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Document 31988R0380
Commission Regulation (EEC) No 380/88 of 10 February 1988 drawing up the list of measures which comply with the concept of intervention intended to stabilize the agricultural markets, within the meaning of Article 3 (1) of Council Regulation (EEC) No 729/70
Regolamento (CEE) n. 380/88 della Commissione del 10 febbraio 1988 recante l'elenco delle misure rispondenti alla nozione di interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio
Regolamento (CEE) n. 380/88 della Commissione del 10 febbraio 1988 recante l'elenco delle misure rispondenti alla nozione di interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio
GU L 38 del 11.2.1988, p. 10–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/07/1999; abrogato da 399R1608
Regolamento (CEE) n. 380/88 della Commissione del 10 febbraio 1988 recante l'elenco delle misure rispondenti alla nozione di interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 038 del 11/02/1988 pag. 0010 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 26 pag. 0030
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 26 pag. 0030
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 380/88 DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 1988 recante l'elenco delle misure rispondenti alla nozione di interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2095/87 (2), in particolare l'articolo 1, considerando che, a norma dell'articolo 1 di detto regolamento (CEE) n. 1883/78, l'elenco delle misure rispondenti alla nozione di intervento destinati a regolarizzare i mercati agricoli, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3183/87 (4), viene compilato dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 13 di quest'ultimo regolamento; considerando che tale elenco rappresenta un inventario delle misure d'intervento ed ha carattere meramente indicativo; considerando che è opportuno adottare l'elenco completo e attualizzato di dette misure; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le misure rispondenti alla nozione di interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70, sono elencate in allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. (2) GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 3. (3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (4) GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 1. ALLEGATO MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 380/88 I. SETTORE DEI CEREALI E DEL RISO A. Cereali 1. Il prelievo di corresponsabilità previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75. 2. L'aiuto diretto a favore dei piccoli produttori previsto dall'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 2727/75. 3. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75. 4. Le misure d'intervento particolari previste dall'articolo 8, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75. 5. Le indennità di compensazione per le giacenze di taluni cereali esistenti alla fine della campagna di commercializzazione, previste dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2727/75. 6. Gli aiuti alla produzione di frumento duro previsti dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75. 7. Le restituzioni alla produzione previsti dagli articoli 11 e 11 bis del regolamento (CEE) n. 2727/75, nonché i premi per la fecola di patate previsti dall'articolo 11, paragrafo 3 di questo regolamento. 8. L'aiuto per i cereali raccolti nella Comunità e destinati a nuovi usi industriali, previsto dall'articolo 11 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75. 9. Le sovvenzioni previste all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2727/75. 10. La sovvenzione all'importazione di granturco in Spagna prevista dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3593/86 (abolito dal regolamento (CEE) n. 846/87). 11. La misura instaurata in favore del granturco spagnolo prevista dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3351/87. B. Riso 1. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76. 2. Le misure particolari d'intervento previste dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1418/76. 3. Le indennità di compensazione per le giacenze esistenti alla fine della campagna di commercializzazione, previste dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1418/76. 4. L'aiuto alla produzione per alcune varietà di riso previsto dall'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76. 5. Le restituzioni alla produzione previste dagli articoli 9 e 9 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76. 6. Le sovvenzioni per le forniture al dipartimento francese d'oltremare della Riunione di riso comunitario, previste dall'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76. II. SETTORE DELLO ZUCCHERO 1. Le spese di magazzinaggio previste dall'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81. 2. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 e degli articoli 11 e 34 del regolamento (CEE) n. 1785/81. 3. I premi per lo zucchero reso inadatto all'alimentazione umana, previsti dall'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81. 4. Le restituzioni alla produzione previste dall'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81. 5. Le misure adottate per smaltire gli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81. 6. Le misure particolari d'intervento che contribuiscono a garantire l'approvvigionamento, previste dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1785/81. 7. Le sovvenzioni all'importazione previste dall'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81. 8. L'importo di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1789/81, riscosso per lo zucchero proveniente dalla scorta minima e smerciato in condizioni diverse da quelle previste. III. SETTORE DELL'OLIO D'OLIVA 1. L'aiuto alla produzione previsto dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE. 2. L'aiuto al consumo previsto dall'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE. 3. Le azioni informative e le altre azioni intese a promuovere il consumo di olio d'oliva, previste dall'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento n. 136/66/CEE. 4. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 2 bis del regolamento n. 136/66/CEE. 5. Le misure previste dall'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE (scorta regolatrice). 6. Le restituzioni alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di conserve di pesci, di legumi e di ortaggi, previste dall'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE. 7. I contratti di magazzinaggio previsti dall'articolo 20 quinquies, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE. 8. L'aiuto alla produzione d'olio d'oliva in Spagna (limitato a 7,5 milioni di ECU), previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 474/86 (campagna 1985/1986). IV. SETTORE DEGLI OLEAGINOSI E PROTEAGINOSI A. Oleaginosi A.1. Colza, ravizzone e girasole 1. Il premio per i semi di colza e di ravizzone detti « 00 », previsto dall'articolo 24 bis del regolamento n. 136/66/CEE. 2. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE. 3. Gli aiuti per i semi raccolti e trasformati previsti dall'articolo 27, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE. 4. L'indennità di pronta commercializzazione prevista dall'articolo 27, paragrafo 2 del regolamento n. 136/66/CEE. 5. Le eventuali misure derogatorie decise in applicazione dell'articolo 36 del regolamento n. 136/66/CEE. 6. Gli importi differenziali previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1569/72. 7. L'aiuto compensativo per i semi di girasole raccolti in Portogallo, di colza e di ravizzone raccolti in Spagna, previsto dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86. 8. L'aiuto compensativo per i semi di girasole raccolti in Portogallo, previsto all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 476/86 (abolito dal regolamento (CEE) n. 1920/87). 9. L'aiuto speciale per i semi di girasole prodotti e trasformati in Portogallo, previsto dal primo articolo del regolamento (CEE) n. 1920/87 (validità 31 dicembre 1990). A.2. Altri semi oleosi 1. L'aiuto ai semi di lino previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 569/76. 2. L'aiuto per i semi di ricino previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2874/77. 3. L'aiuto per i semi di soia previsto dagli articoli 2 e 3 bis del regolamento (CEE) n. 1491/85. A.3. Disposizioni comuni a tutto il settore degli oleaginosi 1. L'aiuto per i semi di colza, ravizzone, girasole, soia e lino prodotti o trasformati in Spagna, previsto dall'articolo 95, paragrafo 3 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, nonché l'importo differenziale applicabile all'occorrenza per quello che riguarda i semi di colza, di girasole e di ravizzone previsto al paragrafo 4 di questo stesso articolo. 2. L'aiuto per i semi di colza, ravizzone, girasole, soia e lino prodotti o trasformati in Portogallo, previsto dall'articolo 293, paragrafo 3 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, nonché l'importo differenziale applicabile all'occorrenza per quello che riguarda i semi di colza, di ravizzone e di girasole previsto al paragrafo 4 di questo stesso articolo. B. Proteaginosi B.1. Piselli, fave, favette e lupini dolci 1. L'aiuto per i prodotti comunitari impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali, previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82. 2. L'aiuto per i prodotti comunitari utilizzati nell'alimentazione umana o animale, previsto dall'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82. 3. Gli importi differenziali previsti dall'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82. B.2. Foraggi essiccati 1. L'aiuto forfettario alla produzione previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 (soppresso dal regolamento (CEE) n. 1960/87). 2. L'aiuto previsto dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78. V. SETTORE DELLE PIANTE TESSILI E BACHI DA SETA A. Lino tessile e canapa 1. L'aiuto alla produzione previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70. 2. L'aiuto all'ammasso privato previsto dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1308/70. 3. Le misure a favore dell'utilizzazione delle fibre di lino, previste (campagne dal 1982/1983 al 1986/1987) dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1423/82 e, a partire dalla campagna 1987/1988, dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70. B. Bachi da seta L'aiuto all'allevamento previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72. VI. SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI A. Ortofrutticoli freschi 1. La compensazione finanziaria concessa alle organizzazioni di produttori che effettuano interventi, prevista dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1035/72. 2. L'indennità ai produttori non aderenti prevista dall'articolo 18 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72. 3. Gli acquisti previsti dagli articoli 19 e 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, in caso di situazione grave del mercato comunitario. 4. Le misure per lo smercio dei prodotti ritirati dal mercato, previste dall'articolo 21, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72. 5. Le indennità concesse agli imprenditori agricoli in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72. 6. La compensazione finanziaria destinata a promuovere la commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari, prevista dagli articoli 6 e 8 del regolamento (CEE) n. 2511/69. 7. La compensazione finanziariap destinata a favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance, prevista dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2601/69. 8. La compensazione finanziaria destinata a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, prevista dal regolamento (CEE) n. 1035/77. 9. La partecipazione finanziaria ai ritiri realizzati in Spagna durante la prima fase, prevista dall'articolo 133, paragrafo 3, lettera b) dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, nonché dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 484/86. B. Ortofrutticoli trasformati 1. L'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 525/77. 2. L'aiuto alla produzione per taluni prodotti ottenuti da ortofrutticoli raccolti nella Comunità, previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86. 3. La sovvenzione concessa ai trasformatori di pomodori, prevista dall'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86. 4. Le misure particolari per l'uva sultanina, le uve secche di Corinto e i fichi secchi, previste dall'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86. 5. L'aiuto all'ammasso e la compensazione finanziaria per l'uva sultanina, le uve secche di Corinto e i fichi secchi, previsti dall'articolo 8, paragrafi 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 426/86. VII. SETTORE VITIVINICOLO 1. Gli aiuti al magazzinaggio privato a lungo termine dei vini da tavola, del mosto di uve, del mosto di uve concentrato e del mosto di uve concentrato rettificato, previsti dall'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 822/87. 2. L'aiuto al ricollocamento dei vini da tavola previsto dall'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 822/87. 3. L'aiuto concesso, come pure la quota finanziata dal FEAOG, sezione garanzia, delle spese a carico degli organismi d'intervento per le distillazioni, previsti dagli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87. 4. I costi delle misure adottate per lo smaltimento dei prodotti ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36, adottate in applicazione dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 822/87. 5. La distillazione preventiva prevista dall'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87. 6. L'aiuto concesso per la distillazione obbligatoria dei vini da tavola, previsto dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87. 7. L'acquisto dell'alcole ottenuto dalla distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e lo smaltimento dei mosti presi in consegna dall'organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 822/87. 8. La distillazione di sostegno dei vini da tavola e altre misure di sostegno appropriate, previste dall'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87. 9. Le misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine, previste dall'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 822/87. 10. L'aiuto per i mosti di uve utilizzati nell'elaborazione dei succhi d'uva concentrati rettificati, utilizzati per aumentare il titolo alcolometrico, previsto dall'articolo 45, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87. 11. L'aiuto all'utilizzazione nell'alimentazione animale dei mosti di uva concentrati prodotti nella Comunità, previsto all'articolo 45, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 (campagne viticole 1988/1989, 1989/1990 e 1990/1991). 12. L'aiuto per i mosti di uve concentrati utilizzati nell'elaborazione dei succhi d'uva, di « British Wines », di « Irish Wines » e di altre bevande analoghe, previsto dall'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 822/87. 13. La parte dell'aiuto all'impegno di mosti di uve e di mosti di uve concentrati a scopo di elaborazione di succhi d'uva, destinata al lancio di campagne promozionali ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87. 14. Le misure intese a favorire l'impiego di mezzi diversi dalla distillazione, previste dall'articolo 48 del regolamento (CEE) n. 822/87. 15. Le misure intese a favorire l'ampliamento dei mercati dei vini da tavola, previste dall'articolo 49 del regolamento (CEE) n. 822/87. 16. Le misure d'intervento per i prodotti diversi dai vini da tavola, previste dall'articolo 51 del regolamento (CEE) n. 822/87. 17. Le misure derogatorie necessarie in caso di calamità naturali, previste dall'articolo 78 del regolamento (CEE) n. 822/87. 18. Gli importi regolatori concessi negli scambi di determinati prodotti del settore vitivinicolo tra la CEE a dieci e la Spagna, previsti dall'articolo 123 dell'atto di adesione del 1985 e dal regolamento (CEE) n. 480/86. 19. Gli importi regolatori concessi negli scambi di determinati prodotti del settore vitivinicolo tra la CEE a dieci e il Portogallo, previsti dall'articolo 338 dell'atto di adesione del 1985. 20. Il 90 % della compensazione di 900 ECU/ha di vigneto estirpato prevista dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 777/85, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3 dello stesso regolamento. VIII. SETTORE DEL TABACCO GREGGIO 1. Il premio per il tabacco previsto dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727/70. 2. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 727/70. IX. ALTRI SETTORI O PRODOTTI AGRICOLI A. Sementi L'aiuto alla produzione previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71. B. Luppolo L'aiuto alla produzione previsto dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71. X. SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI A. Latte scremato e latte scremato in polvere 1. Gli acquisti di latte scremato in polvere e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 804/68. 2. Gli aiuti all'ammasso privato di latte scremato in polvere previsti dall'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68. 3. Gli aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere utilizzati per l'alimentazione degli animali, previsti dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68. 4. Gli aiuti al latte scremato trasformato in caseina o in caseinati, previsti dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 804/68. B. Burro e crema 1. Gli acquisti di burro e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 804/68. 2. Le misure particolari per il burro di ammasso pubblico previste dall'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, prima frase del regolamento (CEE) n. 804/68. 3. Gli aiuti all'ammasso privato di burro e di crema previsti dall'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68. 4. Le misure particolari per lo smercio di burro e crema previste dall'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase del regolamento (CEE) n. 804/68. C. Formaggi 1. Gli acquisti di formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano e le successive operazioni, effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 804/68. 2. Gli aiuti all'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone, previsti dall'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68. 3. Le misure d'intervento per i formaggi da riporto previste dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 804/68. D. Altre misure 1. Il prelievo supplementare previsto all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68. 2. Le misure prese nel quadro dell'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 804/68. 3. Le misure intese a facilitare lo smaltimento delle eccedenze di prodotti lattiero-caseari o ad impedire la formazione di nuove eccedenze, previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 804/68. 4. Le misure eccezionali di sostegno del mercato previste dall'articolo 22 bis del regolamento (CEE) n. 804/68. 5. L'aiuto comunitario per la cessione di prodotti lattiero-caseari in applicazione dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 804/68. 6. I premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari (premio di non commercializzazione e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carni (premio di riconversione), previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1078/77 (1). 7. Il prelievo di corresponsabilità e le misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, previsti dagli articoli 1 e 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77. 8. Le misure destinate a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte, previste dall'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1079/77 (campagne lattiere 1984/1985 e 1985/1986). 9. L'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera, prevista dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1336/86. 10. La parte rimasta disponibile degli importi di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 1336/86, utilizzata conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma di tale regolamento. 11. Il finanziamento dell'azione prevista dall'articolo 2, paragrafo 1 e dall'articolo 4, terzo capoverso del regolamento (CEE) n. 775/87. 12. Le misure messe in opera previste dall'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 777/87. XI. SETTORE DELLE CARNI BOVINE 1. Il premio speciale temporaneo previsto all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 805/68. 2. Gli aiuti all'ammasso privato previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68. 3. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione degli articoli 5, 6, 6 bis e 7 del regolamento (CEE) n. 805/68. 4. Le misure eccezionali di sostegno del mercato previste dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 805/68. 5. Il premio alla nascita di vitelli previsto dall'articolo 1 dei regolamenti (CEE) n. 1064/84, (CEE) n. 1310/85 e (CEE) n. 1346/86 (modificato dal regolamento (CEE) n. 467/87). 6. Il premio per la macellazione di determinati bovini adulti da macello, previsto dagli articoli 1 e 4 dei regolamenti (CEE) n. 1063/84, (CEE) n. 1311/85 e (CEE) n. 1347/86 (modificato dal regolamento (CEE) n. 467/87), nonché l'importo equivalente riscosso di cui all'articolo 3 dei tre regolamenti citati. 7. Il premio per il mantenimento delle vacche nutrici previsto dall'articolo 1 e dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1357/80 modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87. 8. Il premio supplementare al premio per il mantenimento delle vacche nutrici, previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1199/82, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87. 9. L'aiuto per la transumanza dei bovini in Grecia previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 764/85. XII. SETTORE DELLE CARNI OVINE E CAPRINE 1. Il premio concesso ai produttori di carni ovine e caprine per compensare la perdita di reddito, previsto dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80. 2. Gli aiuti all'ammasso privato previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e dall'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1837/80. 3. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1837/80. 4. Il premio variabile alla macellazione degli ovini previsto dall'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1837/80, nonché l'importo equivalente riscosso previsto dall'articolo 9, paragrafo 3 di tale regolamento. 5. Le misure eccezionali di sostegno del mercato previste dall'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1837/80. 6. L'aiuto per la transumanza di ovini e caprini in Grecia previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 764/85. XIII. SETTORE DELLE CARNI SUINE 1. Gli aiuti all'ammasso privato previsti dall'articolo 3, primo comma, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2759/75. 2. Gli acquisti e le successive operazioni effettuati da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 3, primo comma, secondo trattino, nonché degli articoli 4, 5, 6 e 20 del regolamento (CEE) n. 2759/75. 3. Gli aiuti all'ammasso privato basati sull'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2759/75. XIV. DISPOSIZIONI COMUNI A PIÙ SETTORI 1. Gli importi compensativi monetari riscossi e concessi negli scambi fra Stati membri in applicazione del regolamento (CEE) n. 1677/85. 2. Gli importi compensativi « adesione » concessi negli scambi fra Stati membri e la Grecia in applicazione degli articoli 43 e 61 dell'atto di adesione del 1979. 3. Gli importi compensativi « adesione » concessi negli scambi tra la CEE a dieci e la Spagna in applicazione degli articoli 72 e 74 dell'atto di adesione del 1985. 4. Gli importi compensativi « adesione » concessi negli scambi tra la CEE a dieci e il Portogallo in applicazione degli articoli 240 e 242 dell'atto di adesione del 1985. XV. SETTORE DEI PRODOTTI DELLA PESCA 1. La compensazione finanziaria concessa alle organizzazioni di produttori, prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3796/81. 2. La distribuzione gratuita dei prodotti ritirati dal mercato, prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3796/81. 3. Il premio di riporto previsto dall'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3796/81. 4. Il premio di riporto speciale per le acciughe e le sardine, previsto dall'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3796/81. 5. Il premio di magazzinaggio per gli scampi e i granciporri, previsto dall'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81. 6. Gli aiuti all'ammasso privato previsti dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3796/81. 7. L'indennità compensativa concessa ai produttori comunitari di tonni, prevista dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3796/81. 8. L'indennità compensativa concessa ai produttori comunitari di salmoni e di astici, prevista dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3796/81. 9. Le indennità compensative per i produttori di sardine, previste dagli articoli 171 e 358 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, nonché dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3117/85. XVI. MISURE ALLE QUALI L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 729/70 È STATA ESTESA « MUTATIS MUTANDIS » 1. L'aiuto per il cotone non sgranato previsto dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81. 2. L'aiuto alla produzione di cotone in Spagna (limitato a 2,25 milioni di ECU), previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 486/86 (campagna 1985/1986). (1) Detti premi sono finanziati per il 60 % dal FEAOG, sezione garanzia.