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Document 31988R0824

    Regolamento (CEE) n. 824/88 della Commissione del 29 marzo 1988 che fissa la campagna di commercializzazione delle zucchine e le pesche noci

    GU L 85 del 30.3.1988, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/824/oj

    31988R0824

    Regolamento (CEE) n. 824/88 della Commissione del 29 marzo 1988 che fissa la campagna di commercializzazione delle zucchine e le pesche noci

    Gazzetta ufficiale n. L 085 del 30/03/1988 pag. 0005 - 0005
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 26 pag. 0120
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 26 pag. 0120


    REGOLAMENTO (CEE) N. 824/88 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 1988 che fissa la campagna di commercializzazione delle zucchine e le pesche noci

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 223/88 (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma,

    considerando che, nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato degli ortofrutticoli, è opportuno stabilire i periodi coperti dalle campagne di commercializzazione per le pesche noci e per le zucchine;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 1, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 è modificato come segue:

    1) Il testo del primo trattino è sostituito dal seguente testo:

    " - i pomodori, i cetrioli, le melanzane e le zucchine dal 1o gennaio al 31 dicembre ".

    2) Il testo del terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

    " - le pesche e le pesche noci, dal 1o maggio al 31 ottobre ".

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1988.

    Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

    (2) GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 1.

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