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Document 31987R3115

    Regolamento (CEE) n. 3115/87 della Commissione del 19 ottobre 1987 che prevede disposizioni speciali relative alla commercializzazione dell' olio d' oliva

    GU L 295 del 20.10.1987, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3115/oj

    31987R3115

    Regolamento (CEE) n. 3115/87 della Commissione del 19 ottobre 1987 che prevede disposizioni speciali relative alla commercializzazione dell' olio d' oliva

    Gazzetta ufficiale n. L 295 del 20/10/1987 pag. 0010 - 0010


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3115/87 DELLA COMMISSIONE

    del 19 ottobre 1987

    che prevede disposizioni speciali relative alla commercializzazione dell'olio d'oliva

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1915/87 modifica le denominazioni e le definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva a decorrere dal 1o novembre 1987; che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3788/85 (4), possono beneficiare dell'aiuto al consumo solo gli oli rispondenti a determinate definizioni;

    considerando che l'articolo 35, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE prevede che gli Stati membri possano autorizzare, per un periodo limitato, l'impiego delle denominazioni e delle definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva che essi già riconoscono per la commercializzazione di tali prodotti; che per poter mettere a punto le modalità necessarie per una corretta gestione del regime dell'aiuto al consumo, alla luce anche delle ripercussioni sugli scambi di un'eventuale adozione, da parte degli Stati membri, di disposizioni derogative, è indispensabile poter disporre in tempo utile delle informazioni necessarie;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli Stati membri che in applicazione dell'articolo 35, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE intendano autorizzare, dopo il 1o novembre 1987, l'uso di denominazioni e di definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva già riconosciute ai fini della commercializzazione di tali prodotti, sono tenuti ad informarne la Commissione entro e non oltre il 31 ottobre 1987. In tal caso essi devono altresì comunicare non appena adottate le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia di commercializzazione di tali prodotti.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1987.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

    (2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.

    (3) GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 12.

    (4) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 1.

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