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Document 31987R3545

    Regolamento (CEE) n. 3545/87 del Consiglio del 23 novembre 1987 recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 4034/86 che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1987 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile

    GU L 337 del 27.11.1987, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3545/oj

    31987R3545

    Regolamento (CEE) n. 3545/87 del Consiglio del 23 novembre 1987 recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 4034/86 che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1987 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile

    Gazzetta ufficiale n. L 337 del 27/11/1987 pag. 0007 - 0008


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3545/87 DEL CONSIGLIO

    del 23 novembre 1987

    recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 4034/86 che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1987 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare il totale delle catture ammissibile (TAC) per le popolazioni o gruppi di popolazioni, la parte disponibile per la Comunità, nonché le condizioni specifiche secondo cui devono essere effettuate le catture; che a norma dell'articolo 4 dello stesso regolamento la parte disponibile per la Comunità deve essere ripartita tra gli Stati membri;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 4034/86 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2999/87 (3), fissa per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche il totale delle catture ammissibile per il 1987 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile;

    considerando che, secondo i pareri scientifici, il TAC per la passera di mare nelle zone CIEM VII f e g (Canale di Bristol e Sud-Est Irlanda) può essere riveduto in funzione del tasso di cattura constatato nel 1987 rispetto al 1986; che il tasso di cattura è nel 1987 più elevato di quello del 1986 e, di conseguenza, che il TAC può essere aumentato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I dati relativi alla passera di mare nella zona CIEM VII f e g e figuranti negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 4034/86 sono sostituiti dai dati figuranti rispettivamente negli allegati I e II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1987.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    U. ELLEMANN-JENSEN

    (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

    (2) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 39.

    (3) GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 2.

    ALLEGATO I

    TAC previsti per il 1987 per popolazione e per zona - Parti disponibili per la Comunità

    1.2.3.4 // // // // // Specie // Zona // TAC 1987 (in tonnellate) // Parti disponibili per la Comunità per il 1987 (in tonnellate) // // // // // Passera di mare // VII f, g // 2 000 // 2 000 // // // //

    ALLEGATO II

    1,3.4.5 // // // // Riserva // Stato membro // Contingente 1987 (in tonellate) // // 1.2.3.4.5 // Specie // Regione geografica // Zona // // // // // // // // Passera di mare // Canale di Bristol, sud-est Irlanda // VII f, g // Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Disponibile per gli Stati membri // 495 895 140 470 // // // // Totale CEE // 2 000 // // // // //

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