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Document 31987R2889

    Regolamento (CEE) n. 2889/87 della Commissione del 28 settembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 3540/85 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

    GU L 275 del 29.9.1987, p. 23–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2889/oj

    31987R2889

    Regolamento (CEE) n. 2889/87 della Commissione del 28 settembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 3540/85 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

    Gazzetta ufficiale n. L 275 del 29/09/1987 pag. 0023 - 0026
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 24 pag. 0134
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 24 pag. 0134


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2889/87 DELLA COMMISSIONE

    del 28 settembre 1987

    che modifica il regolamento (CEE) n. 3540/85 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3127/86 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

    visto il regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1958/87 (4), in particolare l'articolo 12 bis, paragrafo 4,

    visto il regolamento (CEE) n. 1958/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2036/83 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, in particolare l'articolo 2,

    considerando che l'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 prevede l'applicazione di importi differenziali agli importi dell'aiuto per i prodotti in questione; che in proposito è necessario ricorrere alla franchigia prevista dall'articolo 12 bis, paragrafo 2 dello stesso regolamento;

    considerando che occorre definire le modalità di calcolo degli importi differenziali e adeguare in conformità il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2137/87 (6); che le modalità di calcolo devono tener conto del coefficiente correttore di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (8), nonché delle peculiarità del mercato, in particolare delle diverse utilizzazioni dei prodotti considerati;

    considerando che, in seguito all'introduzione del regime degli importi differenziali, l'entità dell'aiuto da versare in moneta nazionale varia a seconda dello Stato membro in cui i prodotti vengono raccolti e utilizzati; che occorre quindi prevedere un regime di controllo degli scambi intracomunitari e utilizzare a tale scopo l'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni d'applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2823/87 (10); che detto esemplare di controllo deve essere accompagnato dalla costituzione di una cauzione alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1181/87 (12); che, per garantire il controllo amministrativo del diritto all'aiuto, è opportuno modificare in conseguenza l'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3540/85;

    considerando che, per facilitare la transizione dal regime in vigore a quello previsto dal presente regolamento, è necessario prevedere misure transitorie;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 3540/85 è modificato nel modo seguente:

    1. All'articolo 17, paragrafo 2, è aggiunto il trattino seguente:

    « - la designazione dello Stato membro in cui sono stati raccolti i prodotti ».

    2. È inserito il seguente articolo 26 bis:

    « Articolo 26 bis

    1. L'aiuto lorodo in ECU risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 viene convertito - previa applicazione dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis dal regolamento (CEE) n. 2036/82 - in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro.

    L'importo differenziale per i piselli, le fave e le favette è pari al coefficiente correttore di cui al paragrafo 2, valido per la moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti, moltiplicato per il 94 % del prezzo d'obiettivo diminuito dell'aiuto.

    L'importo differenziale per i lupini dolci è calcolato secondo le modalità esposte al secondo comma, sotituendo il prezzo d'obiettivo di piselli, fave e favette con il prezzo minimo dei lupini dolci, maggiorato del divario tra il prezzo d'obiettivo e il prezzo minimo dei piselli.

    Tuttavia, nel caso dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, all'importo differenziale, calcolato a norma del secondo comma per i piselli, le fave e le favette ed a norma del terzo comma per i lupini dolci, viene applicata una correzione che tiene conto dell'incidenza sull'aiuto del prezzo dell'orzo nelle monete degli Stati membri in cui i prodotti sono raccolti e utilizzati. Il prezzo d'intervento dell'orzo da prendere in considerazione è quello valido negli Stati membri, esclusa la Spagna, all'inizio della sua campagna di commercializzazione e la percentuale per cui è moltiplicato questo prezzo è del 55 % per i piselli, le fave e le favette e del 40 % per i lupini dolci.

    Qualora l'applicazione dell'importo differenziale all'importo dell'aiuto si traduca in un aiuto finale di entità negativa, non viene concesso alcun aiuto.

    2. Il coefficiente correttore è pari allo scarto monetario di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a) o, se del caso, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2036/82.

    Tuttavia, al coefficiente correttore si applica una franchigia di cinque punti.

    3. I tassi di cambio in contanti di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2036/82 sono derivati dai corsi dell'ECU stabiliti dalla Commissione giorno per giorno espressi nelle diverse monete e che sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficlale delle Comunità europee. Il periodo durante il quale vengono rilevati i tassi di cambio in contanti va dal mercoledì di una determinata settimana al martedì della settimana successiva, che è quella che precede la data di fissazione dell'aiuto.

    4. Qualora l'importo dell'aiuto venga fissato in anticipo, all'importo dell'aiuto a termine si applica un importo differenziale calcolato a norma dei paragrafi 1 e 2.

    Tuttavia, detto importo differenziale a termine viene, se del caso, ritoccato per tener conto del coefficiente correttore di cui all'articolo 25, nonché del prezzo minimo, del prezzo limite per l'intervento, del prezzo d'obiettivo e del prezzo d'intervento dell'orzo di cui al paragrafo 1, quarto comma, validi nel mese dell'identificazione.

    5. Se i prodotti sono raccolti in uno Stato membro e utilizzati in un altro Stato membro, l'importo dell'aiuto da concedere corrisponde all'importo dell'aiuto finale espresso nella moneta dello Stato membro produttore, convertito nella moneta dello Stato membro di utilizzazione con il tasso di cambio bileratale di cui al paragrafo 6, valido il giorno dell'identificazione o, se del caso, il giorno in cui è stata presentata la domanda del certificato di fissazione anticipata dell'aiuto.

    6. Il tasso di cambio bilaterale da utilizzare nel caso contemplato al paragrafo 5:

    - per le monete degli Stati membri che mantengono le rispettive monete, fra loro, entro un divario istantaneo massimo del 2,25 % è derivato dal tasso centrale;

    - per le altre monete, è derivato dalla media dei tassi risultanti dal rapporto fra i tassi d cambio medi in contanti della moneta in causa rispetto a ciascuna delle monete degli Stati membri di cui al primo trattino, constatati durante il periodo citato al paragrafo 3, e il tasso centrale di ciascuna di tali monete.

    7. Gli importi differenziali vengono fissati contemporaneamente all'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1431/82; immediatamente dopo averli fissati, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L:

    - l'importo dell'aiuto lordo, in ECU, da concedere per 100 kg di prodotti;

    - l'importo, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti, che risulta dalla conversione in moneta nazionale dell'aiuto lordo, previa applicazione a quest'ultimo dell'importo differenziale calcolato a norma del paragrafo 1, secondo comma, per i piselli, le fave e le favette, od a norma del paragrafo 1, terzo comma, per i lupini dolci;

    - se del caso, l'importo, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti, della correzione dei casi al paragrafo 1, quarto comma;

    - i tassi di cambio dell'ECU, menzionati al paragrafo 6, espressi nelle monete nazionali ».

    3. È inserito il seguente articolo 31 bis:

    « Articolo 31 bis

    1. Allorché i piselli, le fave, le favette o i lupini dolci raccolti nella Comunità, esclusi tra questi i prodotti:

    - riconosciuti come sementi dalla legislazione dello Stato membro d'origine,

    oppure

    - effettivamente utilizzati ai sensi dell'articolo 9, lettere b) e d), primo trattino, formano oggetto di scambi intracomunitari, viene compilato nello Stato membro di raccolta dei prodotti, un esemplare di controllo del tipo indicato all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 223/77, recante nella casella 41, oltre alla designazione delle merci, una delle diciture seguenti:

    - cosechado en . . .

    - hoestet i . . .

    - geerntet in . . .

    - sygkomistheí sto . . .

    - harvestet in . . .

    - récolté en . . .

    - raccolto in . . .

    - geoogst in . . .

    - colhido em . . .

    2. Tra le indicazioni speciali dell'esemplare di controllo devono essere compilate:

    a) la rubrica 103,

    b) la rubrica 104, cancellando l'indicazione superflua e aggiungendo una delle diciture seguenti:

    - Destinado a ser utilizado con arreglo al artículo 9 del Reglamento (CEE) no 3540/85 o a ser exportado hacia terceros países

    - Bestemt til anvendelse som omhandlet i artikel 9 i forordning (EOEF) nr. 3540/85 eller til udfoersel til tredjelande

    - Bestimmt zur Verwendung nach Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 3540/85 oder zur Ausfuhr nach Drittlaendern

    - Proorízetai na chrisimopoiitheí katá tin énnoia toy árthroy 9 toy kanonismoý (EOK) arith. 3540/85 í na exachtheí pros trítes chóres

    - To be used as defined in Article 9 of Regulation (EEC) No 3540/85 or to be exported from the Community to third countries

    - Destiné à être utilisé au sens de l'article 9 du règlement (CEE) no 3540/85 ou à être exporté vers les pays tiers

    - Destinato ad essere utilizzato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3540/85 o ad essere esportato verso i paesi terzi

    - Bestemd voor gebruik in de zin van artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 3540/85 of voor uitvoer naar derde landen

    - Destinado a ser utilizado de acordo com o estipulado no artigo 9º do regulamento (CEE) nº 3540/85, ou a ser exportado para um pais terceiro.

    La casella « controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione » che figura sul retro dell'esemplare di controllo deve inoltre recare, nella rubrica « Osservazioni », l'indicazione del peso netto constatato del prodotto controllato.

    3. Ai fini della concessione dell'aiuto finale e sempreché sia necessario, l'autorità che ha controllato la destinazione dei prodotti oggetto di scambi intracomunitari trasmette copia o fotocopia dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 223/77 all'organismo incaricato della concessione di tali aiuti.

    4. La compilazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 223/77 è accompagnata dal deposito di una cauzione di 4 ECU per 100 chilogrammi netti, per garantire il rispetto dell'obbligo di assegnare ai rispettivi prodotti una delle destinazioni previste al paragrafo 2.

    L'esigenza principale di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 è la presentazione della prova che l'obbligo menzionato al primo comma è stato adempiuto. Tale prova può essere fornita soltanto dalla presentazione dell'esemplare di controllo, compilati conformemente al paragrafo 2, per un quantitativo pari almeno al 98 % del quantitativo ivi indicato nella casella 103.

    Qualora l'esigenza principale sia soddisfatta per un quantitativo che superi di oltre il 2 % il quantitativo indicato nella casella 103 dell'esemplare di controllo, il quantitativo eccedente è da considerarsi importato da paesi terzi.

    La prova del rispetto dell'esigenza principale deve essere fornita entro un termine massimo di dodici mesi a decorrere dal mese successivo a quello in cui è stata depositata la cauzione ».

    Articolo 2

    Fino al 31 dicembre 1987, per determinare l'importo dell'aiuto da pagare all'utilizzatore si può considerare che lo Stato membro dove i prodotti sono stati raccolti sia quello che ha rilasciato il certificato d'acquisto al prezzo minimo di cui all'articolo 28, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3540/85.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile ai piselli, alle fave e favette ed ai lupini dolci identificati a decorrere dal 1o ottobre 1987, salvo nel caso in cui tali prodotti abbiano formato oggetto di fissazione anticipata dell'aiuto anteriormente al 1o agosto 1987.

    Tuttavia il punto 3 dell'articolo 1 è applicabile a partire dal 1o novembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1987.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

    (2) GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 1.

    (3) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.

    (4) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 3.

    (5) GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.

    (6) GU n. L 200 del 21. 7. 1987, pag. 8.

    (7) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

    (8) GU n. L 182 del 2. 7. 1987, pag. 1.

    (9) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.

    (10) GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.

    (11) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

    (12) GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 31.

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