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Document 31988R1239

Regolamento (CEE) n. 1239/88 della Commissione del 5 maggio 1988 relativo a misure di sorveglianza dell' immissione in consumo in Spagna di alcuni prodotti del settore delle carni suine, provenienti dagli altri Stati membri

GU L 118 del 6.5.1988, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/08/1988; abrogato da 388R2512

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1239/oj

31988R1239

Regolamento (CEE) n. 1239/88 della Commissione del 5 maggio 1988 relativo a misure di sorveglianza dell' immissione in consumo in Spagna di alcuni prodotti del settore delle carni suine, provenienti dagli altri Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 118 del 06/05/1988 pag. 0018 - 0019


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1239/88 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1988

relativo a misure di sorveglianza dell'immissione in consumo in Spagna di alcuni prodotti del settore delle carni suine, provenienti dagli altri Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90,

considerando che il periodo previsto all'articolo 90 dell'atto di adesione è stato prorogato fino al 31 dicembre 1988 dal regolamento (CEE) n. 4007/87 del Consiglio (1);

considerando che la liberalizzazione degli scambi in seguito all'adesione ha consentito agli operatori degli altri Stati membri, che, a differenza di quelli dei paesi terzi, possono smerciare senza alcuna restrizione i prodotti in causa sul mercato spagnolo, di commercializzare quantitativi notevoli di alcune carni suine in Spagna; che tale situazione ha creato difficoltà economiche per i produttori suinicoli in Spagna, aggravando i problemi constatati sul mercato in seguito al forte aumento della produzione nazionale avutosi negli ultimi anni; che tali difficoltà sono abbastanza gravi da giustificare l'introduzione di misure transitorie per migliorare la situazione dei produttori interessati;

considerando che, a tal fine, si ritiene adeguato un meccanismo di sorveglianza dell'immissione in consumo in Spagna di prodotti provenienti dagli altri Stati membri, fino a quando i prezzi resteranno in fase flessiva sul mercato spagnolo; che è quindi opportuno dare tale forma alle misure transitorie; che siffatto meccanismo può essere gestito adeguatamente in base a certificati rilasciati dalle autorità spagnole, nel quadro di una procedura che consenta alla Commissione di valutare i rischi di perturbazione del mercato spagnolo connessi al volume delle immissioni in consumo previste ed, eventualmente, di prendere misure specifiche adeguate;

considerando che il comitato di gestione per le carni suine non ha formulato alcun parere entro i termini fissati dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le autorità spagnole possono instaurare un sistema di sorveglianza dell'immissione nel consumo in Spagna dei prodotti indicati nell'allegato, provenienti dagli altri Stati membri.

A tal fine, dette autorità sono autorizzate a subordinare l'immissione in consumo in Spagna dei prodotti in causa alla presentazione di un certificato rilasciato, alle condizioni di cui al presente regolamento, a tutti gli interessati, indipendentemente dal loro luogo d'insediamento nella Comunità.

In questo casi si applicano le disposizioni che seguono.

Articolo 2

1. Le richieste di certificato vanno presentate all'organismo designato a tal fine dalle autorità spagnole.

Ogni settimana, di lunedì, la Spagna comunica alla Commissione il quantitativo oggetto delle domande di rilascio di certificati presentate nel corso della settimana precedente.

I certificati sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al suddetto lunedì, purché entro tale termine non siano state prese misure specifiche, conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio (2).

Tali misure possono essere adottate se il quantitativo per il quale sono richiesti i certificati rischia di contribuire in misura determinante a perturbare il mercato spagnolo.

2. Il rilascio del certificato è subordinato alla costituzione di un cauzione di 5 ECU/100 kg, che garantisca l'impegno di immettere in consumo in Spagna, nel periodo di validità del certificato stesso, il quantitativo indicato del prodotto in causa.

3. Alla cauzione di cui al paragrafo 2 si applica il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (3); l'impegno di cui allo stesso paragrafo costituisce l'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del suddetto regolamento.

Articolo 3

1. Il periodo di validità dei certificati e le modalità supplemantari necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono stabiliti dalle autorità spagnole.

2. Le autorità spagnole comunicano alla Commissione le importazioni effettuate nel corso di ogni settimana, entro 15 giorni dalla fine della settimana considerata.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

ALLEGATO

1.2 // // // Codice NC // Designazione delle merci // // // ex 0103 92 // Animali vivi della specie suina domestica, di peso uguale o superiore a 50 kg // ex 0203 // Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate // //

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