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Document 31988R0361

    Regolamento (CEE) n. 361/88 della Commissione dell' 8 febbraio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 3154/85 recante modalità per l' applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari

    GU L 35 del 9.2.1988, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/361/oj

    31988R0361

    Regolamento (CEE) n. 361/88 della Commissione dell' 8 febbraio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 3154/85 recante modalità per l' applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari

    Gazzetta ufficiale n. L 035 del 09/02/1988 pag. 0015 - 0015


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 361/88 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 febbraio 1988

    che modifica il regolamento (CEE) n. 3154/85 recante modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (2), in particolare l'arti- colo 12,

    considerando che l'attuale versione dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3154/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2331/87 (4), comporta l'applicazione di importi compensativi monetari anche per azioni di distribuzione gratuita di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento a norma del regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio (5); che alla luce degli obiettivi perseguiti da questo tipo di azioni, una simile conseguenza appare indesiderabile; che è pertanto opportuno non subordinare dette azioni all'applicazione di importi compensativi monetari;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il seguente paragrafo è aggiunto all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3154/85:

    « 3. Alle azioni di distribuzione di derrate alimentati provenienti dalle scorte d'intervento e previste dal regolamento (CEE) n. 3730/87 non si applicano importi compensativi monetari (*).

    (*) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1 ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1988.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

    (2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

    (3) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 9.

    (4) GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 58.

    (5) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.

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