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Document 31988D0226

    88/226/CEE: Decisione della Commissione del 18 aprile 1988 che chiude l' inchiesta ai sensi dell' articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84 riguardante alcuni tipi di macchine da scrivere montate o prodotte nella Comunità per quanto riguarda la TEC Elektronik-Werk GmbH e Brother Industries (UK) Ltd

    GU L 101 del 20.4.1988, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/04/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/226/oj

    31988D0226

    88/226/CEE: Decisione della Commissione del 18 aprile 1988 che chiude l' inchiesta ai sensi dell' articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84 riguardante alcuni tipi di macchine da scrivere montate o prodotte nella Comunità per quanto riguarda la TEC Elektronik-Werk GmbH e Brother Industries (UK) Ltd

    Gazzetta ufficiale n. L 101 del 20/04/1988 pag. 0026 - 0027


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 18 aprile 1988

    che chiude l'inchiesta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84 riguardante alcuni tipi di macchine da scrivere montate o prodotte nella Comunità per quanto riguarda la TEC Elektronik-Werk GmbH e Brother Industries (UK) Ltd

    (88/226/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 10,

    previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

    considerando quanto segue:

    A. Procedura

    (1) Nel luglio 1987 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla CETMA, Committee of European Typewriter Manufacturers (Comitato europeo dei produttori di macchine da scrivere), a nome dei produttori francesi, tedeschi ed italiani di macchine da scrivere elettroniche, la cui produzione totale rappresenta praticamente la totalità della produzione comunitaria di cui sopra. La denuncia conteneva sufficienti elementi di prova in ordine al fatto che, dopo l'apertura di un'inchiesta su macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone (3), la quale ha condotto all'adozione del regolamento (CEE) n. 1698/85 del Consiglio (4) che ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tali prodotti, un certo numero di società montavano macchine da scrivere elettroniche nella Comunità nelle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84, modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87. Dopo una consultazione, la Commissione ha pertanto annunciato, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (5), l'apertura di un'inchiesta a norma di detto articolo 13, paragrafo 10 riguardante macchine da scrivere elettroniche montate nella Comunità dalle seguenti ditte:

    - Silver Reed International (Europe) Ltd, Watford, Regno Unito,

    - Brother Industries (UK) Ltd, Wrexham, Regno Unito,

    - Kyushu Matsushita (UK) Ltd, Newport, Regno Unito,

    - Sharp Manufacturing Company of UK Ltd, Wrexham, Regno Unito,

    - Canon Brétagne SA, Liffré, Francia,

    - TEC Elektronik-Werk GmbH, Braunschweig, Germania.

    (2) La Commissione ne ha informato debitamente le ditte interessate, i rappresentanti del Giappone ed i ricorrenti ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

    (3) Tutte le società interessate, nonché i ricorrenti, hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto e hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti dalla Commissione.

    (4) Gli acquirenti di macchine da scrivere elettroniche montate nella Comunità non hanno presentato osservazioni. La Commissione ha rirercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della valutazione del carattere di dette operazioni di montaggio ed ha effettuato inchieste presso gli impianti delle seguenti società:

    - Astec Europe Ltd, Stourbridge, Regno Unito,

    - Brother Industries (UK) Ltd, Wrexham, Regno Unito,

    - Canon Brétagne SA, Liffré, Francia,

    - Kyushu Matsushita (UK) Ltd, Newport, Regno Unito,

    - Sharp Manufacturing Company of UK Ltd, Wrexham, Regno Unito.

    Inoltre la Commissione ha effettuato un'indagine presso gli stabilimenti di un fornitore di sottogruppi ad alcune delle ditte interessate. Non essendo direttamente coinvolta in questa indagine, la società in questione ha chiesto che il suo nome non fosse citato.

    Date le circostanze, questa richiesta viene ritenuta giustificata.

    (5) Il periodo dell'inchiesta è durato dal 1o gennaio al 1o luglio 1987.

    B. Relazione o associazione con l'esportatore

    (6) Si è constatato che tutte le società di cui al punto 1 sono affiliate interamente controllate da esportatori giapponesi di macchine da scrivere elettroniche soggette al dazio definitivo antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 1698/85.

    C. Produzione

    (7) Tutte le società hanno iniziato le operazioni di montaggio dopo l'apertura delle procedura antidumping riguardante le importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone, in data 24 marzo 1984.

    TEC Elektronik-Werk GmbH

    (8) La TEC ha cessato di montare macchine da scrivere elettroniche nella Comunità prima dell'inizio dell'inchiesta.

    D. Pezzi

    (9) Il valore dei pezzi usati per il montaggio è stato in genere determinato in base al loro prezzo d'acquisto, da parte delle società, al momento della fornitura alle ditte comunitarie.

    (10) Si è calcolato che, per tutte le ditte di cui al punto 1, fatta eccezione per la TEC and Brother, il valore medio ponderato dei pezzi giapponesi per tutti i modelli prodotti è superiore al 60 % del valore totale dei pezzi. Di conseguenza, e dopo aver considerato le circostanze di ogni singolo caso la Commissione ha proposto al Consiglio l'estensione del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 1698/85 ad alcuni tipi di macchine da scrivere montate nella Comunità dalle società in questione. in ordine a tutte le società di cui al punto 1, fatta eccezione per la TEC and Brother.

    Brother industries (UK) Ltd

    (11) La Brother ha chiesto che venissero usati i valori cif. Questa richiesta ha dovuto essere disattesa, dato che il valore in questione è quello dei pezzi e dei materiali usati nelle operazioni di montaggio, cioè su base franco febbrica destinataria, dazio corrisposto.

    (12) La Brother ha osservato che alcuni sottogruppi usati in alcuni modelli sono di origine comunitaria. Si è accertato che questi sottogruppi sono montati nella Comunità, in parte con pezzi importati dal Giappone. Dopo un'inchiesta si è concluso che alcuni di questi sottogruppi non soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio (1). Le operazioni di montaggio effettuate nella Comunità sono di natura non sostanziale, confrontate con la produzione dei componenti effettuata in Giappone. Di conseguenza, tali prodotti non sono di origine comunitaria.

    (13) Si è riscontrato, tuttavia, che il peso medio ponderato dei pezzi giapponesi per tutti i modelli prodotti dalla Brother era inferiore al 60 % del valore totale dei pezzi.

    E. Conclusione dell'inchiesta

    (14) Date le circostanze, l'inchiesta deve pertanto essere chiusa senza estensione del dazio antidumping in ordine alla TEC Elektronik GmbH e alla Brother Industries (UK) Ltd.

    (15) Nessuna obiezione a questo proposito è stata sollevata nell'ambito del comitato consultivo.

    (16) Il ricorrente è stato informato in merito ai fatti sulla base dei quali la Commissione si proponeva di chiudere l'inchiesta e non ha espresso alcun commento,

    DECIDE:

    Articolo unico

    L'inchiesta, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84, relativo a macchine da scrivere elettroniche, che incorporano o no meccanismi di calcolo, di cui alle sottovoci 8469 10 00, ex 8469 21 00, ex 8469 29 00 ed ex 8470 90 00 della nomenclatura combinata, originarie del Giappone, è chiusa per quanto rigurada la TEC Elektronik-Werk GmbH e la Brother Industries (UK) Ltd.

    Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1988.

    Per la Commissione

    Willy DE CLERCQ

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

    (2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.

    (3) GU n. C 83 del 24. 3. 1984, pag. 4.

    (4) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 1.

    (5) GU n. C 235 dell'1. 9. 1987, pag. 2.

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

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