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Document 31988D0256
88/256/EEC: Commission Decision of 29 March 1988 amending Decision 87/257/EEC concerning the establishments in the United States of America from which Member States may authorize the importation of fresh meat
88/256/CEE: Decisione della Commissione del 29 marzo 1988 che modifica la decisione 87/257/CEE relativa agli stabilimenti degli Stati Uniti d' America in provenienza dei quali gli Stati membri possono autorizzare l' importazione di carni fresche
88/256/CEE: Decisione della Commissione del 29 marzo 1988 che modifica la decisione 87/257/CEE relativa agli stabilimenti degli Stati Uniti d' America in provenienza dei quali gli Stati membri possono autorizzare l' importazione di carni fresche
GU L 106 del 27.4.1988, p. 46–46
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2014; abrogato da 32014D0160
88/256/CEE: Decisione della Commissione del 29 marzo 1988 che modifica la decisione 87/257/CEE relativa agli stabilimenti degli Stati Uniti d' America in provenienza dei quali gli Stati membri possono autorizzare l' importazione di carni fresche
Gazzetta ufficiale n. L 106 del 27/04/1988 pag. 0046 - 0046
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 1988 che modifica la decisione 87/257/CEE relativa agli stabilimenti degli Stati Uniti d'America in provenienza dei quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di carni fresche (88/256/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/64/CEE (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE; considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 72/462/CEE, gli Stati Uniti d'America hanno trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la Comunità; considerando che l'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità è stato originariamente fissato con decisione 87/257/CEE della Commissione (3); considerando che la decisione 87/257/CEE, modificata dalla decisione 88/66/CEE (4), permette agli Stati membri di continuare ad autorizzare le importazioni di carni fresche fino al 31 marzo 1988, provenienti dagli stabilimenti che figurano sull'elenco comunicato dalla Commissione agli Stati membri; considerando che a tale scopo è necessario fissare il termine ultimo per l'introduzione nel territorio comunitario delle carni fresche provenienti da questi stabilimenti e riportare tale precisazione nella decisione 87/257/CEE; considerando che le misure previste dalla decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 2 della decisione 87/257/CEE è aggiunto il comma seguente: « Le carni fresche in provenienza dagli stabilimenti possono essere introdotte nel territorio della Comunità fino al 22 aprile 1988 ». Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (2) GU n. L 34 del 5. 2. 1987, pag. 52. (3) GU n. L 121 del 9. 5. 1987, pag. 46. (4) GU n. L 33 del 5. 2. 1988, pag. 38.