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Document 31987R4131

Regolamento (CEE) n. 4131/87 della Commissione del 9 dicembre 1987 che determina le condizioni di ammissione dei vini di Porto, di Madera, di Xeres, del moscatello di Setúbal e del vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) nelle sottovoci 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 e 2204 29 55 della nomenclatura combinata

GU L 387 del 31.12.1987, p. 22–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogato da 393R2454

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/4131/oj

31987R4131

Regolamento (CEE) n. 4131/87 della Commissione del 9 dicembre 1987 che determina le condizioni di ammissione dei vini di Porto, di Madera, di Xeres, del moscatello di Setúbal e del vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) nelle sottovoci 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 e 2204 29 55 della nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 387 del 31/12/1987 pag. 0022 - 0035


REGOLAMENTO (CEE) N. 4131/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni di ammissione dei vini di Porto, di Madera, di Xeres, del moscatello di Setúbal e del vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) nelle sottovoci 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 e 2204 29 55 della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e

statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare

l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)

n. 3529/87 (3), ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 (5) il regolamento (CEE) n. 1120/75 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3391/83 (7), ha determinato le condizioni di ammissione dei vini di Porto, di Madera, di Xeres, del moscatello di Setúbal e del vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) nelle sottovoci 22.05 C III a) 1, 20.05 C III b) 1 e 20.05 C III b) 2 come pure 20.05 C IV a) 1, 20.05 C IV b) 1 e 20.05 C IV b) 2 della tariffa doganale comune;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE)

n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 1120/75 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica; che per le stesse ragioni, conviene far figurare nel nuovo testo anche le modifiche intervenute fino ad oggi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede:

- i vini di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) e il moscatello di Setúbal alle sottovoci

2204 21 41 e 2204 21 51,

- il vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) nelle sottovoci 2204 29 45 e 2204 29 55,

- i vini di porto, di Madera, di Xeres, e il moscatello di Setubal nelle sottovoci 2204 29 41 e 2204 29 51,

della nomenclatura combinata;

considerando che l'ammissione in dette sottovoci è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate in materia; che per assicurare un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, sono necessarie delle disposizioni per fissare tali condizioni;

considerando che l'identificazione dei vini precitati presenta talune difficoltà; che tale identificazione può essere facilitata considerevolmente se gli esportatori forniscono l'assicurazione che la merce esportata è conforme alla designazione del prodotto in questione; che è pertanto opportuno che un prodotto per poter essere ammesso nelle sottovoci sopra specificate sia accompagnato da un certificato di denominazione di origine il quale, essendo rilasciato da un organismo che agisce sotto la responsabilità del paese esportatore, fornisca tale assicurazione;

considerando che è opportuno determinare il modello del certificato in questione, nonché le condizioni del suo impiego; che, d'altronde, occorre prevedere disposizioni che permettano alla Comunità di controllarne le condizioni di rilascio e di premunirsi contro falsificazioni; che è pertanto necessario che l'organismo emittente assuma determinati impegni;

considerando che il certificato di autenticità deve essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità, come pure, se del caso, in una lingua ufficiale del paese d'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissione dei vini di Porto, di Madera, di Xeres, del moscatello di Setúbal e del vino di Tokay (Aszu e Szamo-

rodni) nelle sottovoci 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 e 2204 29 55 della nomenclatura combinata è subordinata alla presentazione di un certificato di denominazione di origine rispondente alle esigenze definite nel presente regolamento.

Articolo 2

1. I certificati sono redatti secondo le indicazioni della tabella seguente su modelli conformi a quelli figuranti negli allegati da I a V del presente regolamento:

>SPAZIO PER TABELLA>

I certificati sono stampati e redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità come pure, all'occorrenza, in una lingua ufficiale del paese di esportazione.

Le autorità doganali dello Stato membro in cui i prodotti sono presentati possono esigere la traduzione del certificato.

2. La carta da utilizzare è una carta di colore bianco non contenente pasta meccanica, collata per scrittura e pesante non meno di 55 e non più di 65 g per metro quadrato. La parte anteriore del certificato porta impresso un fondo arabescato di colore rosa che fa apparire qualsiasi falsificazione compiuta con mezzi meccanici o chimici.

3. Il formato dei certificati è di 210 × 297 mm. I bordi dei certificati possono comportare motivi decorativi su una fascia esterna della larghezza massima di 13 mm.

4. Ogni certificato è contraddistinto da un numero di ordine attribuito dall'organismo emittente.

Articolo 3

I certificati sono compilati a macchina o a mano. In questo ultimo caso essi devono essere compilati a stampatello con inchiostro.

Articolo 4

I certificati devono essere presentati alle autorità doganali dello Stato membro importatore nel termine di tre mesi dalla

data del rilascio, contestualmente alla merce cui si riferiscono.

Articolo 5

1. Il certificato è valido soltanto se debitamente vidimato da un organismo emittente figurante nell'elenco di cui all'allegato IV.

2. Il certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo.

Articolo 6

1. Un organismo emittente può figurare nell'elenco soltanto se:

a) è riconosciuto come tale dal paese di esportazione;

b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati;

c) si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere l'accertamento delle indicazioni contenute nei certificati.

2. L'elenco è rivisto allorché non è più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o quando un organismo emittente non adempie ad uno degli obblighi assunti.

Articolo 7

Le fatture presentate a corredo della dichiarazione o delle dichiarazioni d'immissione in libera pratica devono recare il numero o i numeri di serie dei relativi certificati.

Articolo 8

I paesi figuranti nell'allegato VI comunicano alla Commissione i facsimili delle impronte dei timbri utilizzati dal(dai) loro organismo(i) emittente(i). La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 1120/75 è abrogato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1988.

Tuttavia, fino al 31 dicembre 1988, i vini sopraindicati sono ammessi nelle sottovoci indicate nell'articolo 1 anche su presentazione del certificato conforme al modello utilizzato fino al 31 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

SPA:L888UMBI05.95

FF: 8UI0; SETUP: 01; Hoehe: 1179 mm; 202 Zeilen; 8675 Zeichen;

Bediener: MARK Pr.: B;

Kunde: ................................

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

(3) GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.

(4) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

(5) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

(6) GU n. L 111 del 30. 4. 1975, pag. 19.

(7) GU n. L 336 dell'1. 12. 1983, pag. 55.

ALLEGATO I

1. Esportatore (Nome e indirizzo completo)

2. Destinatario (Nome e indirizzo completo)

4. Mezzo di trasporto

5. Luogo di sbarco

CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE

VINO DI PORTO

N.ORIGINALE

3. ORGANISMO EMITTENTE

Ministério da Economia

Secretaria de Estado do Comércio

Instituto do vinho do Porto

Porto

NOTE

6. Marca e numero - Quantità e natura dei colli

7. Massa lorda (kg)

8. Litri

9. Litri (in lettere)

10. VISTO DELL'ORGANISMO EMITTENTE

Si certifica che il vino descritto nel presente certificato è un vino prodotto nella regione delimitata dei vini generosi del Duero e considerato, secondo la legge portoghese, come autentico VINO DI PORTO.

Tale vino risponde alla definizione di vino liquoroso prevista nella nota complementare 4 lettera c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata della Comunità economica europea.

Luoge e data: Firma: Timbro:

11. RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DEL PAESE DI DESTINAZIONE

SPA:L888FORI25.96

FF: 8LIT; SETUP: 01; Hoehe: 777 mm; 27 Zeilen; 956 Zeichen;

Bediener: MARK Pr.: B;

Kunde: 40644 L 888

ALLEGATO II

1. Esportatore (Nome e indirizzo completo)

2. Destinatario (Nome e indirizzo completo)

4. Mezzo di trasporto

5. Luogo di sbarco

CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE

VINO DI MADERA

N.ORIGINALE

3. ORGANISMO EMITTENTE

Ministério da Economia

Junta nacional do vinho

Delegacão na Região Vinicola da Madeira

Funchal

NOTE

6. Marca e numero - Quantità e natura dei colli

7. Massa lorda (kg)

8. Litri

9. Litri (in lettere)

10. VISTO DELL'ORGANISMO EMITTENTE

Si certifica che il vino descritto nel presente certificato è un vino generoso prodotto nella regione delimitata del vino di Madera e considerato, secondo la legge portoghese, come autentico VINO DI MADERA.Tale vino risponde alla definizione di vino liquoroso prevista nella nota complementare 4, lettera c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata della Comunità economica europea.

Luogo e data: Firma: Timbro:

11. RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DEL PAESE DI DESTINAZIONE

SPA:L888FORI27.96

FF: 8LIT; SETUP: 01; Hoehe: 777 mm; 27 Zeilen; 964 Zeichen;

Bediener: MARK Pr.: B;

Kunde: 40644 L 888

ALLEGATO III

1. Esportatore (Nome e indirizzo completo)

2. Destinatario (Nome e indirizzo completo)

4. Mezzo di trasporto

5. Luogo di sbarco

CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE

VINO DI XERES

N.ORIGINALE

3. ORGANISMO EMITTENTE

Consejo Regulador de la Denominación de origen

Jerez-Xérès-Sherry

Jerez de la Frontera

NOTE

6. Marca e numero - Quantità e natura dei colli

7. Massa lorda (kg)

8. Litri

9. Litri (in lettere)

10. VISTO DELL'ORGANISMO EMITTENTE

Si certifica che il vino descritto nel presente certificato è un vino prodotto nella zona di Jerez (Xérès) ed è riconosciuto, secondo la legge spagnola, come avente diritto alla denominazione di origine «JEREZ-XERES-SHERRY».

L'alcole aggiunto a questo vino è alcole di origine vinica.

Luogo e data: Firma: Timbro:

11. RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DEL PAESE DI DESTINAZIONE

SPA:L888FORI29.96

FF: 8LIT; SETUP: 01; Hoehe: 777 mm; 25 Zeilen; 859 Zeichen;

Bediener: MARK Pr.: B;

Kunde: 40644 L 888

ALLEGATO IV

1. Esportatore (Nome e indirizzo completo)

2. Destinatario (Nome e indirizzo completo)

4. Mezzo di trasporto

5. Luogo di sbarco

CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE

MOSCATELLO DI SETÚBAL

N.ORIGINALE

3. ORGANISMO EMITTENTE

Ministério da Economia

Junta nacional do vinho

Delegação en Azeitão

Azeitão

NOTE

6. Marca e numero - Quantità e natura dei colli

7. Massa lorda (kg)

8. Litri

9. Litri (in lettere)

10. VISTO DELL'ORGANISMO EMITTENTE

Si certifica che il vino descritto nel presente certificato è un vino prodotto nella regione delimitata del moscatello di Setúbal e considerato, secondo la legge portoghese, come autentico MOSCATELLO DI SETÚBAL.

Tale vino risponde alla definizione di vino liquoroso prevista nella nota complementare 4, lettera c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata della Comunità economica europea.

Luogo e data: Firma: Timbro:

11. RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DEL PAESE DI DESTINAZIONE

SPA:L888FORI31.96

FF: 8LIT; SETUP: 01; Hoehe: 777 mm; 27 Zeilen; 963 Zeichen;

Bediener: MARK Pr.: B;

Kunde: 40644 L 888

ALLEGATO VI

>SPAZIO PER TABELLA>

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