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Document 31988R0209

    Regolamento (CEE) n. 209/88 della Commissione del 26 gennaio 1988 relativo alla fissazione di importi supplementari per le importazioni di prodotti del settore della carne suina in provenienza dai paesi terzi

    GU L 21 del 27.1.1988, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogato da 395R1447

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/209/oj

    31988R0209

    Regolamento (CEE) n. 209/88 della Commissione del 26 gennaio 1988 relativo alla fissazione di importi supplementari per le importazioni di prodotti del settore della carne suina in provenienza dai paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 021 del 27/01/1988 pag. 0005 - 0006
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 26 pag. 0014
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 26 pag. 0014


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 209/88 DELLA COMMISSIONE

    del 26 gennaio 1988

    relativo alla fissazione di importi supplementari per le importazioni di prodotti del settore della carne suina in provenienza dai paesi terzi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5 e l'articolo 22,

    considerando che, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, il prelievo deve essere aumentato di un importo supplementare uguale alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta franco frontiera, nel caso in cui, per un prodotto, il prezzo d'offerta franco frontiera scenda al disotto del prezzo limite;

    considerando che, per poter determinare il prezzo d'offerta nel modo più preciso possibile, occorre prendere in considerazione tanto le indicazioni dei documenti doganali come pure altre informazioni, in particolare quelle relative ai prezzi praticati sui mercati degli Stati membri e dei paesi terzi per i prodotti in questione;

    considerando che con il regolamento (CEE) n. 3906/87 è stato abrogato il regolamento (CEE) n. 2767/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme generali relative al sistema detto dei « prodotti pilota e prodotti derivati » che consente la fissazione di importi supplementari nel settore delle carni suine (3) e sono stati dunque previsti dei prezzi limite per i prodotti coperti da tale organizzazione comune dei mercati; che conviene adattare in conseguenza le norme di fissazione degli importi e abrogare, per motivi di semplicità amministrativa, il regolamento n. 202/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alla fissazione dell'importo supplementare per le importazioni di prodotti del settore della carne suina in provenienza dai paesi terzi (4), modificato dal regolamento n. 614/67/CEE (5);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il prezzo d'offerta franco frontiera, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, qui di seguito denominato « prezzo d'offerta », è determinato tenendo conto in particolare:

    a) dei prezzi indicati nei documenti doganali che accompagnano i prodotti importati;

    b) delle altre informazioni inerenti ai prezzi praticati all'esportazione dei paesi terzi;

    c) dei prezzi di mercato praticati negli Stati membri per i prodotti importati dai paesi terzi;

    d) dei prezzi praticati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi.

    Sono esclusi i prezzi riguardanti offerte che sono rappresentative.

    Articolo 2

    L'importo supplementare è identico per unità quantitativa per tutte le importazioni di un prodotto determinato, originarie o in provenienza da paesi terzi, secondo il caso, per le quali lo stesso prezzo d'offerta è stato determinato.

    Articolo 3

    Un importo supplementare è fissato quando si constata che il prezzo di offerta scende al di sotto del prezzo limite. Tale importo è modificato quanto si constata una variazione del prezzo d'offerta. Tale importo è soppresso quando si constata che il prezzo d'offerta è uguale o superiore al prezzo limite.

    Articolo 4

    La Commissione procede regolarmente all'esame degli elementi in funzione dei quali sono fissati gli importi supplementari.

    Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione i dati relativi alle importazioni nonché le informazioni necessarie per permettere alla Commissione di giudicare dell'evoluzione dei prezzi sui mercati della Comunità e dei paesi terzi.

    Articolo 5

    Il regolamento n. 202/67/CEE è abrogato.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1988.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    (2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.

    (3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 29.

    (4) GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2837/67.

    (5) GU n. 231 del 27. 9. 1967, pag. 6/67.

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