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Document 31988R0321

    Regolamento (CEE) n. 321/88 della Commissione del 2 febbraio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    GU L 32 del 4.2.1988, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/05/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/321/oj

    31988R0321

    Regolamento (CEE) n. 321/88 della Commissione del 2 febbraio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    Gazzetta ufficiale n. L 032 del 04/02/1988 pag. 0010 - 0010
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 26 pag. 0027
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 26 pag. 0027


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 321/88 DELLA COMMISSIONE

    del 2 febbraio 1988

    che modifica il regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3904/87 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 4,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/81 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2498/87 (4), ha fissato l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

    considerando che, alla luce delle informazioni più recenti di cui dispone la Commissione per quanto riguarda le pratiche commerciali seguite dai paesi in questione e per quanto riguarda la natura ufficiale degli organismi in questione, il suddetto regolamento dovrebbe essere modificato;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2730/81, l'elenco degli organismi che possono indire gare è modificato, per quanto riguarda Malta, nel modo seguente:

    1.2 // Paese importatore // Organismo emittente // « Malta // Malta Dairy Products Limited Old Railway Station The Dairy Hamrun Malta // // Maltese Government Ministry of Trade Lascaris La Valletta. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 febbrario 1988.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    (2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 1.

    (3) GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 25.

    (4) GU n. L 232 del 19. 8. 1987, pag. 12.

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