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Document 31987R3808

    Regolamento (CEE) n. 3808/87 del Consiglio del 15 dicembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

    GU L 357 del 19.12.1987, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3808/oj

    31987R3808

    Regolamento (CEE) n. 3808/87 del Consiglio del 15 dicembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

    Gazzetta ufficiale n. L 357 del 19/12/1987 pag. 0012 - 0012


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3808/87 DEL CONSIGLIO

    del 15 dicembre 1987

    che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 (5), prevede il pagamento di restituzioni all'esportazione dei cereali esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato B di detto regolamento.

    considerando che il rapido sviluppo della ricerca e più specialmente della biotecnologia conduce allo sviluppo di nuovi prodotti o all'utilizzazione di nuovi processi di fabbricazione che utilizzano materie prime agricole di sostituzione; che, per consentire agli operatori della Comunità di partecipare alla commercializzazione di questi nuovi prodotti sul mercato mondiale o di ricorrere a questi nuovi processi a fini d'esportazione, è opportuno prevedere la possibilità di modificare l'elenco di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 secondo una procedura semplificata ed efficace,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 16, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è sostituito dal testo seguente:

    « 6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26. La modifica dell'allegato B è effettuata secondo la stessa procedura. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1987.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    L. GAMMELGAARD

    (1) GU n. C 286 del 24. 10. 1987, pag. 10.

    (2) Parere reso il 20 novembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) Parere reso il 18 novembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    (5) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

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