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Document 31987R3514

    Regolamento (CEE) n. 3514/87 della Commissione del 23 novembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2184/87 per quanto concerne la tassa di compensazione applicabile qualora il prezzo minimo all' importazione per le uve secche non sia rispettato

    GU L 334 del 24.11.1987, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3514/oj

    31987R3514

    Regolamento (CEE) n. 3514/87 della Commissione del 23 novembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2184/87 per quanto concerne la tassa di compensazione applicabile qualora il prezzo minimo all' importazione per le uve secche non sia rispettato

    Gazzetta ufficiale n. L 334 del 24/11/1987 pag. 0016 - 0016


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3514/87 DELLA COMMISSIONE

    del 23 novembre 1987

    che modifica il regolamento (CEE) n. 2184/87 per quanto concerne la tassa di compensazione applicabile qualora il prezzo minimo all'importazione per le uve secche non sia rispettato

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

    visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/87 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2184/87 della Commissione (3) fissa la tassa di compensazione applicabile qualora il prezzo minimo all'importazione per le uve secche non sia rispettato;

    considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2089/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, che stabilisce le norme generali relative al regime di prezzo minimo all'importazione per le uve secche (4), l'importo massimo della tassa di compensazione è determinato sulla base del prezzo più favorevole applicato sul mercato mondiale, per quantitativi rilevanti, dai paesi terzi più rappresentativi; che sulla base dei prezzi attualmente noti applicati sul mercato mondiale, l'importo massimo della tassa di compensazione in vigore dovrebbe essere modificato;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La tassa di compensazione che figura nella terza colonna dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2184/87 è modificata come segue:

    a) per quanto concerne le uve secche di Corinto della sottovoce 08.04 B I a) o B II a) della tariffa doganale comune, gli importi 217,57 e 104,52 sono sostituiti rispettivamente dagli importi 307,52 e 194,47;

    b) per quanto concerne le uve secche delle sottovoci 08.04 B I b) o B II b) della tariffa doganale comune, gli importi 264,37 e 146,10 sono sostituiti rispettivamente dagli importi 354,32 e 236,05.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1987.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

    (2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 32.

    (3) GU n. L 203 del 24. 7. 1987, pag. 16.

    (4) GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 10.

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