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Document 31988R1471

    Regolamento (CEE) n. 1471/88 del Consiglio del 16 maggio 1988 che concerne il regime applicabile all'importazione di patate dolci e di fecola di manioca, destinate a talune utilizzazioni, e che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    GU L 134 del 31.5.1988, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; abrogato da 32011R1230

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1471/oj

    31988R1471

    Regolamento (CEE) n. 1471/88 del Consiglio del 16 maggio 1988 che concerne il regime applicabile all'importazione di patate dolci e di fecola di manioca, destinate a talune utilizzazioni, e che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    Gazzetta ufficiale n. L 134 del 31/05/1988 pag. 0001 - 0003
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 26 pag. 0197
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 26 pag. 0197


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1471/88 DEL CONSIGLIO

    del 16 maggio 1988

    che concerne il regime applicabile all'importazione di patate dolci e di fecola di manioca, destinate a talune utilizzazioni, e che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    considerando che i negoziati che la Comunità ha avviato con la Tailandia in virtù dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio (GATT) si sono conclusi con un accordo sulla modifica della concessione tariffaria relativa alle patate dolci destinate ad un'utilizzazione diversa dall'alimentazione umana, nonché con una modifica del prelievo per la fecola di manioca destinata a talune utilizzazioni; che, in conseguenza del predetto accordo, è opportuno determinare con precisione il regime applicabile all'importazione nella Comunità dei suddetti prodotti; che occorre, in tale contesto, fissare un dazio autonomo di 10 ECU per 100 kg di patate dolci destinate ad un'utilizzazione diversa dall'alimentazione umana;

    considerando che è opportuno inserire nel presente regolamento i risultati dell'accordo concluso nell'ottobre 1986 con la Repubblica popolare cinese, il quale prevede tra l'altro una limitazione delle esportazioni di patate dolci per un massimo di 600 000 tonnellate all'anno ed un contingente tariffario a dazio zero di un volume identico nell'eventualità che la Comunità modifichi il regime d'importazione;

    considerando che è opportuno modificare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. È aperto un contingente tariffario annuo a dazio zero per l'importazione nella Comunità di 5 000 tonnellate di patate dolci destinate ad un'utilizzazione diversa dal consumo umano, del codice 0714 20 90 della nomenclatura combinata, originarie di paesi terzi diversi dalla Repubblica popolare cinese.

    2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'importazione di patate dolci destinate ad un'utilizzazione diversa dal consumo umano, del codice indicato nel suddetto paragrafo, è soggetta all'applicazione di un dazio autonomo di 10 ECU per 100 kg.

    Articolo 2

    È aperto un contingente tariffario annuo autonomo a dazio zero per l'importazione nella Comunità di patate dolci destinate ad un'utilizzazione diversa dal consumo umano del codice 0714 20 90 della nomenclatura combinata, originarie della Repubblica popolare cinese.

    Detto contingente ammonta:

    - per il 1988 a 600 000 tonnellate, da cui devono essere dedotti i quantitativi importati in virtù del regolamento (CEE) n. 3962/87 (2) e

    - per il 1989, a 600 000 tonnellate.

    Articolo 3

    Al momento dell'importazione di fecola di manioca del codice 1108 14 00 della nomenclatura combinata viene riscosso un prelievo di 150 ECU per tonnellata entro il limite dei contingenti comunitari annui seguenti:

    1) 2 000 tonnellate per la fecola di manioca destinata alla fabbricazione di medicamenti dei codici 3003 e/o 3004 della nomenclatura combinata;

    2) 8 000 tonnellate per i prodotti destinati alla fabbricazione:

    a) di preparazioni alimentari condizionate per la vendita al dettaglio del codice 1901 della nomenclatura combinata e/o

    b) di tapioca sotto forma di granulati o granelli perlacei condizionati per la vendita al dettaglio del codice 1903 della nomenclatura combinata.

    Ai fini dell'applicazione del contingente previsto al presente punto la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 4, procedere ad una ripartizione del quantitativo annuo tra le due destinazioni previste alle lettere a) e b), in funzione dell'utilizzazione tradizionale dei prodotti in questione per ciascuna destinazione.

    Articolo 4

    Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

    Articolo 5

    Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2658/87 i testi relativi ai codici 0714 20 00 e 1108 14 00 della nomenclatura combinata, figuranti nel suddetto regolamento sono sostituiti da quelli figuranti nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 1988.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 16 maggio 1988.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    I. KIECHLE

    (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

    (2) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 38.

    ALLEGATO

    1.2.3,4.5 // // // // // Codice NC // Designazione delle merci // Aliquota dei dazi // Unità supplementare // 1.2.3.4.5 // // // autonomi (%) o prelievi (AGR) // convenzionali (%) // // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // // // // // // 0714 20 // Patate dolci: // // // // 0714 20 10 // non secche, intere, destinate al consumo umano (5) // 6 (2) // 6 // // 0714 20 90 // altre // 10 ECU/100 kg // (4) // - // // // (3) // // // // // // //

    (2) La riscossione di tale dazio è ridotta al 3 % (sospensione) per una durata indeterminata.

    (3) Esenzione nel limite di un contingente tariffario annuo di 600 000 tonnellate originarie della Repubblica popolare cinese. L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

    (4) Esenzione nel limite di un contingente tariffario annuo di 5 000 tonnellate originarie di paesi terzi diversi dalla Repubblica popolare cinese. L'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

    (5) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

    1.2.3,4.5 // // // // // Codice NC // Designazione delle merci // Aliquota dei dazi // Unità supplementare // 1.2.3.4.5 // // // autonomi (%) o prelievi (AGR) // convenzionali (%) // // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // // // // // // 1108 14 00 // Fecola di manioca // 28 (AGR) // (1) (2) // // // // // //

    (1) Dazio di 150 ECU/t nel limite di un contingente tariffario annuo di 8 000 tonnellate per la fecola di manioca destinata alla fabbricazione:

    - di preparazioni alimentari condizionate per la vendita al dettaglio del codice 1901,

    - o della tapioca sotto forma di granulati o granelli perlacei condizionati per la vendita al dettaglio del codice 1903.

    L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

    (2) Dazio di 150 ECU/t nel limite di un contingente tariffario annuo di 2 000 tonnellate per la fecola di manioca destinata alla fabbricazione di medicamenti dei codici 3003 o 3004. L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

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