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Document 31988L0315

Direttiva 88/315/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988 che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori

GU L 142 del 9.6.1988, p. 23–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/03/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/315/oj

31988L0315

Direttiva 88/315/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988 che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori

Gazzetta ufficiale n. L 142 del 09/06/1988 pag. 0023 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 8 pag. 0084
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 8 pag. 0084


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 1988

che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori

(88/315/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che i programmi della Comunità per una politica di protezione e di informazione del consumatore (4) prevedono l'elaborazione di principi comuni in materia di indicazione dei prezzi;

considerando che, ai termini della direttiva 79/581/CEE del 19 giugno 1979 (5), il Consiglio decide in merito alle condizioni di applicazione dell'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite e determina, in tale occasione, le categorie di prodotti che possono essere esentate da tale indicazione;

considerando che occorre adottare misure allo scopo di instaurare progressivamente il mercato interno nel corso di un periodo che scadrà il 31 dicembre 1992 al più tardi;

considerando che la risoluzione del Consiglio, del 19 giugno 1979, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari e dei prodotti non alimentari di consumo corrente preconfezionati in quantità prestabilite (6) elenca i requisiti che devono presentare le gamme di quantità per essere esentate dall'indicazione del prezzo per unità di misura;

considerando che fissando gamme di quantità semplici e facilmente comparabili la normalizzazione delle quantità dei prodotti alimentari preconfezionati può facilitare il confronto dei prezzi effettuato dal consumatore sul luogo di vendita; che è opportuno sostituire, ogniqualvolta sia possibile, tale normalizzazione all'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura;

considerando che la direttiva 80/232/CEE del Consiglio, del 15 gennaio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati (7), modificata dalla direttiva 86/96/CEE (8), la direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (9), modificata da ultimo dalla direttiva 85/10/CEE (10), la direttiva 73/241/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (11), modificata da ultimo dalla direttiva 85/7/CEE (12), la direttiva 73/437/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (13), modificata dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (14), e la direttiva 77/436/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli estratti di caffè e gli estratti di cicoria (15), modificata da ultimo dalla direttiva 85/573/CEE (16), stabiliscono gamme di quantità per prodotti preconfezionati;

considerando che lo sforzo di normalizzazione compiuto a livello comunitario per eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi contribuisce alla semplificazione delle gamme di quantità dei prodotti alimentari offerti al consumatore; che è opportuno prevedere l'esenzione delle gamme di quantità definite a livello comunitario;

considerando che per talune categorie di prodotti alimentari non è opportuna una normalizzazione a livello comunitario; che, per tali prodotti, conviene dare la facoltà di esentare le gamme di quantità definite a livello nazionale;

considerando che conviene dare agli Stati membri la facoltà di esentare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione è inutile;

considerando che scopo della regolamentazione oggetto della presente direttiva è l'informazione e la protezione dei consumatori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 79/581/CEE è modificata come segue:

1) il testo dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3 è sostituito dal testo seguente:

« 2. La presente direttiva non si applica ai prodotti alimentari commercializzati in alberghi, ristoranti, locali per la somministrazione di bevande, ospedali, mense ed aziende simili, che vengono consumati sul posto, né ai prodotti alimentari acquistati ai fini di un'attività professionale o commerciale o ai prodotti alimentari forniti in occasione di una prestazione di servizi.

3. Gli Stati membri possono disporre che la presente direttiva non sia applicata ai prodotti alimentari venduti in fattoria o tra privati. »;

2) il testo dell'articolo 2, lettere b) e f) è sostituito dal testo seguente:

« b) prodotto alimentare preconfezionato: un prodotto già imballato, fuori della presenza del consumatore, avvolto interamente o parzialmente dall'imballaggio;

f) prezzo per unità di misura: il prezzo valido per una quantità di un chilogrammo o di un litro del prodotto alimentare, fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 2 e l'articolo 10, secondo comma. »;

3) l'articolo 3 è modificato come segue:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. I prodotti alimentari di cui all'articolo 1 recano l'indicazione del prezzo di vendita alle condizioni di cui all'articolo 4.

2. I prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite di cui all'allegato e i prodotti alimentari preconfezionati in quantità variabile recano anche l'indicazione del prezzo per unità di misura, fatti salvi gli articoli da 7 a 10. »;

b) i paragrafi 2 e 3 divengono i paragrafi 3 e 4;

4) il testo degli articoli 4 e 5 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 4

Il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura devono essere inequivocabili, facilmente identificabili e chiaramente leggibili. Ogni Stato membro può stabilire che tali indicazioni di prezzo avvengano secondo modalità particolari quali segnatamente l'affissione, la marcatura degli scaffali o l'etichettatura.

Articolo 5

La pubblicità scritta o stampata ed i cataloghi che menzionino il prezzo di vendita dei prodotti alimentari di cui all'articolo 1 indicano il prezzo per unità di misura, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2. »;

5) l'articolo 7 è modificato come segue:

a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. I prodotti alimentari di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare:

a) i prodotti alimentari esentati dall'obbligo di indicare il peso o il volume (in particolare i prodotti alimentari commercializzati al pezzo);

b) prodotti differenti commercializzati in una stessa confezione;

c) prodotti alimentari commercializzati nei distributori automatici;

d) piatti preparati o da preparare contenuti nello stesso imballaggio;

e) prodotti di fantasia;

f) imballaggi collettivi di cui all'articolo 4, primo comma della direttiva 80/232/CEE quando raggruppano singoli pezzi che corrispondono a uno dei valori che figurano in una gamma di quantità comunitaria. »;

b) nel paragrafo 4 i termini « 5 grammi o millilitri » sono sostituiti dai termini « 50 grammi o millilitri ».

6) il testo degli articoli 8 e 9 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 8

1. L'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura non si applica:

- ai prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 73/241/CEE,

- ai prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite di cui all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 73/241/CEE,

- ai prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite di cui all'articolo 1, punti 1), 2) e 3) della direttiva 73/437/CEE,

- ai prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite di cui all'articolo 4 della direttiva 77/436/CEE,

- ai prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite elencati nell'allegato III, punti 1, 2, 4, 5, 6 della direttiva 75/106/CEE, se sono commercializzati secondo gamme di volumi nominali di contenuto menzionate nelle colonne I e II di detto allegato;

- ai prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite elencati nell'allegato I (eccetto i punti 1.2, 1.5.4, 1.8, 2 e 3 della direttiva 80/232/CEE, se sono commercializzati secondo gamme di quantità nominali di contenuto menzionate nel suddetto allegato. 2. Gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo d'indicare il prezzo per unità di misura:

- i prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite di cui all'allegato III, punti 3, 7, 8, 9 della direttiva 75/106/CEE, se sono commercializzati in volumi nominali elencati nelle colonne I e II di detto allegato;

- i prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite di cui all'allegato III della direttiva 75/106/CEE, se sono commercializzati in bottiglie riutilizzabili di volume nominale di 0,70 litri, e i prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite di cui ai punti 1 c), 2 b), 3 e 7 dell'allegato III della direttiva 75/106/CEE, se sono commercializzati in bottiglie riutilizzabili di volume nominale di 0,5 pint, 1,0 pint, 1 1 / 3 pint e 2,0 pint;

- i prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite elencati nell'allegato I, punti 1.2, 1.5.4, 1.8, 2 e 3 e nell'allegato II, punti 1 e 2 della direttiva 80/232/CEE, se sono commercializzati secondo gamme di quantità nominali menzionate nei suddetti allegati, e i prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite elencati nell'allegato I della direttiva 80/232/CEE, se sono commercializzati in gamme di capacità indicate nell'allegato III di tale direttiva.

3. Gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura i prodotti alimentari preconfezionati di cui ai paragrafi 1 e 2, se sono commercializzati in quantità inferiori al più basso o superiore al più elevato dei valori previsti dalle gamme comunitarie.

Articolo 9

All'atto dell'adozione di misure comunitarie intese ad armonizzare le gamme di quantità nominali relative a prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite o della revisione di gamme di quantità precedentemente adottate, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, modifica l'articolo 8. »;

7. sono inseriti gli articoli seguenti:

Articolo 10

A titolo transitorio, è concesso agli Stati membri un periodo di sette anni a decorrere dall'adozione della direttiva 88/314/CEE (1) per applicare le disposizioni della presente direttiva che riguardano i prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite di cui all'allegato. Durante tale periodo transitorio, si possono mantenere in vigore le misure o prassi nazionali relative a tali prodotti alimentari, esistenti al momento dell'adozione della direttiva 88/314/CEE.

Sino alla fine del periodo transitorio durante il quale le prescrizioni comunitarie relative alle unità di misura autorizzano l'uso delle unità di misura del sistema imperiale, le autorità nazionali competenti dell'Irlanda e del Regno Unito stabiliscono per ogni prodotto alimentare o categoria di prodotti alimentari, le unità di massa o di volume del sistema internazionale o del sistema imperiale per le quali è obbligatoria l'indicazione del prezzo per unità di misura.

Articolo 11

1. Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura i prodotti preconfezionati, commercializzati in determinati piccoli negozi al dettaglio e consegnati direttamente all'acquirente dal venditore, se l'indicazione del prezzo per unità di misura:

- può rappresentare un onere eccessivo per tali negozi,

oppure

- risulta molto difficilmente praticabile a causa del numero dei prodotti messi in vendita, della superficie di vendita, della disposizione del luogo di vendita o delle condizioni specifiche di talune forme di commercio, come alcuni casi di vendite ambulanti.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'obbligo di indicare i prezzi in forza di disposizioni nazionali più severe esistenti al momento dell'adozione della direttiva 88/314/CEE;

(1) GU n. L 142 del 9. 6. 1988, pag. 19. »

8) gli articoli 10 e 11 diventano rispettivamente gli articoli 12 e 13;

9) è aggiunto l'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni a decorrere dall'adozione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

(1) GU n. C 53 del 24. 2. 1984, pag. 7 e GU n. C 121 del 7. 5. 1987, pag. 7.

(2) GU n. C 122 del 20. 5. 1985, pag. 148 e decisione del 18 maggio 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 343 del 24. 12. 1984, pag. 34.

(4) GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 2 e GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 2.

(5) GU n. L 158 del 26. 6. 1979, pag. 19.

(6) GU n. C 163 del 30. 6. 1979, pag. 1.

(7) GU n. L 51 del 25. 2. 1980, pag. 1.

(8) GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 55.

(9) GU n. L 42 del 15. 2. 1975, pag. 1.

(10) GU n. L 4 del 5. 1. 1985, pag. 20.

(11) GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 23.

(12) GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 22.

(13) GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 71.

(14) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23.

(15) GU n. L 172 del 12. 7. 1977, pag. 20.

(16) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 22.

ALLEGATO

Prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Prodotti indicati:

- all'allegato III, punto 1 della direttiva 75/106/CEE (Vini, bevande non spumanti, vermut),

- all'allegato III, punto 2 della direttiva 75/106/CEE (Vini spumanti, sidro, ecc.),

- all'allegato III, punto 3 della direttiva 75/106/CEE (Birre),

- all'allegato III, punto 4 della direttiva 75/106/CEE (Bevande alcoliche, acquaviti e distillati),

- all'allegato III, punto 5 della direttiva 75/106/CEE (Aceti),

- all'allegato III, punto 6 della direttiva 75/106/CEE (Oli),

- all'allegato III, punto 7 della direttiva 75/106/CEE (Latte e bevande a base di latte),

- all'allegato III, punto 8 della direttiva 75/106/CEE (Acque minerali, gassose),

- all'allegato III, punto 9 della direttiva 75/106/CEE (Succhi di frutta e succhi di ortaggi),

- all'allegato I, punto 1.7 della direttiva 80/232/CEE (Caffè [leccetto liofilizzato e solubile] e cicoria),

- all'articolo 4 della direttiva 77/436/CEE (Estratti di caffè e di cicoria),

- all'articolo 6 della direttiva 73/241/CEE (Prodotti a base di cioccolato e cacao),

- all'articolo 1, punti 1, 2 e 3 della direttiva 73/437/CEE e all'allegato I, punto 1.4 della direttiva 80/232/CEE (Zuccheri),

- all'allegato I, punto 1.1 della direttiva 80/232/CEE (Burro),

- all'allegato I, punto 1.2 della direttiva 80/232/CEE (Formaggi freschi),

- all'allegato I, punto 1.3 della direttiva 80/232/CEE (Sale fino e sale grosso),

- all'allegato I, punto 1.5.1 della direttiva 80/232/CEE (Farine, semole, fiocchi, e semolini),

- all'allegato I, punto 1.5.2 della direttiva 80/232/CEE (Paste alimentari),

- all'allegato I, punto 1.5.3 della direttiva 80/232/CEE (Riso),

- all'allegato I, punto 1.5.4 della direttiva 80/232/CEE (Fiocchi di cereali),

- all'allegato I, punto 1.6 della direttiva 80/232/CEE (Legumi secchi e frutta secche),

- all'allegato II, punto 1 della direttiva 80/232/CEE (Prodotti vegetali conservati e semiconservati),

- all'allegato I, punto 1.8.1 della direttiva 80/232/CEE (Frutta, ortaggi e patate surgelate),

- all'allegato I, punto 1.8.2 della direttiva 80/232/CEE (Filetti e porzioni di pesci surgelati),

- all'allegato I, punto 1.8.3 della direttiva 80/232/CEE (Bastoncini di pesce surgelati),

- all'allegato I, punto 2 della direttiva 80/232/CEE (Gelati),

- all'allegato I, punto 3 della direttiva 80/232/CEE (Alimenti secchi per cani e gatti),

- all'allegato II, punto 2 della direttiva 80/232/CEE (Alimenti sugosi per cani e gatti).

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