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Document 31988D0537

    88/537/CEE: Decisione della Commissione del 12 ottobre 1988 che approva un Programma integrato mediterraneo per la regione Puglia (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    GU L 292 del 26.10.1988, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/537/oj

    31988D0537

    88/537/CEE: Decisione della Commissione del 12 ottobre 1988 che approva un Programma integrato mediterraneo per la regione Puglia (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 292 del 26/10/1988 pag. 0021 - 0021


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 12 ottobre 1988

    che approva un Programma integrato mediterraneo per la regione Puglia

    (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    (88/537/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai Programmi integrati mediterranei (1), in particolare l'articolo 7,

    considerando che l'Italia ha presentato alla Commissione un Programma integrato mediterraneo per la regione Puglia, in appresso denominato « PIM Puglia »;

    considerando che il PIM Puglia in versione modificata è stato presentato dalla Commissione, in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2088/85, al comitato consultivo dei Programmi integrati mediterranei, che ha espresso parere favorevole;

    considerando che il PIM Puglia, compreso il relativo piano finanziario, può quindi essere approvato dalla Commissione;

    considerando che il PIM Puglia si riferisce al periodo 1o gennaio 1988 - 31 dicembre 1992;

    considerando che il PIM Puglia comporta misure che costituiscono un programma quadro d'azione e che, in quanto tali, possono beneficiare di un contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - sezione orientamento, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2088/85;

    considerando che , a fini di efficienza, il PIM Puglia verrà realizzato in fasi successive e formerà oggetto di ulteriori decisioni quando le condizioni per la concessione di un contributo comunitario saranno soddisfatte;

    considerando che la spesa per la realizzazione delle misure che compongono il PIM Puglia è stimata a 222 883 000 ECU;

    considerando che il contributo comunitario coperto dalla speciale linea di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2088/85 è stimato a 20 456 000 ECU,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Previo esame da parte della Commissione e consultazione del comitato consultivo dei PIM, è approvato il PIM Puglia, nella versione presentata alla Commissione il 18 dicembre 1986 e successivamente modificata. Le stime della spesa totale e dei contributi comunitari attinti a ciascuna delle fonti di bilancio della Comunità sono indicate nel piano finanziario del PIM Puglia.

    La Commissione concede i contributi comunitari specificati nel piano finanziario del PIM Puglia a condizione che gli interventi siano effettuati conformemente allo stesso, rimanendo nei limiti delle stime di spesa complessiva, e che siano rispettate le norme e le procedure delle singole fonti di finanziamento comunitarie.

    Articolo 2

    Il contributo relativo alla linea speciale di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2088/85 non può superare l'importo di 20 456 000 ECU relativamente alle spese sostenute nel periodo 1o gennaio 1988 - 31 dicembre 1992 per misure da finanziare nel contesto del PIM Puglia, stimate a 222 883 000 ECU.

    Articolo 3

    A norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2088/85, una prima quota attinta alla linea speciale di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2 dello stesso regolamento e pari a 1 279 000 ECU, è impegnata in conformità al piano finanziario del PIM Puglia.

    Articolo 4

    La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1988.

    Per la Commissione

    Grigoris VARFIS

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 1.

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