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Document 31988L0288

    Direttiva 88/288/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche

    GU L 124 del 18.5.1988, p. 28–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/09/1991; abrog. impl. da 391L0497

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/288/oj

    31988L0288

    Direttiva 88/288/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche

    Gazzetta ufficiale n. L 124 del 18/05/1988 pag. 0028 - 0030
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 26 pag. 0174
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 26 pag. 0174


    *****

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 3 maggio 1988

    che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche

    (88/288/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che fintantoché il commercio intracomunitario delle carni sarà ostacolato dalle divergenze esistenti in materia di requisiti sanitari degli Stati membri, il funzionamento armonioso del mercato comune, in particolare delle organizzazioni comuni dei mercati, non avrà gli effetti scontati e potranno sorgere distorsioni negli scambi;

    considerando che, sebbene la direttiva 64/433/CEE (4), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/87 (5), abbia fissato le basi per tale ravvicinamento, alcuni punti devono essere ancora armonizzati;

    considerando che è opportuno a tale scopo armonizzare le condizioni supplementari a cui devono essere conformi le carni congelate e stabilire le condizioni igieniche da rispettare negli scambi intracomunitari di frattaglie affettate;

    considerando che può essere necessario prevedere altri esami nel quadro delle ispezioni sanitarie ante e post mortem per tener conto di particolari situazioni locali; che tali norme devono essere stabilite secondo una procedura comunitaria nell'ambito del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 64/443/CEE è modificata come segue:

    1) All'articolo 3, paragrafo 1, punto C sono aggiunte le frasi seguenti:

    « Le frattaglie non possono essere effettuate, fatta eccezione per i fegati dei bovini che siano affettati in laboratori di sezionamento approvati. L'estensione di questa deroga ai fegati di animali di altre specie può essere decisa dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. »

    2) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, punto D è sostituito dal testo seguente:

    « D. Le carni fresche che sono state immagazzinate, conformemente alla presente direttiva, in un magazzino frigorifero riconosciuto di uno Stato membro e non sono state da allora sottoposte ad alcuna manipolazione, salvo per magazzinaggio, devono:

    a) soddisfare alle condizioni fissate al punto A, lettere c), e), g) e h) e ai punti B e C o essere importate in provenienza dai paesi terzi conformemente alla regolamentazione comunitaria;

    b) essere accompagnate da un certificato conforme al modello dell'allegato II durante il trasporto verso il paese destinatario.

    Questo certificato è elaborato dal veterinario ufficiale in base a certificati di sanità allegati alle spedizioni di carni fresche al momento dell'ammissione al magazzinaggio e deve, in caso d'importazione, precisare l'origine delle carni fresche. »

    3) All'articolo 3, paragrafo 1 è aggiunto il punto seguente:

    « E. Le carni fresche che sono state immagazzinate in un magazzino frigorifero approvato di un paese terzo, conformemente alla direttiva 72/462/CEE, sotto controllo doganale e che non sono state da allora sottoposte ad alcuna manipolazione, salvo per magazzinaggio, devono:

    a) soddisfare alle condizioni dei punti A, B e C;

    b) essere accompagnate da un certificato conforme ad un modello che sarà elaborato secondo la procedura prevista all'articolo 16.

    Le garanzie particolari concernenti il controllo e la certificazione del rispetto delle condizioni di magazzinaggio e di trasporto e le garanzie concernenti il rilascio del certificato sono adottate secondo la procedura prevista all'arti- colo 16. »

    4) All'articolo 5:

    - il testo delle ultime cinque righe della lettera a) è sostituito dal testo seguente:

    « salvo che siano destinate ad un trattamento previsto dalla direttiva 77/99/CEE e siano munite di un bollo speciale stabilito con la decisione 84/371/CEE (1);

    (1) GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 46. »

    - il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente:

    « c) carni fresche:

    i) provenienti da animali cui siano state somministrate sostanze vietate in applicazione delle direttive 81/602/CEE e 88/146/CEE (*);

    ii) contenenti residui di sostanze ormoniche autorizzate conformemente alle eccezioni di cui all'articolo 4 della direttiva 81/602/CEE e agli articoli 2 e 7 della direttiva 88/146/CEE, residui di antibiotici, antiparassitari o altre sostanze . . . (resto immutato).

    (*) GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 16. »

    5) È inserito l'articolo seguente:

    « Articolo 6 bis

    Gli Stati membri affidano a un servizio o organismo centrale il compito di raccogliere e utilizzare i risultati dei controlli ante e post mortem effettuati dal veterinario ufficiale sui casi di diagnosi di malattie trasmissibili all'uomo.

    Qualora venga diagnosticata una tale malattia, i risultati del caso specifico sono comunicati al più presto alle autorità veterinarie competenti che hanno sotto il loro controllo la mandria da cui provengono gli animali.

    Gli Stati membri sottopongono alla Commissione le informazioni relative a talune malattie, in particolare nei casi di diagnosi di malattie trasmissibili all'uomo.

    La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 16, le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare:

    - la periodicità secondo cui le informazioni dovranno essere sottoposte alla Commissione,

    - la natura delle informazioni,

    - le malattie sulle quali dovrà vertere la raccolta delle informazioni,

    - le procedure di raccolta e di utilizzazione delle informazioni. »

    6) L'articolo 7, paragrafo 1 è sopresso.

    7) All'articolo 13 è aggiunta la frase seguente:

    « Secondo la stessa procedura possono essere decisi requisiti supplementari adattati alla situazione specifica di taluni Stati membri al riguardo di determinate malattie che possano compromettere la salute umana. »

    8) L'allegato I è modificato come segue:

    a) al punto 1 è aggiunta la lettera seguente:

    « g) un soffitto pulito e facile da mantenere pulito; laddove esso manchi, la superficie interna del tetto di copertura deve soddisfare queste condizioni »;

    b) il testo del punto 5, seconda frase è sostituito dal testo seguente:

    « Queste attrezzature devono essere provviste di un sistema di drenaggio che permetta l'evacuazione dell'acqua condensata in modo che non comporti rischi di contaminazione delle carni. »

    c) il punto 11, penultima frase è completato dalle parole seguenti « o a braccio »;

    d) il testo del capitolo VII, punto 41 è sostituito dal testo seguente:

    « E. I risultati delle ispezioni sanitarie ante e post mortem vengono registrati dal veterinario ufficiale e, in caso di diagnosi di una malattia trasmissibile all'uomo, di cui all'articolo 6 bis, vengono comunicati alle autorità veterinarie competenti, preposte al controllo della mandria da cui provengono gli animali e al responsabile della stessa mandria. »

    e) il testo del capitolo VIII, punto 42 è sostituito dal testo seguente:

    « 42. Il sezionamento in pezzi più piccoli di quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto A, il disossamento o il sezionamento di fegati di bovini è autorizzato soltanto nei laboratori di sezionamento riconosciuti »; f) al capitolo VIII, punto 45, lettera b), è aggiunta la frase seguente:

    « Durante le operazioni di sezionamento, confezionamento e imballaggio, i fegati di bovini devono essere mantenuti costantemente ad una temperatura interna inferiore o uguale a + 3°C. »

    g) al capitolo X, punto 54 i termini « di cui ai punti 51 e 52 » sono sostituiti dai termini « di cui al punto 51, secondo comma e al punto 52, compresi i fegati sezionati di bovini »;

    h) al capitolo XI, punto 59, è aggiunto il testo seguente:

    « I fegati sezionati dei bovini devono essere confezionati individualmente. Un imballaggio può contenere soltanto un organo completo, affettato e presentato nella sua forma originale. »

    i) il testo del capitolo XIII, punto 65, secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

    « - le carni fresche destinate ad essere congelate devono provenire da un macello o da un laboratorio di sezionamento riconosciuti.

    Le carni fresche possono essere congelate, per mezzo di attrezzature idonee, soltanto nei locali del laboratorio in cui sono state ottenute o sezionate o in magazzini frigoriferi riconosciuti.

    I pezzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto A, i pezzi di cui al punto 52 e le frattaglie destinate ad essere congelate devono essere sottoposte a congelamento senza ritardi, eccetto quando la maturazione sia necessaria per motivi sanitari. In questo caso essi debbono essere immediatamente congelati dopo la maturazione.

    Le carcasse, le mezzene e i quarti destinati ad essere congelati devono essere sottoposti a congelamento senza indebiti ritardi dopo un periodo di stabilizzazione.

    Le carni in pezzi destinate ad essere congelate devono essere sottoposte a congelamento senza indebiti ritardi dopo essere state sezionate.

    Le carni congelate devono raggiungere una temperatura interna inferiore o uguale a 12°C ed essere poi immagazzinate a temperature non superiori.

    Sulle carni fresche sottoposte a congelamento devono essere indicati il mese e l'anno in cui sono state congelate. »

    Articolo 2

    Il Consiglio procede a un riesame dei requisiti previsti in materia di ispezione ante e post mortem in base ad una relazione della Commissione redatta prima del 1° gennaio 1991 secondo le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 6 bis e accompagnata da eventuali proposte su metodi di controllo alternativi, in particolare a livello della produzione, che offrano garanzie equivalenti.

    Articolo 3

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1989 e ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1988.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. BANGEMANN

    (1) GU n. C 276 dell'1. 11. 1986, pag. 11.

    (2) GU n. C 156 del 15. 6. 1987, pag. 190.

    (3) GU n. C 68 del 16. 3. 1987, pag. 2.

    (4) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

    (5) GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 1.

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