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Document 31988R0380

Regolamento (CEE) n. 380/88 della Commissione del 10 febbraio 1988 recante l'elenco delle misure rispondenti alla nozione di interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio

GU L 38 del 11.2.1988, p. 10–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/07/1999; abrogato da 399R1608

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/380/oj

31988R0380

Regolamento (CEE) n. 380/88 della Commissione del 10 febbraio 1988 recante l'elenco delle misure rispondenti alla nozione di interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 038 del 11/02/1988 pag. 0010 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 26 pag. 0030
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 26 pag. 0030


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 380/88 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 1988

recante l'elenco delle misure rispondenti alla nozione di interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2095/87 (2), in particolare l'articolo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 1 di detto regolamento (CEE) n. 1883/78, l'elenco delle misure rispondenti alla nozione di intervento destinati a regolarizzare i mercati agricoli, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3183/87 (4), viene compilato dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 13 di quest'ultimo regolamento;

considerando che tale elenco rappresenta un inventario delle misure d'intervento ed ha carattere meramente indicativo;

considerando che è opportuno adottare l'elenco completo e attualizzato di dette misure;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le misure rispondenti alla nozione di interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70, sono elencate in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

(2) GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 3.

(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(4) GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 380/88

I. SETTORE DEI CEREALI E DEL RISO

A. Cereali

1. Il prelievo di corresponsabilità previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

2. L'aiuto diretto a favore dei piccoli produttori previsto dall'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 2727/75.

3. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

4. Le misure d'intervento particolari previste dall'articolo 8, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

5. Le indennità di compensazione per le giacenze di taluni cereali esistenti alla fine della campagna di commercializzazione, previste dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

6. Gli aiuti alla produzione di frumento duro previsti dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

7. Le restituzioni alla produzione previsti dagli articoli 11 e 11 bis del regolamento (CEE) n. 2727/75, nonché i premi per la fecola di patate previsti dall'articolo 11, paragrafo 3 di questo regolamento.

8. L'aiuto per i cereali raccolti nella Comunità e destinati a nuovi usi industriali, previsto dall'articolo 11 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75.

9. Le sovvenzioni previste all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

10. La sovvenzione all'importazione di granturco in Spagna prevista dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3593/86 (abolito dal regolamento (CEE) n. 846/87).

11. La misura instaurata in favore del granturco spagnolo prevista dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3351/87.

B. Riso

1. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

2. Le misure particolari d'intervento previste dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

3. Le indennità di compensazione per le giacenze esistenti alla fine della campagna di commercializzazione, previste dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

4. L'aiuto alla produzione per alcune varietà di riso previsto dall'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

5. Le restituzioni alla produzione previste dagli articoli 9 e 9 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

6. Le sovvenzioni per le forniture al dipartimento francese d'oltremare della Riunione di riso comunitario, previste dall'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

II. SETTORE DELLO ZUCCHERO

1. Le spese di magazzinaggio previste dall'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

2. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 e degli articoli 11 e 34 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

3. I premi per lo zucchero reso inadatto all'alimentazione umana, previsti dall'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

4. Le restituzioni alla produzione previste dall'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

5. Le misure adottate per smaltire gli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

6. Le misure particolari d'intervento che contribuiscono a garantire l'approvvigionamento, previste dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

7. Le sovvenzioni all'importazione previste dall'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

8. L'importo di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1789/81, riscosso per lo zucchero proveniente dalla scorta minima e smerciato in condizioni diverse da quelle previste. III. SETTORE DELL'OLIO D'OLIVA

1. L'aiuto alla produzione previsto dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE.

2. L'aiuto al consumo previsto dall'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE.

3. Le azioni informative e le altre azioni intese a promuovere il consumo di olio d'oliva, previste dall'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento n. 136/66/CEE.

4. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 2 bis del regolamento n. 136/66/CEE.

5. Le misure previste dall'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE (scorta regolatrice).

6. Le restituzioni alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di conserve di pesci, di legumi e di ortaggi, previste dall'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE.

7. I contratti di magazzinaggio previsti dall'articolo 20 quinquies, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE.

8. L'aiuto alla produzione d'olio d'oliva in Spagna (limitato a 7,5 milioni di ECU), previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 474/86 (campagna 1985/1986).

IV. SETTORE DEGLI OLEAGINOSI E PROTEAGINOSI

A. Oleaginosi

A.1. Colza, ravizzone e girasole

1. Il premio per i semi di colza e di ravizzone detti « 00 », previsto dall'articolo 24 bis del regolamento n. 136/66/CEE.

2. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE.

3. Gli aiuti per i semi raccolti e trasformati previsti dall'articolo 27, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE.

4. L'indennità di pronta commercializzazione prevista dall'articolo 27, paragrafo 2 del regolamento n. 136/66/CEE.

5. Le eventuali misure derogatorie decise in applicazione dell'articolo 36 del regolamento n. 136/66/CEE.

6. Gli importi differenziali previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1569/72.

7. L'aiuto compensativo per i semi di girasole raccolti in Portogallo, di colza e di ravizzone raccolti in Spagna, previsto dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86.

8. L'aiuto compensativo per i semi di girasole raccolti in Portogallo, previsto all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 476/86 (abolito dal regolamento (CEE) n. 1920/87).

9. L'aiuto speciale per i semi di girasole prodotti e trasformati in Portogallo, previsto dal primo articolo del regolamento (CEE) n. 1920/87 (validità 31 dicembre 1990).

A.2. Altri semi oleosi

1. L'aiuto ai semi di lino previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 569/76.

2. L'aiuto per i semi di ricino previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2874/77.

3. L'aiuto per i semi di soia previsto dagli articoli 2 e 3 bis del regolamento (CEE) n. 1491/85.

A.3. Disposizioni comuni a tutto il settore degli oleaginosi

1. L'aiuto per i semi di colza, ravizzone, girasole, soia e lino prodotti o trasformati in Spagna, previsto dall'articolo 95, paragrafo 3 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, nonché l'importo differenziale applicabile all'occorrenza per quello che riguarda i semi di colza, di girasole e di ravizzone previsto al paragrafo 4 di questo stesso articolo.

2. L'aiuto per i semi di colza, ravizzone, girasole, soia e lino prodotti o trasformati in Portogallo, previsto dall'articolo 293, paragrafo 3 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, nonché l'importo differenziale applicabile all'occorrenza per quello che riguarda i semi di colza, di ravizzone e di girasole previsto al paragrafo 4 di questo stesso articolo.

B. Proteaginosi

B.1. Piselli, fave, favette e lupini dolci

1. L'aiuto per i prodotti comunitari impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali, previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82.

2. L'aiuto per i prodotti comunitari utilizzati nell'alimentazione umana o animale, previsto dall'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82.

3. Gli importi differenziali previsti dall'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82. B.2. Foraggi essiccati

1. L'aiuto forfettario alla produzione previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 (soppresso dal regolamento (CEE) n. 1960/87).

2. L'aiuto previsto dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78.

V. SETTORE DELLE PIANTE TESSILI E BACHI DA SETA

A. Lino tessile e canapa

1. L'aiuto alla produzione previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70.

2. L'aiuto all'ammasso privato previsto dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1308/70.

3. Le misure a favore dell'utilizzazione delle fibre di lino, previste (campagne dal 1982/1983 al 1986/1987) dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1423/82 e, a partire dalla campagna 1987/1988, dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70.

B. Bachi da seta

L'aiuto all'allevamento previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72.

VI. SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI

A. Ortofrutticoli freschi

1. La compensazione finanziaria concessa alle organizzazioni di produttori che effettuano interventi, prevista dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

2. L'indennità ai produttori non aderenti prevista dall'articolo 18 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72.

3. Gli acquisti previsti dagli articoli 19 e 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, in caso di situazione grave del mercato comunitario.

4. Le misure per lo smercio dei prodotti ritirati dal mercato, previste dall'articolo 21, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

5. Le indennità concesse agli imprenditori agricoli in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

6. La compensazione finanziaria destinata a promuovere la commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari, prevista dagli articoli 6 e 8 del regolamento (CEE) n. 2511/69.

7. La compensazione finanziariap destinata a favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance, prevista dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2601/69.

8. La compensazione finanziaria destinata a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, prevista dal regolamento (CEE) n. 1035/77.

9. La partecipazione finanziaria ai ritiri realizzati in Spagna durante la prima fase, prevista dall'articolo 133, paragrafo 3, lettera b) dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, nonché dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 484/86.

B. Ortofrutticoli trasformati

1. L'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 525/77.

2. L'aiuto alla produzione per taluni prodotti ottenuti da ortofrutticoli raccolti nella Comunità, previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86.

3. La sovvenzione concessa ai trasformatori di pomodori, prevista dall'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86.

4. Le misure particolari per l'uva sultanina, le uve secche di Corinto e i fichi secchi, previste dall'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86.

5. L'aiuto all'ammasso e la compensazione finanziaria per l'uva sultanina, le uve secche di Corinto e i fichi secchi, previsti dall'articolo 8, paragrafi 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 426/86.

VII. SETTORE VITIVINICOLO

1. Gli aiuti al magazzinaggio privato a lungo termine dei vini da tavola, del mosto di uve, del mosto di uve concentrato e del mosto di uve concentrato rettificato, previsti dall'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 822/87.

2. L'aiuto al ricollocamento dei vini da tavola previsto dall'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 822/87. 3. L'aiuto concesso, come pure la quota finanziata dal FEAOG, sezione garanzia, delle spese a carico degli organismi d'intervento per le distillazioni, previsti dagli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87.

4. I costi delle misure adottate per lo smaltimento dei prodotti ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36, adottate in applicazione dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 822/87.

5. La distillazione preventiva prevista dall'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87.

6. L'aiuto concesso per la distillazione obbligatoria dei vini da tavola, previsto dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87.

7. L'acquisto dell'alcole ottenuto dalla distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e lo smaltimento dei mosti presi in consegna dall'organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 822/87.

8. La distillazione di sostegno dei vini da tavola e altre misure di sostegno appropriate, previste dall'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87.

9. Le misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine, previste dall'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 822/87.

10. L'aiuto per i mosti di uve utilizzati nell'elaborazione dei succhi d'uva concentrati rettificati, utilizzati per aumentare il titolo alcolometrico, previsto dall'articolo 45, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87.

11. L'aiuto all'utilizzazione nell'alimentazione animale dei mosti di uva concentrati prodotti nella Comunità, previsto all'articolo 45, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 (campagne viticole 1988/1989, 1989/1990 e 1990/1991).

12. L'aiuto per i mosti di uve concentrati utilizzati nell'elaborazione dei succhi d'uva, di « British Wines », di « Irish Wines » e di altre bevande analoghe, previsto dall'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 822/87.

13. La parte dell'aiuto all'impegno di mosti di uve e di mosti di uve concentrati a scopo di elaborazione di succhi d'uva, destinata al lancio di campagne promozionali ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87.

14. Le misure intese a favorire l'impiego di mezzi diversi dalla distillazione, previste dall'articolo 48 del regolamento (CEE) n. 822/87.

15. Le misure intese a favorire l'ampliamento dei mercati dei vini da tavola, previste dall'articolo 49 del regolamento (CEE) n. 822/87.

16. Le misure d'intervento per i prodotti diversi dai vini da tavola, previste dall'articolo 51 del regolamento (CEE) n. 822/87.

17. Le misure derogatorie necessarie in caso di calamità naturali, previste dall'articolo 78 del regolamento (CEE) n. 822/87.

18. Gli importi regolatori concessi negli scambi di determinati prodotti del settore vitivinicolo tra la CEE a dieci e la Spagna, previsti dall'articolo 123 dell'atto di adesione del 1985 e dal regolamento (CEE) n. 480/86.

19. Gli importi regolatori concessi negli scambi di determinati prodotti del settore vitivinicolo tra la CEE a dieci e il Portogallo, previsti dall'articolo 338 dell'atto di adesione del 1985.

20. Il 90 % della compensazione di 900 ECU/ha di vigneto estirpato prevista dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 777/85, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3 dello stesso regolamento.

VIII. SETTORE DEL TABACCO GREGGIO

1. Il premio per il tabacco previsto dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727/70.

2. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 727/70.

IX. ALTRI SETTORI O PRODOTTI AGRICOLI

A. Sementi

L'aiuto alla produzione previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71.

B. Luppolo

L'aiuto alla produzione previsto dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71. X. SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

A. Latte scremato e latte scremato in polvere

1. Gli acquisti di latte scremato in polvere e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 804/68.

2. Gli aiuti all'ammasso privato di latte scremato in polvere previsti dall'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68.

3. Gli aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere utilizzati per l'alimentazione degli animali, previsti dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68.

4. Gli aiuti al latte scremato trasformato in caseina o in caseinati, previsti dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 804/68.

B. Burro e crema

1. Gli acquisti di burro e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 804/68.

2. Le misure particolari per il burro di ammasso pubblico previste dall'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, prima frase del regolamento (CEE) n. 804/68.

3. Gli aiuti all'ammasso privato di burro e di crema previsti dall'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68.

4. Le misure particolari per lo smercio di burro e crema previste dall'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase del regolamento (CEE) n. 804/68.

C. Formaggi

1. Gli acquisti di formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano e le successive operazioni, effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 804/68.

2. Gli aiuti all'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone, previsti dall'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68.

3. Le misure d'intervento per i formaggi da riporto previste dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 804/68.

D. Altre misure

1. Il prelievo supplementare previsto all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68.

2. Le misure prese nel quadro dell'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 804/68.

3. Le misure intese a facilitare lo smaltimento delle eccedenze di prodotti lattiero-caseari o ad impedire la formazione di nuove eccedenze, previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 804/68.

4. Le misure eccezionali di sostegno del mercato previste dall'articolo 22 bis del regolamento (CEE) n. 804/68.

5. L'aiuto comunitario per la cessione di prodotti lattiero-caseari in applicazione dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 804/68.

6. I premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari (premio di non commercializzazione e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carni (premio di riconversione), previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1078/77 (1).

7. Il prelievo di corresponsabilità e le misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, previsti dagli articoli 1 e 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77.

8. Le misure destinate a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte, previste dall'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1079/77 (campagne lattiere 1984/1985 e 1985/1986).

9. L'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera, prevista dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1336/86.

10. La parte rimasta disponibile degli importi di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 1336/86, utilizzata conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma di tale regolamento.

11. Il finanziamento dell'azione prevista dall'articolo 2, paragrafo 1 e dall'articolo 4, terzo capoverso del regolamento (CEE) n. 775/87.

12. Le misure messe in opera previste dall'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 777/87.

XI. SETTORE DELLE CARNI BOVINE

1. Il premio speciale temporaneo previsto all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 805/68.

2. Gli aiuti all'ammasso privato previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68.

3. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione degli articoli 5, 6, 6 bis e 7 del regolamento (CEE) n. 805/68.

4. Le misure eccezionali di sostegno del mercato previste dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 805/68.

5. Il premio alla nascita di vitelli previsto dall'articolo 1 dei regolamenti (CEE) n. 1064/84, (CEE) n. 1310/85 e (CEE) n. 1346/86 (modificato dal regolamento (CEE) n. 467/87).

6. Il premio per la macellazione di determinati bovini adulti da macello, previsto dagli articoli 1 e 4 dei regolamenti (CEE) n. 1063/84, (CEE) n. 1311/85 e (CEE) n. 1347/86 (modificato dal regolamento (CEE) n. 467/87), nonché l'importo equivalente riscosso di cui all'articolo 3 dei tre regolamenti citati.

7. Il premio per il mantenimento delle vacche nutrici previsto dall'articolo 1 e dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1357/80 modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87.

8. Il premio supplementare al premio per il mantenimento delle vacche nutrici, previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1199/82, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87.

9. L'aiuto per la transumanza dei bovini in Grecia previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 764/85.

XII. SETTORE DELLE CARNI OVINE E CAPRINE

1. Il premio concesso ai produttori di carni ovine e caprine per compensare la perdita di reddito, previsto dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80.

2. Gli aiuti all'ammasso privato previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e dall'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1837/80.

3. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1837/80.

4. Il premio variabile alla macellazione degli ovini previsto dall'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1837/80, nonché l'importo equivalente riscosso previsto dall'articolo 9, paragrafo 3 di tale regolamento.

5. Le misure eccezionali di sostegno del mercato previste dall'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1837/80.

6. L'aiuto per la transumanza di ovini e caprini in Grecia previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 764/85.

XIII. SETTORE DELLE CARNI SUINE

1. Gli aiuti all'ammasso privato previsti dall'articolo 3, primo comma, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2759/75.

2. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 3, primo comma, secondo trattino, nonché degli articoli 4, 5, 6 e 20 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

3. Gli aiuti all'ammasso privato basati sull'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2759/75. XIV. DISPOSIZIONI COMUNI A PIÙ SETTORI

1. Gli importi compensativi monetari riscossi e concessi negli scambi fra Stati membri in applicazione del regolamento (CEE) n. 1677/85.

2. Gli importi compensativi « adesione » concessi negli scambi fra Stati membri e la Grecia in applicazione degli articoli 43 e 61 dell'atto di adesione del 1979.

3. Gli importi compensativi « adesione » concessi negli scambi tra la CEE a dieci e la Spagna in applicazione degli articoli 72 e 74 dell'atto di adesione del 1985.

4. Gli importi compensativi « adesione » concessi negli scambi tra la CEE a dieci e il Portogallo in applicazione degli articoli 240 e 242 dell'atto di adesione del 1985.

XV. SETTORE DEI PRODOTTI DELLA PESCA

1. La compensazione finanziaria concessa alle organizzazioni di produttori, prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

2. La distribuzione gratuita dei prodotti ritirati dal mercato, prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

3. Il premio di riporto previsto dall'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

4. Il premio di riporto speciale per le acciughe e le sardine, previsto dall'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

5. Il premio di magazzinaggio per gli scampi e i granciporri, previsto dall'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81.

6. Gli aiuti all'ammasso privato previsti dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

7. L'indennità compensativa concessa ai produttori comunitari di tonni, prevista dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

8. L'indennità compensativa concessa ai produttori comunitari di salmoni e di astici, prevista dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

9. Le indennità compensative per i produttori di sardine, previste dagli articoli 171 e 358 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, nonché dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3117/85.

XVI. MISURE ALLE QUALI L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 729/70 È STATA ESTESA « MUTATIS MUTANDIS »

1. L'aiuto per il cotone non sgranato previsto dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81.

2. L'aiuto alla produzione di cotone in Spagna (limitato a 2,25 milioni di ECU), previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 486/86 (campagna 1985/1986).

(1) Detti premi sono finanziati per il 60 % dal FEAOG, sezione garanzia.

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