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Document 31988R0824
Commission Regulation (EEC) No 824/88 of 29 March 1988 fixing the marketing years for courgettes and nectarines
Regolamento (CEE) n. 824/88 della Commissione del 29 marzo 1988 che fissa la campagna di commercializzazione delle zucchine e le pesche noci
Regolamento (CEE) n. 824/88 della Commissione del 29 marzo 1988 che fissa la campagna di commercializzazione delle zucchine e le pesche noci
GU L 85 del 30.3.1988, p. 5–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1997
Regolamento (CEE) n. 824/88 della Commissione del 29 marzo 1988 che fissa la campagna di commercializzazione delle zucchine e le pesche noci
Gazzetta ufficiale n. L 085 del 30/03/1988 pag. 0005 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 26 pag. 0120
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 26 pag. 0120
REGOLAMENTO (CEE) N. 824/88 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 1988 che fissa la campagna di commercializzazione delle zucchine e le pesche noci LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 223/88 (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, considerando che, nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato degli ortofrutticoli, è opportuno stabilire i periodi coperti dalle campagne di commercializzazione per le pesche noci e per le zucchine; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 1, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 è modificato come segue: 1) Il testo del primo trattino è sostituito dal seguente testo: " - i pomodori, i cetrioli, le melanzane e le zucchine dal 1o gennaio al 31 dicembre ". 2) Il testo del terzo trattino è sostituito dal testo seguente: " - le pesche e le pesche noci, dal 1o maggio al 31 ottobre ". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 1.