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Document 31988R0016

    Regolamento (CEE) n. 16/88 della Commissione del 30 dicembre 1987 relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili (categorie 15 B, 68 e 71) originari della Cina

    GU L 3 del 6.1.1988, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/16/oj

    31988R0016

    Regolamento (CEE) n. 16/88 della Commissione del 30 dicembre 1987 relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili (categorie 15 B, 68 e 71) originari della Cina

    Gazzetta ufficiale n. L 003 del 06/01/1988 pag. 0011 - 0012


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 16/88 DELLA COMMISSIONE

    del 30 dicembre 1987

    relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili (categorie 15 B, 68 e 71) originari della Cina

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2072/84 del Consiglio, del 29 giugno 1984, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4132/86 (2), in particolare l'arti- colo 12,

    considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2072/84 stabilisce le condizioni relative all'importazione di limiti quantitativi; che le importazioni in Francia di alcuni prodotti (categorie 15 B, 68 e 71) elencati in allegato, originari della Cina, hanno superato i livelli di cui al paragrafo 3 di detto articolo;

    considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2072/84 è stata notificata alla Cina, in data 23 ottobre 1987, una domanda di consultazione;

    considerando che, in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, le importazioni in Francia sono state soggette, dal 23 ottobre 1987 al 22 gennaio 1988, a limiti quantitativi provvisori con il regolamento (CEE) n. 3332/87 della Commissione (3);

    considerando che, in seguito alle consultazioni tenute il 15 e il 18 dicembre 1987, è opportuno subordinare le importazioni in Francia dei prodotti delle categorie 15 B, 68 e 71 a limiti quantitativi in Francia per l'anno 1988;

    considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo 12, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 2072/84;

    considerando che i prodotti in questione, esportati dalla Cina tra il 23 ottobre 1987 e la data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3332/87, devono essere dedotti dal limite quantitativo stabilito;

    considerando che detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3332/87;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'importazione in Francia di prodotti originari della Cina delle categorie 15 B, 68 e 71, riportate in allegato, è soggetta a limiti quantitativi provvisori stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

    Articolo 2

    1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Cina verso la Francia prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3332/87 e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.

    2. Le importazioni dei prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3332/87 dalla Cina verso la Francia continuano ad essere soggetti al sistema del duplice controllo contemplato dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 2072/84.

    3. Tutti i quantitativi di prodotti spediti dalla Cina verso la Francia a decorrere dal 1o gennaio 1988 e immessi in libera pratica sono detratti dai limiti quantitativi stabiliti da questo regolamento. Tuttavia detti limiti quantitativi provvisori non impediscono l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3332/87.

    Articolo 3

    Nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3332/87, la data del « 22 gennaio 1988 » viene sostituita dalla data del « 31 dicembre 1987 ».

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica fino al 31 dicembre 1988.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

    Per la Commissione

    Karl-Heinz NARJES

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 198 del 27. 7. 1984, pag. 1.

    (2) GU n. L 383 del 31. 12. 1986, pag. 20.

    (3) GU n. L 316 del 6. 11. 1987, pag. 20.

    ALLEGATO

    1.2.3.4.5.6.7 // // // // // // // // Cate- goria // Codice NC // Designazione delle merci // Paese terzo // Stati membri // Unità // Limite quantitativo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1988 // // // // // // // // 15 B // 6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 // Cappotti, soprabiti, mantelli e simili e giacche, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dagli indumenti della categoria 15 A, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali // Cina // F // 1 000 pezzi // 350 // // // // // // // // 68 // ex 6111 10 90 ex 6111 20 90 ex 6111 30 90 ex 6111 90 00 // Pannolini, T-shirts, magliette a collo alto, canottiere (magliette), camicie da notte e pigiami, slips, mutande e altra biancheria intima a maglia per bambini piccoli (bébés) // Cina // F // t // 440 // // // // // // // // 71 // ex 6111 10 90 ex 6111 20 90 ex 6111 30 90 ex 6111 90 00 // Indumenti a maglia per bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali diversi dalla categoria 68 // Cina // F // t // 200 // // // // // // //

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