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Document 31988D0174
88/174/EEC: Commission Decision of 17 November 1987 concerning aid which the Land of Baden-Württemberg of the Federal Republic of Germany has provided to BUG- Alutechnik GmbH, an undertaking producing semi-finished and finished aluminium products (Only the German text is authentic)
88/174/CEE: Decisione della Commissione del 17 novembre 1987 concernente l'aiuto che il Land Baden-Württemberg della Repubblica federale di Germania ha concesso alla BUG-Alutechnik GmbH, impresa che fabbrica prodotti di alluminio semilavorati e finiti (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
88/174/CEE: Decisione della Commissione del 17 novembre 1987 concernente l'aiuto che il Land Baden-Württemberg della Repubblica federale di Germania ha concesso alla BUG-Alutechnik GmbH, impresa che fabbrica prodotti di alluminio semilavorati e finiti (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
GU L 79 del 24.3.1988, p. 29–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
88/174/CEE: Decisione della Commissione del 17 novembre 1987 concernente l'aiuto che il Land Baden-Württemberg della Repubblica federale di Germania ha concesso alla BUG-Alutechnik GmbH, impresa che fabbrica prodotti di alluminio semilavorati e finiti (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 079 del 24/03/1988 pag. 0029 - 0034
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 1987 concernente l'aiuto che il Land Baden-Wuerttemberg della Repubblica federale di Germania ha concesso alla BUG-Alutechnik GmbH, impresa che fabbrica prodotti di alluminio semilavorati e finiti (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (88/174/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando il trattato che istituisce la Comunità euopea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, dopo aver intimato alle parti interessate di presentare le loro osservazioni a norma del suddetto articolo, e tenuto conto delle osservazioni formulate, considerando quanto segue: I Su richiesta della Commissione, il governo della Repubblica federale, con nota verbale della propria rappresentanza permanente in data 24 giugno 1985, informava la Commissione stessa che con decisione del 26 aprile 1985 il Land Baden-Wuerttemberg aveva erogato una sovvenzione di 2 milioni di DM in contropartita della soppressione della garanzia statale di 7 milioni di DM, che in data 11 luglio 1984 il Land aveva concesso all'impresa in questione in conformità delle « Direttive per la concessione di garanzie all'industria da parte del Land Baden-Wuerttemberg ». La sovvenzione di 2 milioni di DM, che era stata concessa a condizione che venisse restituita la dichiarazione di garanzia rilasciata dal Land, era stata impiegata per aumentare il capitale dell'impresa, che si trovava in regime di amministrazione controllata. Scopo dell'aiuto era di accrescere il valore dell'impresa nella valutazione dell'acquirente che in effetti aveva accettato di rilevare l'impresa a condizione che il capitale azionario di quest'ultima venisse aumentato di 2 milioni di DM e che entro il 1987 sarebbero stati investiti 5 milioni di DM nelle attività dell'impresa in questione. Il 29 gennaio 1986 la Commissione decideva di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 in ordine all'aiuto di 2 milioni di DM non notificato, che il Land di Baden Wuerttemberg aveva erogato ad un produttore di semilavorati di alluminio. Dopo un primo esame, la Commissione giungeva alla conclusione che la sovvenzione di 2 milioni di DM costituiva un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, in quanto consentiva il rilievo dell'impresa senza che questa sopportasse i costi, ed in quanto era in grado di alterare la concorrenza e incidere sugli scambi nella Comunità in misura contraria all'interesse comune. Relativamente all'obbligo di notificare l'aiuto, la Commissione concludeva che la sovvenzione di 2 milioni di DM avrebbe dovuto essere notificata preventivamente ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3. Il governo della Repubblica federale aveva sostenuto che la sovvenzione di 2 milioni di DM non doveva essere notificata perché restava al di sotto dei limiti fissati nella lettera della Commissione SG(79) D/10479 del 14 settembre 1979. Senonché, tali limiti trovavano applicazione unicamente per i regimi generali di aiuti approvati dalla Commissione, ipotesi che non ricorre nel caso della sovvenzione di 2 milioni di DM. Anzi, la Commissione non aveva mai approvato un regime generale di aiuti per il Land Baden-Wuerttemberg, che stabilisce sovvenzioni a favore di imprese in difficoltà. Inoltre, poiché la società in questione non era mai stata dichiarata fallita, il versamento della sovvenzione di 2 milioni di DM non poteva considerarsi, sotto il profilo giuridico, come un atto con il quale il Land onorasse la garanzia di 7 milioni di DM. La Commissione dichiarava altresì di nutrire seri dubbi sull'affermazione del governo della Repubblica federale secondo cui, qualora la sovvenzione non fosse stata concessa, l'impresa sarebbe fallita, perché la nuova società era stata formata utilizzando le parti finanziariamente sane dell'impresa soggetta ad amministrazione e il curatore di quest'ultima aveva accettato d'investire entro il 1987 nelle attività dell'impresa 5 milioni di DM. Di conseguenza, la sovvenzione di 2 milioni di DM era stata concessa in modo illegittimo, senza la preventiva notificazione alla Commissione e l'autorizzazione di quest'ultima. Sulla base delle informazioni in suo possesso in quella fase, la Commissione concludeva che l'aiuto di cui trattasi non poteva beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, perché a livello comunitario il comparto dei semilavorati estrusi di alluminio aveva presentato e continuava a presentate problemi di sovraccapacità e l'impresa interessata aveva partecipato e continuava a partecipare al commercio intracomunitario, sicché appariva reale il rischio che l'aiuto in questione alterasse le condizioni degli scambi fra Stati membri in una misura contraria all'interesse comune. Nel contempo, però, la Commissione richiedeva ulteriori informazioni, al fine di poter adottare una decisione definitiva sulla compatibilità dell'aiuto con gli articoli 92 e 93 del trattato. Con lettera del 12 febbraio 1986, la Commissione invitava il governo della Repubblica federale a presentare le sue osservazioni. A norma dell'articolo 93, paragrafo 2 anche gli altri Stati membri e i terzi interessati venivano invitati a presentare le loro osservazioni. II Nelle osservazioni presentate a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 con lettera del 25 aprile 1986, il governo tedesco ha affermato che l'aiuto ha una sua giustificazione economica ed ha quindi chiesto la chiusura della procedura, sostenendo quanto segue. Lo scopo dell'aiuto era quello di far acquisire alla BUG-Alutechnik GmbH un valore commerciale che potesse essere ritenuto adeguato dall'unico acquirente seriamente interessato, ossia Kaiser Aluminium Europe Inc., un grande gruppo integrato produttore di alluminio. Il rilievo della BUG-Alutechnik da parte di Kaiser Europe aveva avviato un processo di ristrutturazione che comportò la chiusura di vari depositi e di un ufficio vendite, la liquidazione del parco autoveicoli dell'impresa ed una riduzione dei posti di lavoro da 679 a 450. Grazie all'integrazione del gruppo Kaiser, l'impresa sovvenzionata era in grado di mutare la propria strategia in materia di prodotti, abbandonando l'ormai saturo mercato della costruzione e rivolgendosi ai semilavorati estrusi destinati all'industria manufatturiera (che rappresenta circa il 40 % del fatturato). L'aiuto non ha inciso sui costi interni dell'impresa in questione, cosicché non ha determinato prezzi di mercato inferiori a quelli dei concorrenti. Né esso poteva, da solo, prevenire il fallimento che a medio termine minacciava l'impresa. Inoltre, nel 1985 vi erano state perdite per circa 8 milioni di DM: pertanto, solo il rilievo da parte di un gruppo più grande e il conseguente incremento di capitale e trasferimento delle perdite e dei profitti al suddetto gruppo potevano prevenire una crisi di liquidità. L'impresa esporta attualmente il 6,5 % della produzione negli altri Stati membri. Nel 1986, l'obiettivo, per quanto riguarda le esportazioni nella Comunità di semilavorati di alluminio, era di circa 70 t, mentre il volume complessivo degli scambi intracomunitari ammontava a 220 000 t. Quindi, prendendo come base le esportazioni effettive di semilavorati, la quota dell'impresa nel volume complessivo degli scambi intracomunitari è soltanto dello 0,03 %, e dello 0,16 % rispetto alla quota totale della Repubblica federale nello stesso volume complessivo. Poiché questa quota effettiva di mercato è molto modesta, è da considerarsi minima ogni incidenza sugli scambi fra Stati membri. Su richiesta della Commissione, con lettera della propria rappresentanza permanente del 29 aprile 1987, 25 giugno 1987, 29 luglio 1987 e 27 ottobre 1987, la Repubblica federale ha fornito dettagliate informazioni sulle iniziative di ristrutturazione, sul programma di investimenti e sui cambiamenti di capacità. Gli investimenti - da realizzarsi tra il 1985 e il 1987 con un bilancio di 5 195 000 DM - erano intesi soprattutto a trasformare l'edificio centrale di produzione, a concentrare gli impianti di stoccaggio, a costruire nuove sedi amministrative e nuove attrezzature in relazione alla trasformazione della gamma di prodotti. Questi investimenti non aumenteranno la capacità produttiva della BUG-Alutechnik. Dato che i prodotti fabbricati da quest'ultima sono complementari rispetto alle attività di Kaiser Europe, nel resto del gruppo non è attesa alcuna riduzione compensativa di capacità in seguito all'integrazione della BUG-Alutechnik nel gruppo stesso. L'attuale capacità di BUG-Alutechnik nella prima trasformazione dell'alluminio è rimasta invariata e consiste di tre presse di estrusione con una capacità tecnica di 14 600 t, oggi utilizzata al 63 %. La capacità nella seconda trasformazione è attualmente utilizzata al 75 %. In ordine alla riduzione di capacità - stimata dalle autorità federali ad un terzo - è stato fornito il seguente elenco dei cambiamenti organizzativi effettuati dalla BUG-Alutechnik: 1.2 // i) chiusura di due unità per prodotti finiti e Illemensee e Esenhausen // aprile 1984 // ii) riduzione della gamma di prodotti (specialmente elementi per porte e finestre) // dicembre 1984 // iii) cessazione di attività indipendenti nel settore delle costruzioni in metallo // aprile 1984 // iv) chiusura dei depositi di Wurzbach e Monaco // aprile 1984 // v) soppressione di posti di lavoro // aprile 1984 fino a marzo 1986 // vi) chiusura di depositi a Velbert, Darmstadt e Hannover // dicembre 1985 // vii) liquidazione del parco autoveicoli // dicembre 1985 // viii) chiusura dell'ufficio vendite di Berlino // dicembre 1985 Nella loro ultima comunicazione del 27 ottobre 1987, le autorità della Repubblica federale hanno affermato che le riduzioni di capacità effettuate dalla BUG-Alutechnik e Vogt dovevano essere aggiunte ai cambiamenti effettuati a Coblenza, nell'impianto di estrusione di Kaiser Aluminium Europe, ossia dell'impresa che ha acquistato la BUG nel maggio 1985. Invece di creare nuovi impianti di estrusione per leghe di alluminio ad alta resistenza ossia per un mercato che è in espansione, Kaiser ha cambiato l'impiego delle sue tre presse di estrusione a Coblenza, passando dalla produzione di leghe di alluminio a bassa resistenza alla produzione di leghe ad alta resistenza, per un costo di oltre 10 milioni di DM, mentre la domanda di leghe a bassa resistenza poteva essere interamente soddisfatta con le tre presse esistenti a Vogt per tali leghe. Di conseguenza, nel comparto degli estrusi di alluminio a bassa resistenza, caratterizzato da problemi di sovraccapacità, Kaiser ha ridotto il numero delle presse da sei a tre, e partecipa ora al mercato degli estrusi ad alta resistenza, che è in sviluppo con le presse trasformate a Coblenza. Le leghe a bassa resistenza sono soprattutto destinate all'edilizia, mentre quelle ad alta resistenza vengono utilizzate principalmente nella costruzione di macchine, nonché nell'industria automobilistica e aeronautica. Nel quadro delle consultazioni dei terzi interessati, prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, hanno presentato osservazioni il governo di uno Stato membro, una federazione nazionale di produttori di alluminio e un'impresa concorrente. III L'assistenza finanziaria concessa all'impresa situata a Vogt (presso Ravensburg) dal Land di Baden-Wuerttemberg è un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, perché con la sovvenzione di 2 milioni di DM il Land ha impedito che le forze economiche del mercato esercitassero i loro effetti normali - ossia provocassero la scomparsa di un'impresa il cui bilancio era in perdita e che quindi non era più competitiva -, ha mantenuto artificialmente l'impresa stessa in attività ed ha facilitato il suo rilievo da parte di un grande gruppo integrato del settore dell'alluminio. L'aiuto concesso ha pertanto natura di aiuto di salvataggio e favorisce l'impresa beneficiaria e l'acquirente di essa rispetto alle altre imprese concorrenti del settore, in quanto ne aumenta artificialmente la redditività. L'aiuto di 2 milioni di DM avrebbe dovuto essere notificato in via preventiva alla Commissione, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, il quale stabilisce che la Commissione deve essere informata, in tempo utile per poter formulare le sue osservazioni, di ogni programma di concessione o modifica di aiuti. Come è stato precisato in occasione dell'avvio della presente procedura, la Commissione non ha mai approvato un regime generale di aiuti per il Land Baden-Wuerttemberg, che prevedesse sovvenzioni per le imprese in difficoltà. La circostanza che l'aiuto in questione sostituisse una garanzia di Stato concessa a norma delle « Direttive per la concessione di garanzie alle industrie del Land di Baden-Wuerttemberg », che erano state approvate, non elimina, per lo Stato membro interessato, l'obbligo di notificazione preventiva dell'aiuto stesso. Inoltre, poiché l'impresa non è mai incorsa in fallimento ed attualmente fa parte di un forte gruppo multinazionale, la sovvenzione di 2 milioni di DM non può considerarsi, sotto il profilo giuridico, come adempimento dell'impegno di garanzia di 7 milioni di DM. Ne deriva che, per il diritto comunitario l'aiuto è illegittimo, sin dal momento in cui è stato realizzato. La situazione che si è venuta a creare in seguito alla mancata osservanza dell'obbligo di notificazione è particolarmente grave, in quanto l'aiuto è stato versato all'impresa beneficiaria con i fondi del bilancio generale del Land e quindi ha prodotto effetti che devono considerarsi incompatibili con il mercato comune. Nei casi di aiuti incompatibili con il mercato comune, la Commissione - esercitando la facoltà riconosciutale dalla Corte di giustizia nella sentenza del 12 luglio 1973 pronunciata nella causa 70/72 (1) - può chiedere agli Stati membri di esigere dai beneficiari il rimborso dell'aiuto illegalmente concesso. IV BUG-Alutechnik esercita la sua attività in due comparti dell'industria dell'alluminio: quella dei semilavorati estrusi, che vengono forniti all'industria manifatturiera in parte come semilavorati puri e in parte come prodotti lavorati e finiti, e quello delle sagome e dei profilati standard per l'industria edilizia. Nel 1984, secondo le stime, la capacità degli impianti di estrusione e forgiatura dell'alluminio nella Comunità europea era di 1 322 000 t, di cui 343 000 t installate nella Repubblica federale di Germania. Il tasso di utilizzo per l'Europa era stimato nel 1984 pari al 75 %: questo valore basso è dovuto ad una deficienza della domanda da parte dell'industria manifatturiera, il cui ritmo di attività continua ad essere modesto. BUG-Alutechnik possiede tre presse per l'estruzione, con una capacità totale di circa 15 800 t. L'attuale tasso di utilizzo non supera il 63 %. La capacità degli impianti di questa impresa rappresenta il 4,3 % della capacità della Repubblica federale e l'1,1 % della capacità CEE. In passato, l'alluminio estruso prodotto da questa impresa veniva ulteriormente trasformato in intelaiature di alluminio destinate alla produzione di finestre di legno e di alluminio, nonché di giunti a tenuta per tetti. Solo una parte minore (10 %) della produzione veniva venduta, in forma di semilavorati estrusi, all'industria manifatturiera. Dopo la trasformazione apportata alla gamma di prodotti, le vendite di semilavorati all'industria manifatturiera sono salite al 40 % del fatturato. Gli scambi intracomunitari di prodotti forgiati e di semilavorati estrusi di alluminio hanno raggiunto nel 1986 285 533 t. Nel 1986 la Germania ha esportato 44 784 t di semilavorati estrusi verso gli altri Stati membri: quindi, nel 1986 la quota della Repubblica federale nel totale dell'interscambio comunitario di semilavorati estrusi è stata del 15,7 %. L'impresa esporta semilavorati di alluminio verso altri Stati membri. Nel 1986, l'obiettivo delle esportazioni dell'impresa nella Comunità è stato di 70 t circa. Di conseguenza, l'impresa ha una quota dello 0,03 nel totale degli scambi intracomunitari di semilavorati estrusi e dello 0,16 % nella quota complessiva della Repubblica federale. Non sono disponibili dati né sulla produzione né sulla capacità di sagome e profilati standard di alluminio per l'industria edilizia nella Comunità. È noto, comunque, che l'attuale tasso di utilizzo degli impianti destinati a queste fabbricazioni è basso, data la forte retrocessione dell'industria suddetta. Il governo tedesco non ha fornito dati sulla capacità degli impianti dell'impresa destinati a questi prodotti. L'unica informazione disponibile è che l'utilizzo della capacità di produzione sulla base di un turno di lavoro è, in media annua, del 75 % circa e che nel periodo 1983-1986 la produzione ha oscillato tra 5 500 e 7 000 t. Per i prodotti di cui sopra vengono effettuati scambi all'interno della Comunità. Nel 1986 gli scambi intracomunitari di porte, finestre e di intelaiature di porte e finestre di alluminio sono stati pari a 18 225 t; la quota della Repubblica federale di Germania è stata di 3 451 t, pari al 16,2 %. L'impresa esporta il 10 % della propria produzione complessiva verso gli altri Stati membri. Il governo tedesco ha altresì comunicato che nel 1986 l'obiettivo, per quanto riguarda l'esportazione di semilavorati estrusi, era di 70 t e che per la maggior parte le esportazioni consistono in intelaiature per porte e finestre nonché in grondaie e giunti a tenuta per tetti. Le esportazioni di intelaiature e sagome standard dell'impresa in altri Stati membri ammontano a circa 780 t, pari al 4,3 % degli scambi intracomunitari di questi prodotti e al 22,6 % della quota della Repubblica federale. Allorché un aiuto finanziario statale rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti con essa negli scambi intracomunitari, queste ultime devono ritenersi pregiudicate dall'aiuto. Nel caso di specie, l'aiuto in oggetto, che attribuisce un vantaggio sostanziale all'impresa beneficiaria, era stato erogato allo scopo di consentire il rilievo della BUG-Alutechnik da parte di un grande gruppo integrato dell'alluminio, Kaiser Aluminium Europe, senza che quest'ultimo dovesse sopportare tutti i costi connessi all'operazione. L'aiuto altera pertanto la concorrenza, in quanto aumenta artificialmente la redditività dell'impresa; esso favorisce quindi quest'ultima rispetto alle concorrenti e costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1. Nel caso di specie, l'articolo 92, paragrafo 2, che tratta degli aiuti compatibili con il mercato comune, non è applicabile in quanto si tratta di un aiuto di salvataggio. L'articolo 92, paragrafo 3 elenca gli aiuti che possono essere compatibili con il mercato comune. Tale compatibilità va determinata nel contesto della Comunità considerata nel suo complesso, e non già con riferimento ad un singolo Stato membro. Per salvaguardare il corretto funzionamento del mercato comune e tenendo conto dei principi sanciti dall'articolo 3, lettera f) del trattato, le deroghe al principio stabilito dell'articolo 92, paragrafo 1, precisate nell'articolo 92, paragrafo 3, vanno interpretate in senso restrittivo allorché si tratta di esaminare un regime di aiuti o una qualsiasi sovvenzione. In particolare, le deroghe suddette possono applicarsi quando la Commissione accerti che senza l'aiuto le libere forze del mercato, da sole, non sarebbero sufficienti ad indurre l'impresa eventuale beneficiaria dell'aiuto ad adottare una linea d'azione idonea al conseguimento di uno degli obiettivi cui le deroghe in questione sono finalizzate. Nell'ipotesi in cui tali deroghe venissero applicate a casi in cui fosse impossibile la realizzazione dei suddetti obiettivi o l'aiuto non fosse necessario a tal fine, verrebbero concessi vantaggi ingiusti a determinati settori o imprese degli Stati membri, con il solo risultato di rafforzarne la situazione finanziaria, e si provocherebbero alterazioni nelle condizioni degli scambi tra Stati membri e distorsioni nella concorrenza. Il governo tedesco non è stato in grado di fornire, né la Commissione di individuare, alcun motivo per cui l'aiuto di cui trattasi potesse beneficiare di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3. Per quanto riguarda le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) a favore degli aiuti che promuovono o agevolano lo sviluppo di determinate regioni, le ipotesi di applicazione del regime di aiuti non possono beneficiare della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) perché in Germania il tenore di vita non è anormalmente basso, e non vi si registra una grave forma di sottoccupazione. Né può dirsi che l'aiuto concreti gli estremi dell'aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) perché non è subordinato ad investimenti iniziali o alla creazione di posti di lavoro, secondo quanto precisa la comunicazione del 1979 della Commissione sui principi di coordinamento dei regimi di aiuti regionali. Si aggiunga che l'impresa situata nel Land Baden-Wuerttemberg si trova a Vogt presso Ravensburg, ossia in una regione che né la Commissione né il governo federale considerano area assistita. Per quanto riguarda la deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) è evidente che l'aiuto in questione non era destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia tedesca. Un aiuto erogato a favore di un'unica società del settore dell'alluminio non è idoneo a rimediare al tipo di situazione descritta nell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b). Per quanto riguarda la deroga disposta dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) con riferimento agli «aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche », deve osservarsi che l'aiuto di 2 milioni di DM illegalmente concesso non è che una misura di salvataggio erogata ad un'impresa in amministrazione controllata allo scopo di presentare tale impresa in favorevoli condizioni finanziarie e facilitarne in tal modo l'acquisto da parte di un gruppo internazionale dell'industria dell'alluminio. Senza l'aiuto l'impresa avrebbe cessato la propria attività e non avrebbe potuto essere rilevata da detto gruppo. È opportuno qui il richiamo alla lettera indirizzata dalla Commissione agli Stati membri il 29 gennaio 1979 sulle condizioni alle quali un aiuto di salvataggio può ritenersi compatibile con il mercato comune. Gli aiuti di salvataggio, che possono essere concessi unicamente per mantenere un'impresa in attività mentre si accertano le cause delle difficoltà in cui essa si trova e se ne studiano i rimedi devono fra l'altro soddisfare le seguenti condizioni: - l'aiuto deve essere concesso in forma di garanzia di un prestito o di prestito ai normali tassi d'interesse di mercato. L'aiuto ricevuto dalla BUG-Alutechnik non possiede questi requisiti. - L'aiuto deve essere erogato soltanto per il periodo (che in genere non supera i sei mesi) necessario a predisporre le opportune e realizzabili misure di salvataggio. Nel caso di specie, l'aiuto di salvataggio, che ha assunto la forma di una erogazione a fondo perduto, non era previsto per un breve periodo e non era soggetta a rimborso. Né esso era collegato ad opportune misure di ripresa, bensì era inteso a creare le condizioni più favorevoli per il rilievo della BUG-Alutechnik da parte della società Kaiser Aluminium Europe. - L'aiuto non deve avere effetti negativi sulla situazione industriale di altri Stati membri. Nel caso di specie invece, è indubbio che BUG-Alutechnik partecipa attivamente agli scambi intracomunitari. La sua integrazione nel gruppo Kaiser, un gruppo multinazionale nel settore dell'alluminio, non ridurrà le esportazioni verso altri Stati membri. - L'aiuto deve essere notificato in anticipo alla Commissione, in singoli casi particolarmente significativi. Poiché il caso della società di cui trattasi - non si deve infatti considerare soltanto l'impresa beneficiaria ma anche l'acquirente di essa - deve ritenersi significativo, il governo tedesco non ha adempiuto all'obbligo sancito dall'articolo 93, paragrafo 3 di notificare gli aiuti in tempo utile alla Commissione in modo da consentirle di presentare le sue osservazioni e all'occorrenza avviare la procedura amministrativa prevista dall'articolo 93, paragrafo 2. L'impresa in questione opera in mercati nei quali le capacità sono ampiamente eccedenti rispetto alla domanda, e di conseguenza la concorrenza è su questi mercati estremamente aspra. Le autorità della Repubblica federale riconoscono che il mercato comunitario di prodotti finiti di alluminio destinati al settore edile, come profilati e intelaiature per porte e finestre, davanzali per finestre, grondaie e guinti a tenuta per tetti, presenta una netta eccedenza di capacità a causa del forte declino dell'industra edile. Sarebbe pertanto ingiusto concedere vantaggi finanziari all'impresa di uno Stato membro che operi in questo comparto e provocare in tal modo distorsioni della concorrenza. Anche il mercato dei semilavorati estrusi di alluminio venduti all'industria manifatturiera soffre di sovraccapacità, attualmente stimata pari al 20-25 %. Di conseguenza, poiché la società in oggetto esporta prodotti estrusi in altri Stati membri, è notevole il rischio che l'aiuto pregiudichi gli scambi fra Stati membri in misura contraria all'interesse comune. Per converso, la scomparsa dell'impresa da ambedue i mercati summenzionati avrebbe attenuato i problemi di sovraccapacità che questi mercati devono affrontare a livello comunitario. L'aiuto è stato versato alla BUG-Alutechnik che era in amministrazione controllata, ma in realtà va ad intero beneficio di Kaiser, il gruppo internazionale del settore dell'alluminio che ha acquistato l'impresa. Nella relazione annuale del 1985 della società madre - Kaiser Aluminium and Chemical Corporation - il rilievo della BUG-Alutechnik è definito come una delle recenti iniziative prese dal gruppo per penetrare nei mercati a più alto margine di profitto. È una ben nota prassi del grande gruppo internazionale dell'alluminio concentrare la propria attività soprattutto sui prodotti a più alto valore aggiunto, e i semilavorati estrusi venduti all'industria manifatturiera costituiscono in questo senso uno degli obiettivi principali. BUG-lutechnik sta appunto riorientando le proprie strutture produttive verso i semilavorati estrusi, che formano attualmente quasi il 40 % del totale della sua produzione. L'integrazione nel gruppo Kaiser e la circostanza che gli uffici vendite e i punti di distribuzione nazionali siano stati o saranno chiusi indicano che in futuro la quota delle esportazioni intracomunitarie nel totale delle vendite non diminuirà, almeno per quanto riguarda i semilavorati estrusi. Per i motivi suesposti, la Commissione non può accettare la tesi secondo cui una eventuale indicenza sugli scambi fra Stati membri sarebbe di entità minima. Occorre inoltre tener presente che per la Commissione non esiste una quota di mercato che rappresenti il livello critico al di sotto del quale sia possibile trascurare eventuali effetti distorsivi degli scambi. L'impresa esporta attualmente il 10 % della propria produzione totale in altri paesi della Comunità e, come già è stato detto, non esiste alcuna prova per cui possa ritenersi che tale quota si riduca in futuro: è presumibile anzi che si verifichi il contrario. Infine, il processo di ristrutturazione realizzato finora e programmato per il futuro deve essere valutato sotto il profilo comunitario. Nei settori in cui esistono, a livello comunitario, problemi di sovraccapacità la ristrutturazione deve comportare una riduzione della capacità fisica installata. Nel settore dell'alluminio le uniche riduzioni effettive di capacità nella fabbricazione dei prodotti finiti sono state effettuate nel 1984, prima che venisse concesso l'aiuto, e sono state seguite da un aumento della fabbricazione di semilavorati. Le chiusure di tre depositi, di un ufficio vendite e di un parco autoveicoli realizzata dopo l'erogazione dell'aiuto, non hanno avuto alcuna incidenza sulla capacità produttiva. I dati sulla produzione indicano che la capacità globale non ha subito sostanziali mutamenti fra il 1983 e il 1987, anche se il grado di utilizzo delle presse di alluminio non supera il 63 % e quello delle linee di anodizzazione il 75 %. Analizzando i parti colari degli investimenti si può concludere che la maggior parte delle spese in conto capitale è stata impiegata per concentrare la produzione e gli impianti di stoccaggio, nonché per trasformare la gamma di produzione, mentre non è concessa invece ad una riduzione della capacità. Fonti esterne riferiscono che attualmente la BUG-Alutechnik dispone a Vogt di un magazzino controllato da un elaboratore elettronico, con una capacità di stoccaggio di 2 000 t ed impianti di saldatura, taglio, foratura, fresatura, avviatura, ecc. La trasformazione delle tre presse dalla produzione di leghe di alluminio a bassa resistenza e quella di leghe ad alta resistenza, effettuata da Kaiser a Coblenza nel quadro dell'acquisto della BUG-Alutechnik, non può considerarsi tale da fornire una giustificazione complementare per l'aiuto, perché non si tratta che di una normale operazione attuata nel quadro di una strategia di diversificazione di un gruppo integrato di produzione di alluminio. Kaiser non ha ridotto il numero complessivo delle presse di estrusione, benché il comparto di semilavorati estrusi (considerando insieme le leghe a bassa resistenza e quelle ad alta resistenza) presentasse a livello comunitario problemi di sovraccapacità. In passato, gli aiuti a singole imprese di questo comparto sono stati autorizzati dalla Commissione soltanto se la capacità degli impianti veniva ridotta in misura significativa, onde contribuire a risolvere le difficoltà settoriali accertate a livello comunitario. Pur tenendo conto della trasformazione interna della produzione, che l'impresa ha compiuto passando dalle leghe a bassa resistenza a quelle ad alta resistenza, la Commissione deve rimanere coerente con il proprio orientamento settoriale complessivo. In conclusione, la ristrutturazione della BUG-Alutechnik a Vogt non ha mutato la capacità globale nel settore dei semilavorati estrusi e dei prodotti finiti di alluminio che a livello comunitario deve far fronte a gravi problemi di sovraccapacità. Altri gruppi europei del settore dell'alluminio hanno ridotto il numero delle presse di estrusione nella Comunità, onde ridimensionare l'offerta rispetto al calo della domanda. I cambiamenti introdotti da BUG-Alutechnik e da Kaiser Aluminium a Coblenza per quanto riguarda l'organizzazione, la gamma di produzione e la commercializzazione non contribuiscono in modo significativo a risolvere il problema delle eccedenze di capacità dell'industria comunitaria dell'alluminio. Di conseguenza, occorre concludere che l'aiuto alla BUG-Alutechnik non può beneficiare delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, l'aiuto in questione è illegittimo perché il governo della Repubblica federale è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'articolo 93, paragrafo 3. L'aiuto non possiede i requisiti per beneficiare di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafi 2 e 3. Deve quindi essere revocato chiedendone il rimborso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'aiuto di 2 milioni di DM, concesso in forma di sovvenzione a fondo perduto dal Land die Baden-Wuerttemberg nell'aprile 1985 a BUG-Alutechnik, impresa che fabbrica prodotti finiti e semilavorati di alluminio, e notificato tardivamente dal governo della Repubblica federale alla Commissione con lettera del 24 giugno 1985, è illegittimo in quanto erogato in violazione delle norme dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE. Tale aiuto è inoltre incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92. Articolo 2 L'aiuto in oggetto verrà revocato chiedendone il rimborso. Il governo della Repubblica federale informerà la Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, in merito alle misure adottate per conformarvisi. Articolo 3 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1987. Per la Commissione Peter SUTHERLAND Membro della Commissione (1) Raccolta 1973, pag. 813.