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Document 31988L0289

    Direttiva 88/289/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi

    GU L 124 del 18.5.1988, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/11/2005: This act has been changed. Current consolidated version: 06/05/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/289/oj

    31988L0289

    Direttiva 88/289/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 124 del 18/05/1988 pag. 0031 - 0032
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 26 pag. 0177
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 26 pag. 0177


    *****

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 3 maggio 1988

    che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi

    (88/289/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che la direttiva 72/462/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 87/64/CEE (5), stabilisce disposizioni sanitarie e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dei paesi terzi;

    considerando che la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (6), è stata modificata dalla direttiva 88/288/CEE (7) per quanto riguarda il commercio delle frattaglie e la possibilità di ricorrere ad altri nel contesto dell'ispezione ante e post mortem per tener conto di particolari situazioni locali; che alle importazioni provenienti dai paesi terzi dovrebbero applicarsi le stesse garanzie sanitarie offerte dalla direttiva 64/433/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 72/462/CEE è modificata come segue:

    1) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase è sostituito dal testo seguente:

    « Secondo modalità d'applicazione che dovrà stabilire la Commissione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 30, l'elenco o gli elenchi possono essere modificati o completati dalla Commissione in funzione del risultato dei controlli previsti all'articolo 5, dopo averne informato gli Stati membri.

    In caso di difficoltà si adisce il comitato conformemente alla procedura prevista all'articolo 29.

    Prima del 1o gennaio 1990 il Consiglio effettua un riesame di queste disposizioni sulla base di una relazione della Commissione. »

    2) All'articolo 17, paragrafo 2, lettere b) e d) è aggiunta la frase seguente:

    « Secondo la procedura prevista all'articolo 29 possono esserere decisi requisiti supplementari adattati alla situazione specifica di taluni paesi nominativamente indicati, al riguardo di determinate malattie che possano compromettere la salute umana. »

    3) All'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) la seconda riga è sostituita dal testo seguente:

    « di carni disossate o di fegati di bovini affettati provenienti da laboratori ».

    4) All'articolo 18 è inserito il paragrafo seguente:

    « 4. L'ammissione di fegati affettati di animali di specie diverse da quella bovina può essere decisa dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione. »

    5) Il testo dell'articolo 20, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

    « b) carni fresche:

    i) provenienti da animali cui siano state somministrate sostanze vietate in applicazione delle direttive 81/602/CEE e 88/146/CEE (*);

    ii) contenenti residui di sostanze ormoniche autorizzate conformemente alle eccezioni di cui all'articolo 4 della direttiva 81/602/CEE e agli articoli 2 e 7 della direttiva 85/649/CEE, residui di antibiotici, antiparassitari o altre sostanze . . . (resto immutato).

    (*) GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 16. »

    Articolo 2

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1989 e ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1988.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. BANGEMANN

    (1) GU n. C 276 dell'1. 11. 1986, pag. 11.

    (2) GU n. C 156 del 15. 6. 1987, pag. 190.

    (3) GU n. C 68 del 16. 3. 1987, pag. 2.

    (4) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

    (5) GU n. L 34 del 5. 2. 1987, pag. 52.

    (6) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

    (7) Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.

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