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Document 31988D0257
88/257/EEC: Commission Decision of 30 March 1988 approving the provisions for the implementation in Belgium of Council Regulation (EEC) No 2990/82 on the sale of butter at reduced prices to persons receiving social assistance (Only the French and Dutch texts are authentic)
88/257/CEE: Decisione della Commissione del 30 marzo 1988 relativa all'approvazione delle disposizioni di attuazione in Belgio del regolamento (CEE) n. 2990/82 del Consiglio relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
88/257/CEE: Decisione della Commissione del 30 marzo 1988 relativa all'approvazione delle disposizioni di attuazione in Belgio del regolamento (CEE) n. 2990/82 del Consiglio relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
GU L 106 del 27.4.1988, p. 47–47
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988
88/257/CEE: Decisione della Commissione del 30 marzo 1988 relativa all'approvazione delle disposizioni di attuazione in Belgio del regolamento (CEE) n. 2990/82 del Consiglio relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 106 del 27/04/1988 pag. 0047 - 0047
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1988 relativa all'approvazione delle disposizioni di attuazione in Belgio del regolamento (CEE) n. 2990/82 del Consiglio relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede) (88/257/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2990/82 del Consiglio, del 9 novembre 1982, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 778/87 (2), in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 2, considerando che, a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2990/82, gli Stati membri sono tenuti a comunicare le disposizioni nazionali che intendono adottare per l'attuazione di detto regolamento, disposizioni che devono essere approvate o eventualmente modificate dalla Commissione; considerando che è opportuno approvare, a determinate condizioni, il progetto trasmesso dal Belgio in data 8 gennaio 1988 relativamente all'applicazione del regolamento (CEE) n. 2990/82 per il 1988; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CEE) n. 2990/82 in Belgio per il 1988 sono approvate a condizione che i controlli in loco vertano: - sui quantitativi acquistati e i quantitativi distribuiti; - sul registro dei beneficiari per accertare il suo costante aggiornamento; - sul prezzo versato dai beneficiari. Articolo 2 Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 314 del 10. 11. 1982, pag. 26. (2) GU n. L 78 del 23. 3. 1987, pag. 12.