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Document 31988D0247
88/247/EEC: Commission Decision of 22 March 1988 authorizing the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the French Republic and the Kingdom of the Netherlands to permit temporarily the marketing of flax seed not satisfying the requirements of Council Directive 69/208/EEC
88/247/CEE: Decisione della Commissione del 22 marzo 1988 che autorizza il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di lino tessile che non soddisfano i requisiti della direttiva 69/208/CEE del Consiglio
88/247/CEE: Decisione della Commissione del 22 marzo 1988 che autorizza il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di lino tessile che non soddisfano i requisiti della direttiva 69/208/CEE del Consiglio
GU L 106 del 27.4.1988, p. 36–36
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1988
88/247/CEE: Decisione della Commissione del 22 marzo 1988 che autorizza il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di lino tessile che non soddisfano i requisiti della direttiva 69/208/CEE del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 106 del 27/04/1988 pag. 0036 - 0036
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 1988 che autorizza il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di lino tessile che non soddisfano i requisiti della direttiva 69/208/CEE del Consiglio (88/247/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, concernente la commercializzazione di sementi di piante oleose e da fibra (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/480/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 16, viste le domande presentate dal Regno del Belgio, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica francese e dal Regno dei Paesi Bassi, considerando che in Belgio, in Germania, in Francia e nei Paesi Bassi, la produzione di sementi di lino tessile che soddisfano i requisiti della direttiva 69/208/CEE è stata deficitaria nel 1987 e non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento di questi paesi; considerando che è impossibile sopperire a questo fabbisogno in modo soddisfacente mediante sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutte le condizioni fissate dalla suddetta direttiva; considerando che è quindi opportuno autorizzare il Belgio, la Germania, la Francia e i Paesi Bassi ad ammettere, per un periodo che scade il 31 maggio 1988, la commercializzazione di sementi di lino tessile soggette a requisiti ridotti; considerando che è inoltre opportuno autorizzare altri Stati membri che sono in grado di approvvigionare il Belgio, la Germania, la Francia e i Paesi Bassi in sementi di lino tessile che non soddisfano i requisiti della suddetta direttiva ad ammettere la commercializzazione di tali sementi, purché siano destinate a detti Stati membri; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati ad ammettere, per un periodo che scade il 31 maggio 1988, la commercializzazione sul loro territorio di 2 000 t al massimo di sementi di lino tessile (Linum usitatissimum L.) delle categorie « sementi certificate di prima riproduzione », « sementi certificate di seconda riproduzione » o « sementi certificate di terza riproduzione », che non soddisfano le condizioni di cui all'allegato II della direttiva 69/208/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima. Tale massimo si applica a tutti e quattro gli Stati membri considerati nel loro insieme. Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: a) la facoltà germinativa minima: 88 % del seme puro; b) l'etichetta ufficiale deve recare le seguenti indicazioni: - « facoltà germinativa minima: 88 % », - « destinate esclusivamente al Belgio, alla Germania, alla Francia o ai Paesi Bassi ». Articolo 2 Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste all'articolo 1, la commercializzazione sul loro territorio di 2 000 t al massimo di sementi di lino tessile, purché siano destinate esclusivamente al Belgio, alla Germania, alla Francia o ai Paesi Bassi. L'etichetta ufficiale deve recare le indicazioni previste all'articolo 1, secondo comma, lettera b). Articolo 3 Gli Stati membri comunicano alla Commissione alla fine di ciascun mese fino al 31 maggio 1988 i quantitativi di sementi certificate e commercializzate sul loro territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3. (2) GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 43.