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Document 31987R3371

    Regolamento (CEE) n. 3371/87 della Commissione del 9 novembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2681/84 che accetta un' impegno offerto nell' ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di pentaeritritolo originario della Svezia

    GU L 321 del 11.11.1987, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/11/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3371/oj

    31987R3371

    Regolamento (CEE) n. 3371/87 della Commissione del 9 novembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2681/84 che accetta un' impegno offerto nell' ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di pentaeritritolo originario della Svezia

    Gazzetta ufficiale n. L 321 del 11/11/1987 pag. 0012 - 0012


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3371/87 DELLA COMMISSIONE

    del 9 novembre 1987

    che modifica il regolamento (CEE) n. 2681/84 che accetta un'impegno offerto nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di pentaeritritolo originario della Svezia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87 (2), in particolare gli articoli 10 e 11,

    previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito a norma del regolamento suddetto,

    considerando quanto segue:

    Nel marzo 1984 la Commissione ha avviato una procedura antidumping relativa alle importazioni di pentaeritritolo originario della Svezia (3). Nel settembre 1984 è stato accettato un impegno sui prezzi offerto dall'esportatore svedese con regolamento (CEE) n. 2681/84 della Commissione (4). Alla fine del 1986 la società Perstorp Sweden ha chiesto un riesame dell'impegno sui prezzi in vigore nei confronti delle esportazioni di pentaeritritolo nella Comunità, presentando elementi di prova di una modifica delle circostanze ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2176/84.

    La Perstorp Sweden ha affermato che, dopo l'accettazione dell'impegno, il costo di produzione dei prodotti in esame è nettamente diminuito. Dato che l'impegno sui prezzi si basava sul prezzo di mercato necessario affinché i produttori comunitari potessero compensare tutti i costi e realizzare un adeguato profitto, la Perstorp ha affermato che tale prezzo di mercato dovrebbe essere ridotto per corrispondere ai costi effettivamente sostenuti.

    La Perstorp Sweden non ha contestato i margini di dumping accertati nella precedente procedura, né ha chiesto un riesame di questi ultimi. La domanda di riesame riguardava esclusivamente le conclusioni dell'inchiesta in materia di pregiudizio.

    La Commissione ha quindi effettuato un riesame dell'entità del pregiudizio, su cui si basava l'impegno offerto dall'esportatore interessato, senza riaprire l'inchiesta in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2176/84.

    In base all'evoluzione verificatasi nel secondo semestre del 1986, è stato accertato che l'andamento dei costi giustifica una modifica dell'entità del pregiudizio accertato e, di conseguenza, un adeguamento dell'impegno. Dopo la conclusione dell'inchiesta l'esportatore svedese è stato informato in merito alle principali conclusioni ed ha espresso le sue osservazioni. Nell'agosto 1987 la Perstorp ha offerto un nuovo impegno sui prezzi relativo alle esportazioni di pentaeritritolo nella Comunità.

    L'impegno offerto è considerato accettabile dalla Commissione, in quanto riflette gli effettivi costi di produzione dell'industria comunitaria, tenendo conto di un adeguato margine di profitto ed è quindi sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

    Il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni in merito,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È accettato l'impegno offerto dalla società Perstorp AB, Perstorp, Svezia, nell'ambito del riesame della procedura antidumping relativa alle importazioni di pentaeritritolo originario della Svezia, di cui alla sottovoce ex 29.04 C I della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 29.04-66.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1987.

    Per la Commissione

    Willy DE CLERCQ

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

    (2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.

    (3) GU n. C 72 del 13. 3. 1984, pag. 2.

    (4) GU n. L 254 del 22. 9. 1984, pag. 5.

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