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Document 31988R0411

Regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione del 12 febbraio 1988 che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita

GU L 40 del 13.2.1988, p. 25–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2006; abrogato da 32006R0884

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/411/oj

31988R0411

Regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione del 12 febbraio 1988 che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita

Gazzetta ufficiale n. L 040 del 13/02/1988 pag. 0025 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 26 pag. 0040
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 26 pag. 0040


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 411/88 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1988

che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (1) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2095/87 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che i dispositivi relativi al calcolo delle spese di finanziamento degli interventi per acquisti, magazzinaggio e vendita che figuravano inizialmente nel regolamento (CEE) n. 467/77 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 331/87 (4), sono stati modificati più volte dopo la loro adozione; che tali testi, dato il loro numero, la loro complessità e la loro dispersione nelle varie gazzette ufficiali, sono difficilmente utilizzabili e mancano pertanto della necessaria chiarezza che deve caratterizzare ogni normativa; che è pertanto opportuno procedere alla loro codificazione;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1883/78 sono stabiliti, per ciascuno Stato membro e per ciascun esercizio, conti da cui risultanto le perdite nette subite dagli organismi d'intervento in questione;

considerando che tra gli elementi di tali conti figurano le spese di finanziamento che devono essere calcolate secondo un metodo ed un tasso d'interesse adottati in base alla procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/85 (6);

considerando che è opportuno calcolare le spese di finanziamento secondo un metodo che tenga conto dell'entità del magazzinaggio, delle varie presentazioni della merce all'intervento, del fatto che talune merci che si trovavano all'ammasso all'inizio dell'esercizio hanno subito un certo deprezzamento e anche del fatto che i prezzi d'intervento dei vari prodotti possono variare nel corso dell'esercizio considerato; che, inoltre, tale metodo deve essere di facile applicazione;

considerando che il tasso d'interesse deve essere rappresentativo dei tassi d'interesse praticati nella Comunità;

considerando che, per garantire la continuità dell'esecuzione del bilancio della Comunità in condizioni adeguate, il regolamento (CEE) n. 1883/78 autorizza la Commissione a fissare per gli esercizi di bilancio 1986, 1987 e 1988 il tasso di interesse uniforme ad un livello inferiore al suo livello rappresentativo; che per questa categoria di spese l'esercizio di bilancio comprende le spese connesse ad operazioni materiali effettuate dal 1o ottobre precedente fino al 30 settembre; che in questi casi il tasso di interesse è stato ridotto al 7 %;

considerando che l'articolo 5, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1883/78 ha conferito alla Commissione la possibilità di fissare il tasso di interesse uniforme ad un livello inferiore per gli Stati membri aventi costi d'interesse inferiori a quelli che risultano dall'applicazione del tasso d'interesse per il calcolo delle spese di finanziamento; che il tasso d'interesse uniforme è fissato al 7 % dal 1o dicembre 1985; che i tassi d'interesse applicati hanno registrato nel 1986 una flessione rispetto al 1985 in due Stati membri, scendendo al di sotto del tasso d'interesse uniforme; che è opportuno fissare per i due Stati membri in questione il tasso d'interesse specifico da applicare in tali Stati membri;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1883/78 stabilisce che qualora i prodotti subiscano un deprezzamento a seguito della giacenza, si accerta l'effetto finanziario del deprezzamento e se ne tiene conto al momento dell'entrata all'intervento; che ne risulta una modifica della base di calcolo dei costi di finanziamento che costituiscono un elemento delle spese da prendere in considerazione per stabilire le perdite nette degli organismi d'intervento; che, pertanto, occorre tener conto nel calcolo del valore medio per tonnellata di prodotto del corrispondente deprezzamento;

considerando che nella normativa che disciplina le organizzazioni comuni di mercato si può prevedere che il prodotto acquistato dall'organismo d'intervento sia pagato solamente dopo un certo termine; che per questo motivo è opportuno adeguare il metodo di calcolo delle spese d'interesse per tener conto del termine di pagamento, quando la normativa lo preveda;

considerando che, qualora il pagamento del prodotto acquistato dall'organismo d'intervento abbia luogo dopo un certo periodo, i quantitativi da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle spese d'interesse debbono

essere ridotti; che in conseguenza della proroga dei termini di pagamento, nonché a seguito di ingenti acquisti effettuati in certi settori alla fine dell'esercizio, è emerso che tale riduzione può provocare un risultato negativo; che è opportuno tener conto di tale effetto nel metodo di calcolo;

considerando che nella normativa che disciplina le organizzazioni comuni dei mercati o nelle gare indette sul piano comunitario per la vendita di prodotti agricoli detenuti dagli organismi pubblici di intervento si può prevedere che, in occasione della vendita di tali prodotti, dopo che l'acquirente abbia proceduto al pagamento, gli sia accordato un termine per il prelievo del prodotto stesso; che è pertanto opportuno adeguare il metodo di calcolo delle spese per interessi, al fine di tener conto di detto termine di prelievo;

considerando che, a causa dei livelli eccezionalmente molto elevati delle scorte di taluni prodotti agricoli all'intervento, la Commissione ha previsto in certi casi un periodo nel corso del quale l'acquirente può procedere al pagamento del prodotto dopo averlo prelevato; che è pertanto opportuno adeguare il metodo di calcolo delle spese per interessi relative alle vendite in questione, al fine di tener conto di detto termine di pagamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per calcolare le spese per interessi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3247/81 del Consiglio (1), si applicano i tassi indicati agli articoli 3 e 4, paragrafo 2 al valore medio di una tonnellata del prodotto che ha formato oggetto dell'intervento e si moltiplica il risultato per la scorta media dell'esercizio.

2. Per calcolare il valore medio di una tonnellata di prodotto, la somma dei valori dei prodotti in giacenza al primo giorno dell'esercizio e dei valori dei prodotti acquistati durante l'esercizio viene divisa per la somma delle tonnellate in giacenza il primo giorno dell'esercizio e delle tonnellate acquistate durante l'esercizio stesso.

3. Per calcolare la scorta media dell'esercizio, si addizionano la somma delle scorte rilevate all'inizio di ogni mese e la somma delle scorte rilevate alla fine di ogni mese, dividendo il risultato per un numero pari al doppio dei mesi dell'esercizio.

Articolo 2

1. Qualora per un prodotto sia fissato un coefficiente di deprezzamento, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1883/78, il valore del prodotto acquistato durante l'esercizio finanziario è calcolato moltiplicando per tale coefficiente il prezzo di acquisto.

Qualora per un prodotto venga fissato un deprezzamento conformemente all'articolo 8, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1883/78 il calcolo della scorta media deve essere effettuato prima dell'applicazione di ogni deprezzamento di cui il valore medio tiene conto.

2. Qualora, nella normativa che disciplina le organizzazioni comuni dei mercati, sia previsto che il pagamento del prodotto acquistato dall'organismo d'intervento possa aver luogo soltanto dopo lo scadere di un termine minimo di un mese dopo la data di presa in consegna, la scorta media calcolata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 è ridotta di un quantitativo che risulta dal seguente calcolo:

Q x N

12

dove:

1.2 // Q = // quantitativi acquistati durante l'esercizio, // N = // numero di mesi del termine minime per il pagamento.

Ai fini di tale calcolo, il termine minimo indicato nella regolamentazione deve essere considerato come termine di pagamento. Un mese si considera costituito da trenta giorni. Ogni frazione di mese che superi i quindici giorni è considerata come un mese intero, ogni frazione uguale o inferiore a quindici giorni non è presa in considerazione per questo calcolo.

Qualora, dopo la riduzione di cui al primo comma, il calcolo della giacenza media a fine esercizio dia un risultato negativo, il saldo negativo è riportato sulla giacenza media calcolata per l'esercizio successivo.

3. Qualora per la vendita del prodotto da parte dell'organismo d'intervento la normativa che disciplina le organizzazioni comune dei mercati o i bandi di gara emanati per tali vendite prevedano un eventuale termine di prelievo del prodotto, previo pagamento da parte dell'acquirente, e qualora detto termine sia superiore a trenta giorni, le spese di finanziamento calcolate in base alle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti sono ridotte dell'importo risultante dal seguente calcolo:

V x J x i

365

dove:

1.2 // V = // importo pagato dall'acquirente, // J = // numero dei giorni intercorrenti tra il ricevimento del pagamento ed il prelievo del prodotto, diminuito di 30 giorni,

(1) GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1.

4. Per le vendite di prodotti agricoli da parte dell'organismo d'intervento, basate su specifici regolamenti comunitari, qualora il termine effettivo del pagamento dopo il ritiro dei prodotti sia superiore a trenta giorni, le spese di finanziamento calcolate secondo le disposizioni che figurano nei paragrafi precedenti sono maggiorate di un importo risultante dal seguente calcolo:

M x D x i

365

dove:

1.2 // M = // importo pagato dall'acquirente // D = // numero dei giorni intercorrenti tra il ritiro del prodotto e la ricezione del pagamento, diminuito di 30 giorni, // i = // tasso d'interesse di cui all'articolo 3.

Articolo 3

Il tasso d'interesse di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 è fissato al 7 %.

Articolo 4

1. Se il tasso del costo d'interesse sostenuto da uno Stato membro è inferiore per almeno sei mesi al tasso d'interesse uniforme fissato per la Comunità, per questo Stato membro è fissato un tasso d'interesse specifico.

2. Per il periodo che decorre dal 1o dicembre 1986 il tasso d'interesse specifico è fissato:

- al 6 % per la Germania,

- al 6 % per i Paesi Bassi.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 467/77 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

(2) GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 3.

(3) GU n. L 62 dell'8. 3. 1977, pag. 9.

(4) GU n. L 32 del 3. 2. 1987, pag. 10.

(5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(6) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17. // i = // tasso d'interesse di cui all'articolo 3.

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