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Document 31988R1470

    Regolamento (CEE) n. 1470/88 della Commissione del 27 maggio 1988 che modifica i regolamenti (CEE) n. 626/85 e (CEE) n. 682/86 relativi alla vendita di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori

    GU L 132 del 28.5.1988, p. 75–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1470/oj

    31988R1470

    Regolamento (CEE) n. 1470/88 della Commissione del 27 maggio 1988 che modifica i regolamenti (CEE) n. 626/85 e (CEE) n. 682/86 relativi alla vendita di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori

    Gazzetta ufficiale n. L 132 del 28/05/1988 pag. 0075 - 0075
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 26 pag. 0196
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 26 pag. 0196


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1470/88 DELLA COMMISSIONE

    del 27 maggio 1988

    che modifica i regolamenti (CEE) n. 626/85 e (CEE) n. 682/86 relativi alla vendita di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3909/87 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 8,

    visto il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le norme generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

    considerando che l'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 344/86 (5), e l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 682/86 della Commissione, del 4 marzo 1986, relativo alla vendita, da parte degli organismi ammassatori, di uve secche non trasformate per la fabbricazione di taluni condimenti (6), statuiscono che la trasformazione di uve secche e di fichi secchi debba essere ultimata entro novanta giorni dalla data di accettazione della richiesta di acquisto; che spesso il periodo di novanta giorni, concesso per la trasformazione, in pratica è risultato insufficiente; che è opportuno, quindi, estendere tale periodo, per agevolare ed incoraggiare la vendita dei prodotti detenuti dagli organismi ammassatori;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 682/86 i termini « novanta giorni » sono sostituiti da « centoventi giorni ».

    Articolo 2

    Nell'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 626/85 i termini « novanta giorni » sono sostituiti da « centoventi giorni ».

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1988.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

    (2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 20.

    (3) GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.

    (4) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.

    (5) GU n. L 41 del 18. 2. 1986, pag. 15.

    (6) GU n. L 62 del 5. 3. 1986, pag. 8.

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