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Document 31988D0426

    88/426/CEE: Decisione della Commissione del 30 giugno 1988 che autorizza la Repubblica italiana a istituire le misure di sorveglianza intracomunitaria nei confronti delle banane originarie di taluni paesi terzi e messe in libera pratica negli altri Stati membri

    GU L 208 del 2.8.1988, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/426/oj

    31988D0426

    88/426/CEE: Decisione della Commissione del 30 giugno 1988 che autorizza la Repubblica italiana a istituire le misure di sorveglianza intracomunitaria nei confronti delle banane originarie di taluni paesi terzi e messe in libera pratica negli altri Stati membri

    Gazzetta ufficiale n. L 208 del 02/08/1988 pag. 0030 - 0031


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 30 giugno 1988

    che autorizza la Repubblica italiana a istituire le misure di sorveglianza intracomunitaria nei confronti delle banane originarie di taluni paesi terzi e messe in libera pratica negli altri Stati membri

    (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    (88/426/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, paragrafo 1,

    vista la decisione 87/433/CEE della Commissione, del 22 luglio 1987, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere in applicazione dell'articolo 115 del trattato CEE (1), in particolare gli articoli 1, 2 e 5,

    considerando che, in data 23 maggio 1988, il governo italiano ha presentato domanda per essere autorizzato a istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di banane del codice NC 0803 00 10 originarie di taluni paesi terzi, diversi dagli Stati ACP (2), e messe in libera pratica negli altri Stati membri;

    considerando che la Commissione, con decisione del 30 giugno 1988 (3), ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 115 del trattato, la Repubblica italiana ad applicare, fino al 30 giugno 1989, talune misure di protezione nei confronti delle banane originarie dei paesi terzi sopra indicati; che in virtù di tale decisione la ricevibilità delle domande di importazione di tali banane messe in libera pratica negli altri Stati membri è subordinata al deposito di una cauzione;

    considerando che il governo italiano ha fatto rilevare che le considerazioni che hanno portato la Commissione ad adottare nel passato le misure di sorveglianza intracomunitarie persistono, cioè la necessità di garantire l'efficacia dei provvedimenti di politica commerciale, che la Repubblica italiana applica nei confronti delle banane fresche originarie di taluni paesi terzi non ACP per realizzare l'obiettivo definito al protocollo n. 4 allegato alla convenzione di Lomé;

    considerando che in tali condizioni, senza pregiudizio d'un ulteriore esame della situazione, si deve autorizzare la Repubblica italiana a istituire la sorveglianza intracomunitaria dei prodotti in questione fino al 30 giugno 1989; che la ricevibilità delle domande di importazione presentate nel contesto di tale sorveglianza deve essere subordinata alle condizioni previste all'articolo 1 della decisione del 30 giugno 1988 sopra indicata,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. La Repubblica italiana è autorizzata a istituire fino al 30 giugno 1989 una sorveglianza intracomunitaria delle banane, del codice NC 0803 00 10 originarie dei paesi terzi elencati all'allegato, messe in libera pratica negli altri Stati membri, secondo le modalità e le condizioni fissate con decisione 87/433/CEE della Commissione.

    2. La ricevibilità delle domande d'importazione è subordinata alle condizioni previste all'articolo 1 della decisione della Commissione del 30 giugno 1988 sopra indicata.

    Articolo 2

    La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988.

    Per la Commissione

    Willy DE CLERCQ

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 238 del 21. 8. 1987, pag. 26.

    (2) Bolivia, Canada, Colombia, Costarica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Filippine, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Repubblica dominicana, USA e Venezuela.

    (3) GU n. C 177 del 6. 7. 1988, pag. 12.

    ALLEGATO

    Paesi terzi d'origine di cui all'allegato 1

    1.2 // Bolivia // Nicaragua // Canada // Panama // Colombia // Filippine // Costarica // USA // Cuba // Venezuela // Repubblica dominicana // Haiti // Ecuador // Honduras // El Salvador // Messico // Guatemala //

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