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Dokument 31987R4136

Regolamento (CEE) n. 4136/87 della Commissione del 9 dicembre 1987 che determina le condizioni per l' ammissione dei cavalli destinati alla macellazione nella sottovoce 0101 19 10 della nomenclatura combinata

GU L 387 del 31.12.1987., str. 60–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Pravni status dokumenta Više nije na snazi, Datum isteka: 01/01/1994; abrogato da 393R2454

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/4136/oj

31987R4136

Regolamento (CEE) n. 4136/87 della Commissione del 9 dicembre 1987 che determina le condizioni per l' ammissione dei cavalli destinati alla macellazione nella sottovoce 0101 19 10 della nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 387 del 31/12/1987 pag. 0060 - 0062


REGOLAMENTO (CEE) N. 4136/87 della Commissione

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni per l'ammissione dei cavalli destinati alla macellazione nella sottovoce 0101 19 10 della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87 (3), ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 (5), il regolamento (CEE) n. 485/79 della Commissione (6) ha determinato le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione dei cavalli destinati alla macellazione nella sottovoce 01.01 A II della tariffa doganale comune;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 485/79 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede nella sottovoce 0101 19 10 della nomenclatura combinata i cavalli destinati alla macellazione; che l'ammissione di tali cavalli in detta sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie adottate in materia; che, per l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è necessario fissare queste condizioni;

considerando che, dato che un notevole vantaggio tariffario è connesso con la macellazione dei cavalli importati, occorre prevedere in particolare:

1. che l'importatore sia obbligato ad assicurarsi che i cavalli sono macellati come pure a garantire e, occorrendo, a versare la differenza fra gli ammontari che risultano dall'applicazione dei dazi afferenti rispettivamente alle sottovoci 0101 19 90 e 0101 19 10 della nomenclatura combinata;

2. che i cavalli siano identificati in modo da poter essere seguiti senza interruzione dal momento della loro immissione in libera pratica fino alla loro macellazione;

3. che il trasporto dei cavalli fra la dogana e il mattatoio si effettui mediante mezzi di trasporto debitamente sigillati;

4. che sia fornita la prova che i cavalli sono stati macellati alle condizioni previste dal presente regolamento;

considerando che, nell'attesa di un'armonizzazione al livello comunitario delle disposizioni sanitarie in materia di cavalli destinati alla macellazione, questi ultimi praticamente non sono trasferiti da uno Stato membro all'altro; che, in queste condizioni, non appare necessario prevedere delle disposizioni speciali concernenti la spedizione di tali cavalli da uno Stato all'altro;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissione dei cavalli destinati alla macellazione nella sottovoce 0101 19 10 della nomenclatura combinata è subordinata all'applicazione degli articoli da 2 a 7.

Articolo 2

1. Al momento dell'immissione in libera pratica, ogni cavallo deve essere identificato, con soddisfazione delle autorità competenti, con un marchio chiaramente leggibile risultante dall'asportazione del pelo sulla spalla sinistra, effettuato con le forbici o altrimenti e contenente il segno «X» indicante che il cavallo è destinato alla macellazione, come pure un numero che permetta di individuare il cavallo dal momento dell'immissione in libera pratica fino al momento della sua macellazione.

La suddetta identificazione può essere fatta sia prima sia al momento dell'immissione in libera pratica dei cavalli.

2. I dati relativi al marchio sono ripresi nella dichiarazione d'immissione in libera pratica dei cavalli di cui trat-

tasi. Copia di tale dichiarazione accompagnante i cavalli deve pervenire all'autorità menzionata all'articolo 4, para-

grafo 1.

Articolo 3

1. Dopo l'adempimento delle formalità doganali relative all'immissione in libera pratica, i cavalli devono essere trasportati direttamente, mediante mezzi di trasporto debitamente sigillati dall'autorità competente, fatte salve le disposizioni nazionali relative alla rottura e alla sostituzione in caso di necessità dei sigilli, in un mattatoio riconosciuto dalle autorità competenti ed esservi macellati.

2. All'arrivo al mattatoio, la rimozione dei sigilli e lo scarico dei cavalli devono essere effettuati in presenza dell'autorità competente.

3. Tuttavia, i paragrafi 1 e 2 non si applicano quando la dogana presso cui sono adempiute le formalità previste dal paragrafo 1 si trova nel mattatoio, purché i cavalli siano presi immediatamente in carico da parte dell'autorità menzionata all'articolo 4, paragrafo 1.

Inoltre, quando la dogana presso cui sono adempiute le formalità previste al paragrafo 1 si trova in prossimità immediata del mattatoio, l'autorità competente può sostituire la piombatura con delle misure di sorveglianza adatte ad assicurare il trasporto diretto dei cavalli al mattatoio e la loro presa in carico da parte dell'autorità menzionata all'arti-

colo 4, paragrafo 1.

Articolo 4

1. La prova della macellazione dei cavalli deve essere fornita o con un certificato rilasciato dall'autorità abilitata a questo scopo o con una attestazione apposta dalla suddetta autorità sulla copia della dichiarazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, indicanti la concordanza di identità dei cavalli macellati con quelli interessati che formano oggetto della dichiarazione di immissione in libera pratica.

2. Nel termine di 18 giorni dall'immissione in libera pratica dei cavalli, la prova della macellazione deve pervenire alla dogana dove la dichiarazione di immissione in libera pratica è stata presentata, direttamente a cura dell'autorità di cui al paragrafo 1 o per il tramite dell'importatore secondo la decisione dello Stato membro.

Articolo 5

Se, all'arrivo al mattatoio il cavallo non può essere identificato o l'articolo 3 non è rispettato, l'autorità competente ne

informa immediatamente la dogana competente che prende le misure necessarie.

Articolo 6

1. L'importatore è obbligato a:

a) assicurarsi che i cavalli siano macellati alle condizioni previste nel presente regolamento;

b) fornire una garanzia, la cui forma è definita dalle autorità competenti, che copra la differenza tra gli ammontari che risultano dall'applicazione, alla data di accettazione da parte delle autorità competenti della dichiarazione di immissione in libera pratica dei cavalli, dei dazi afferenti rispettivamente alle sottovoci 0101 19 90 e 0101 19 10 della nomenclatura combinata;

c) versare la differenza di cui alla lettera b), qualora le condizioni previste dal presente regolamento non siano state rispettate, salvo se, secondo il parere delle autorità competenti, non sia configurabile la frode;

d) su domanda delle autorità competenti, permettere l'ispezione dei libri e dei documenti, nonché della contabilità riferentesi ai cavalli di cui trattasi;

e) consentire tutte le altre misure di controllo che le autorità competenti ritenessero opportune al fine dell'accertamento dell'effettiva macellazione dei cavalli.

2. La garanzia viene immediatamente svincolata dopo che è stata fornita la prova che la macellazione è intervenuta nelle condizioni previste dal presente regolamento ovvero dopo il pagamento della differenza di cui alla lettera b) del paragrafo 1.

Articolo 7

Per l'applicazione del presente regolamento i paesi dell'unione economica del Benelux sono considerati como un unico Stato membro.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 485/79 è abrogato.

Articolo 9

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure da essi adottate a livello dell'amministrazione centrale per l'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli Stati membri.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

SPA:L888UMBI15.94

FF: 8UI0; SETUP: 01; Hoehe: 1216 mm; 190 Zeilen; 9409 Zeichen;

Bediener: MARK Pr.: B;

Kunde: ................................

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

(3) GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.

(4) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

(5) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

(6) GU n. L 64 del 14. 3. 1979, pag. 49.

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