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Document 31988D0232
88/232/EEC: Commission Decision of 17 March 1988 authorizing the Kingdom of Spain to apply intra- Community surveillance to imports of motor vehicles for the transport of persons or goods, originating in Romania and placed in free circulation in the Community (Only the Spanish text is authentic)
88/232/CEE: Decisione della Commissione del 17 marzo 1988 che autorizza il Regno di Spagna ad instaurare una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di autoveicoli per il trasporto di persone o di merci originari della Romania e immessi in libera pratica nella Comunità (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
88/232/CEE: Decisione della Commissione del 17 marzo 1988 che autorizza il Regno di Spagna ad instaurare una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di autoveicoli per il trasporto di persone o di merci originari della Romania e immessi in libera pratica nella Comunità (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
GU L 104 del 23.4.1988, p. 45–46
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988
88/232/CEE: Decisione della Commissione del 17 marzo 1988 che autorizza il Regno di Spagna ad instaurare una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di autoveicoli per il trasporto di persone o di merci originari della Romania e immessi in libera pratica nella Comunità (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 104 del 23/04/1988 pag. 0045 - 0046
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 1988 che autorizza il Regno di Spagna ad instaurare una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di autoveicoli per il trasporto di persone o di merci originari della Romania e immessi in libera pratica nella Comunità (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (88/232/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, vista la decisione 87/433/CEE della Commissione, del 22 luglio 1987, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere in applicazione dell'articolo 115 del trattato CEE (1), in particolare gli articoli 1 e 2, considerando che, a norma della decisione 87/433/CEE, gli Stati membri possono procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni soltanto previa autorizzazione da parte della Commissione; considerando che, in data 8 marzo 1988, il governo spagnolo ha inoltrato una richiesta a titolo dell'articolo 2 della decisione 87/433/CEE presso la Commissione delle Comunità europee per essere autorizzato ad istituire una sorveglianza intracomunitaria riguardo agli autoveicoli per il trasporto di persone o di merci, corrispondenti ai codici NC 8702, 8703 e 8704, originari della Romania e immessi in libera pratica negli altri Stati membri; considerando che in Spagna, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2273/87 (3), l'importazione dei prodotti in oggetto originari della Romania è soggetta a restrizioni quantitative; considerando che sussistono disparità nelle condizioni alle quali sono soggette le importazioni in questione negli Stati membri e che tali disparità possono provocare deviazioni di traffico tali da causare difficoltà economiche per l'industria interessata, o da aggravare quelle esistenti; considerando che le autorità spagnole hanno segnalato alla Commissione l'esistenza, sin dall'inizio dell'anno, di una corrente di traffico indiretto verso la Spagna per quanto riguarda i prodotti in questione originari della Romania e immessi in libera pratica negli altri Stati membri; considerando che, dopo aver esaminato la domanda del governo spagnolo, la Commissione ha concluso che la deviazione di traffico rischia di intensificarsi ulteriormente e di provocare difficoltà economiche nel settore interessato, o di aggravare quelle esistenti; considerando che è opportuno, pertanto, conoscere completamente tutte le importazioni prevedibili e che, a tale scopo, occorre subordinare le importazioni in oggetto originarie della Romania ad una sorveglianza intracomunitaria preventiva, in conformità dell'articolo 2 della decisione 87/433/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il Regno di Spagna è autorizzato, sino al 31 dicembre 1988, ad instaurare, a norma dell'articolo 2 della decisione 87/433/CEE, una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni seguenti: 1.2.3 // // // // Codice NC // Designazione delle merci // Paese d'origine // // // // 8702 8703 8704 // Autoveicoli per il trasporto di persone o di merci // Romania // // // Articolo 2 Il Regno di Spagna è destinatario della preente decisione. Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1988. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione (1) GU n. L 238 del 21. 8. 1987, pag. 26. (2) GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6. (3) GU n. L 217 del 6. 8. 1987, pag. 1.