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Document 31988R0994

    REGOLAMENTO (CEE) N. 994/88 DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 1988 relativo all' applicazione di una tassa di compensazione prevista dal regolamento (CEE) n. 2742/82 recante misure di salvaguardia applicabili all' importazione di uve secche

    GU L 99 del 16.4.1988, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/10/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/994/oj

    31988R0994

    REGOLAMENTO (CEE) N. 994/88 DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 1988 relativo all' applicazione di una tassa di compensazione prevista dal regolamento (CEE) n. 2742/82 recante misure di salvaguardia applicabili all' importazione di uve secche -

    Gazzetta ufficiale n. L 099 del 16/04/1988 pag. 0012 - 0012


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 994/88 DELLA COMMISSIONE

    del 15 aprile 1988

    relativo all'applicazione di una tassa di compensazione prevista dal regolamento (CEE) n. 2742/82 recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di uve secche

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3909/87 (2), in particolare l'articolo 18,

    considerando che nella causa 77/86 « Uve secche - misure di salvaguardia », la Corte di giustizia ha dichiarato non valido il regolamento (CEE) n. 2742/82 della Commissione (3), così come successivamente modificato, relativamente all'instaurazione di una tassa di compensazione ad aliquota fissa di un importo pari alla differenza fra il prezzo minimo comunitario all'importazione e il prezzo minimo sul mercato mondiale; che, per garantire la corretta applicazione della sentenza della Corte di giustizia, è opportuno ricordare, a titolo dichiarativo, alcune modalità applicabili ai fini del rimborso agli operatori interessati dell'importo della tassa di compensazione versata, che può rivelarsi superiore a quello legalmente dovuto in applicazione della sentenza della Corte; che è opportuno, in particolare, ricordare che il rimborso degli importi debitamente versati deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3069/86 (5), in particolare per quanto riguarda le condizioni di inoltro delle domande di cui all'articolo 2,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Per operazioni di immissione in libera pratica nella Comunità per uve secche diverse dalle uve dette « di Corinto », delle sottovoci 0804 BI e BII della tariffa doganale comune, effettuate nel periodo dal 28 ottobre 1982 al 31 agosto 1985 e che hanno dato luogo al versamento della tassa di compensazione fissata dal regolamento (CEE) n. 2742/82, gli organismi designati dagli Stati membri, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1430/79, rimborsano agli operatori, su loro richiesta, la differenza tra:

    a) l'importo della tassa di compensazione riscosso in applicazione del regolamento (CEE) n. 2742/82 e delle sue eventuali modifiche,

    b) e l'importo che risulta dalla differenza tra il prezzo minimo fissato all'articolo 2, paragrafo 1 del suddetto regolamento e il prezzo all'importazione al momento dell'immissione in libera pratica.

    2. Per determinare l'importo del rimborso, gli organismi designati dagli Stati membri prendono in considerazione il prezzo minimo e i coefficienti fissati all'articolo 2, paragrafo 1 e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2742/82, nel testo successivamente modificato, e il tasso rappresentativo applicabile al momento dell'immissione in libera pratica.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1988.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

    (2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 20.

    (3) GU n. L 290 del 14. 10. 1982, pag. 28.

    (4) GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.

    (5) GU n. L 286 del 9. 10. 1986, pag. 1.

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