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Document 31987R3384
Commission Regulation (EEC) No 3384/87 of 11 November 1987 re-establishing the levying of customs duties on oxalic acid and its salts and esters, falling within subheading 29.15 A I of the Common Customs Tariff, originating in South Korea, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3924/86 apply
Regolamento (CEE) n. 3384/87 della Commissione dell' 11 novembre 1987 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all' acido ossalico, suoi sali e suoi esteri, della sottovoce 29.15 A I della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio
Regolamento (CEE) n. 3384/87 della Commissione dell' 11 novembre 1987 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all' acido ossalico, suoi sali e suoi esteri, della sottovoce 29.15 A I della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio
GU L 322 del 12.11.1987, p. 11–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987
Regolamento (CEE) n. 3384/87 della Commissione dell' 11 novembre 1987 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all' acido ossalico, suoi sali e suoi esteri, della sottovoce 29.15 A I della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 322 del 12/11/1987 pag. 0011 - 0011
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3384/87 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 1987 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido ossalico, suoi salie e suoi esteri, della sottovoce 29.15 A I della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffaria previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 15, considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del regolamento (CEE) n. 3924/86, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che, per l'acido ossalico, suoi sali e suoi esteri della sottovoce 29.15 A I della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 170 000 ECU; che in data 2 novembre 1987 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Corea del Sud hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Corea del Sud, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 15 novembre 1987 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3924/86, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud: 1.2.3 // // // // Numero d'ordine // Numero della tariffa doganale comune e codice Nimexe // Designazione delle merci // // // // 10.0190 // 29.15 A I (29.15-11) // Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri // // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1987. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 1.