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Document 31987R2827

    Regolamento (CEE) n. 2827/87 della Commissione del 22 settembre 1987 che ripristina la riscossione dei dazi applicabili agli altri oggetti per completare gli apparecchi d' illuminazione elettrica, della sotovoce 70.14 A II e B della tariffa doganale comune originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio

    GU L 270 del 23.9.1987, p. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2827/oj

    31987R2827

    Regolamento (CEE) n. 2827/87 della Commissione del 22 settembre 1987 che ripristina la riscossione dei dazi applicabili agli altri oggetti per completare gli apparecchi d' illuminazione elettrica, della sotovoce 70.14 A II e B della tariffa doganale comune originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 270 del 23/09/1987 pag. 0034 - 0034


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2827/87 DELLA COMMISSIONE

    del 22 settembre 1987

    che ripristina la riscossione dei dazi applicabili agli altri oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica, della sotovoce 70.14 A II e B della tariffa doganale comune originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 15,

    considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del regolamento (CEE) n. 3924/86 è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

    considerando che per gli altri oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica, della sottovoce 70.14 A II e B della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 1 450 000 ECU; che in data 10 settembre 1987 l'importazione nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Corea del Sud nella Comunità ha raggiunto per imputazione il massimale in questione;

    considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Corea del Sud,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A decorrere dal 26 settembre 1987 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3924/86, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Corea del Sud:

    1.2.3 // // // // Numero d'ordine // Numero della tariffa doganale comune e codice Nimexe // Designazione delle merci // // // // 10.0785 // 70.14 (70.14-19, 91, 95) // Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune: // // // A. Oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica: // // // II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, cappe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.) // // // B. altri // // //

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1987.

    Per la Commissione

    COCKFIELD

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 1.

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