 4.

(2) GU n. C 281 del 19. 10. 1987, pag. 77.

(3) GU n. C 232 del 31. 8. 1987, pag. 34.

(4) GU n. C 144 del 13. 6. 1985, pag. 4.

(5) GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 1.

(6) GU n. L 179 del 3. 7. 1987, pag. 3.

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