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Document 31987R3616

Regolamento (CEE) n. 3616/87 della Commissione del 1° dicembre 1987 relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

GU L 340 del 2.12.1987, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3616/oj

31987R3616

Regolamento (CEE) n. 3616/87 della Commissione del 1° dicembre 1987 relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

Gazzetta ufficiale n. L 340 del 02/12/1987 pag. 0024 - 0024


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3616/87 DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 1987

relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4034/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1987 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3545/87 (3), prevede dei contingenti di spratto per il 1987;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva sogetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di spratto nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE) e IV (zona CE) da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato per il 1987,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di spratto nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE) e IV (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 1987.

La pesca dello spratto nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE) a IV (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 1987.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 39.

(3) GU n. L 337 del 27. 11. 1987, pag. 7.

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