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Document 31988R1193

    Regolamento (CEE) n. 1193/88 della Commissione del 29 aprile 1988 recante modalità di applicazione del regime speciale di importazione di crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso di cui ai codici NC 2302 30 e 2302 40

    GU L 111 del 30.4.1988, p. 87–89 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/1994; abrogato da 394R1897

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1193/oj

    31988R1193

    Regolamento (CEE) n. 1193/88 della Commissione del 29 aprile 1988 recante modalità di applicazione del regime speciale di importazione di crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso di cui ai codici NC 2302 30 e 2302 40

    Gazzetta ufficiale n. L 111 del 30/04/1988 pag. 0087 - 0089
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 26 pag. 0157
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 26 pag. 0157


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1193/88 DELLA COMMISSIONE

    del 29 aprile 1988

    recante modalità di applicazione del regime speciale di importazione di crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso di cui ai codici NC 2302 30 e 2302 40

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1058/88 del Consiglio, del 28 marzo 1988, relativo all'importazione di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 2,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1058/88 ha previsto la riduzione del prelievo all'importazione di crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura e della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, per un quantitativo massimo di 550 000 t l'anno;

    considerando che la riduzione del prelievo deve limitarsi al massimale previsto; che occorre prevedere che i titoli relativi all'importazione dei prodotti succitati nell'ambito del contingente di cui trattasi sono rilasciati dopo un periodo di riflessione e, se del caso, previa fissazione di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti, e che la domanda del titolo possa essere ritirata dopo la fissazione della percentuale di riduzione qualora l'operatore ritenesse privo di interesse il quantitativo attribuitogli;

    considerando che l'impegno della Comunità è subordinato alla condizione che il paese fornitore applichi all'esportazione dei citati prodotti una tassa speciale, di importo pari alla riduzione dell'elemento mobile del prelievo e fornisca la prova, giudicata soddisfacente, dell'avvenuto pagamento della tassa; che occorre definire le modalità di tale prova;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'importo della riduzione dell'elemento mobile del prelievo all'importazione di crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, di cui ai codici NC 2302 30 e 2302 40, fissato dalla Commissione a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1058/88, è dedotto dal prelievo applicabile all'importazione in questione nello Stato membro di cui trattasi. Il prelievo viene previamente corretto se del caso, applicando il coefficiente monetario, l'importo compensativo monetario ed eventualmente l'importo compensativo adesione in vigore nello Stato membro alla stessa data.

    Articolo 2

    1. Le domande di titolo d'importazione nell'ambito del contingente previsto dal regolamento (CEE) n. 1058/88 devono essere depositate presso le competenti autorità degli Stati membri entro le ore 13 (ora di Bruxelles) di ogni lunedì e, se quest'ultimo giorno fosse festivo, entro la stessa ora del primo giorno lavorativo seguente.

    2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione mediante telescritto, le domande di titolo d'importazione entro le ore 18 (ora di Bruxelles) del giorno del deposito di cui al paragrafo 1.

    3. Se le domande di titolo d'importazione superano di quantitativi per i quali è previsto, per l'anno in corso, il beneficio della riduzione del prelievo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione entro il terzo giorno successivo a quello del deposito delle domande. La domanda del titolo può essere ritirata entro il giorno successivo alla data di fissazione della percentuale di riduzione.

    4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, i titolo sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno del deposito della domanda. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (2), la durata di validità del titolo si calcola a decorrere dal giorno dell'effettivo rilascio.

    5. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3183/80, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quella indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 22 del titolo stesso è indicata la cifra 0.

    Articolo 3

    Per i prodotti da importare col beneficio della riduzione del prelievo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1058/88, la domanda di titolo di importazione ed il titolo stesso recano:

    a) nella casella 12, la dicitura « Importazione a prelievo ridotto - regolamento (CEE) n. 1058/88 »;

    b) nella casella 14, il nome del paese di cui è originario il prodotto.

    Il titolo obbliga ad importare da quest'ultimo paese.

    Articolo 4

    1. Il prelievo ridotto si applica esclusivamente in base alle prova del pagamento della tassa all'esportazione.

    2. La prova di cui al paragrafo 1 è costituita dall'indicazione, sul certificato di origine delle merci, dell'importo della tassa riscosso per tonnellata, della dicitura « Tassa speciale all'esportazione applicata » e della data del pagamento della tassa, dati debitamente autenticati mediante apposizione della firma e del timbro di un organismo figurante nell'allegato del presente regolamento.

    3. Il modello del certificato di origine da usare per l'applicazione del presente regolamento è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio (1).

    Articolo 5

    Fino all'introduzione del modello di certificato di origine di cui all'articolo 4 e comunque non oltre il 1o gennaio 1989 e limitamente ai prodotti esportati prima dell'introduzione del certificato di origine, la prova del pagamento della tassa di esportazione è fornita mediante qualsiasi documento doganale di esportazione che contenga gli elementi necessari per l'indentificazione delle merci, l'indicazione dell'importo della tassa riscossa per tonnellata, la dicitura « Tassa speciale all'esportazione applicvata » e la data del pagamento della tassa, autenticati dalla firma e dal timbro di uno degli organismi elencati nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 6

    Al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, l'importo della tassa di esportazione riscossa con l'importo stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1058/88.

    Se l'importo della tassa all'esportazione riscossa è espresso in una moneta diversa da quella dello Stato membro importatore, il tasso di cambio da applicare è l'ultimo tasso registrato alla vendita, sul mercato o sui mercati di cambio più rappresentativi di questo Stato membro, alla data del pagamento della tassa all'esportazione.

    La tassa all'esportazione riscossa si considera corrispondente all'importo stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1058/88 qualora emerga dal raffronto di cui sopra che la tassa all'esportazione espressa della moneta nazionale dello Stato membro importatore non è inferiore all'importo stesso.

    Qualora la tassa riscossa dal paese esportatore sia inferiore all'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1058/88, la riduzione si limita all'importo riscosso.

    Articolo 7

    IL presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1988.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 1.

    (2) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

    ALLEGATO

    Elenco degli organismi dei paesi esportatori autorizzati a certificare il versamento della tassa all'esportazione

    Argentina: Junta Nacional de Granos.

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