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Document 31988R1234
Commission Regulation (EEC) No 1234/88 of 5 May 1988 re-establishing the levying of customs duties on glass inners for vacuum vessels falling within CN code 7012, originating in India, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3635/87 apply
Regolamento (CEE) n. 1234/88 della Commissione del 5 maggio 1988 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle ampolle di vetro per recipienti isolanti, del codice NC 7012, originari dell' India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio
Regolamento (CEE) n. 1234/88 della Commissione del 5 maggio 1988 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle ampolle di vetro per recipienti isolanti, del codice NC 7012, originari dell' India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio
GU L 118 del 6.5.1988, p. 13–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988
Regolamento (CEE) n. 1234/88 della Commissione del 5 maggio 1988 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle ampolle di vetro per recipienti isolanti, del codice NC 7012, originari dell' India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 118 del 06/05/1988 pag. 0013 - 0013
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1234/88 DELLA COMMISSIONE del 5 maggio 1988 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle ampolle di vetro per recipienti isolanti, del codice NC 7012, originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, del 17 novembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 16, considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 14 del regolamento (CEE) n. 3635/87, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 14 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che, per le ampolle di vetro per recipienti isolanti del codice NC 7012, il massimale individuale è fissato a 365 000 ECU; che in data 28 aprile 1988 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'India hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei confronti dell'India, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 9 maggio 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3635/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'India: 1.2.3 // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // // // // 10.0760 // 7012 // Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermici, con intercapedine isolante sottovuoto // // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1988. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.