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Document 31987R2823

Regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione del 18 settembre 1987 relativo ai documenti da utilizzare in vista dell' attuazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell' utilizzazione e/o della destinazione delle merci

GU L 270 del 23.9.1987, p. 1–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993; abrogato da 392R3566 e 396R0658

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2823/oj

31987R2823

Regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione del 18 settembre 1987 relativo ai documenti da utilizzare in vista dell' attuazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell' utilizzazione e/o della destinazione delle merci

Gazzetta ufficiale n. L 270 del 23/09/1987 pag. 0001 - 0026


10 BIS //

8

10 TER //

9

10 QUATER //

10

11 //

11

12 //

12

13 //

13

15

PARAGRAFO 2

14

13 BIS //

15

13 TER //

16

14 //

17

61 BIS

PARAGRAFO 1

18

61 TER //

19 PARAGRAFI DA 1 A 3

56

PARAGRAFO 1, LETTERE A ) E B ), // //

PARAGRAFI 2 E 3

19 PARAGRAFO 4

61 BIS

PARAGRAFO 2

20

57 //

21

61 QUATER //

22

61 QUINQUIES //

23 PARAGRAFO 1

61

PARAGRAFO 1

23 PARAGRAFO 2

61 SEXIES //

24

61 SEPTIES //

1.2ALLEGATO

ALLEGATO

I

VI

II

VI A

III

VI B

IV

XV // //*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2823/87 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1987

relativo ai documenti da utilizzare in vista dell'attuazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1674/87 (2), in particolare l'articolo 57;

considerando che il regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3399/85 (4), ha istituito un esemplare speciale del documento di transito comunitario - denominato esemplare di controllo T 5 - che, corredato delle annotazioni dei servizi doganali, costituisce la prova che le merci hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta;

considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 223/77 relative all'esemplare di controllo T 5 sono state più volte integrate;

considerando che, nel quadro della codificazione delle disposizioni di applicazione e delle misure di semplificazione del regime del transito comunitario, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 223/77, ad eccezione di quelle relative all'esemplare di controllo T 5 sono state abrogate dal regolamento (CEE) n. 1062/87 (5);

considerando che, in effetti, visto il carattere specifico delle disposizioni relative all'esemplare di controllo T 5, si è ravvisata la necessità di precisare tali disposizioni in un regolamento distinto dalla codificazione di cui si tratta;

considerando che il regolamento (CEE) n. 222/77 di cui sopra è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 1901/85 del Consiglio (6) in modo da prevedere l'utilizzazione, nel quadro delle procedure di transito comunitario, sia esterne che interne, del formulario di documento unico istituito dai regolamenti (CEE) n. 678/85 del Consiglio (7) e (CEE) n. 679/85 del Consiglio (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 2791/86 (9);

considerando che occorre allineare, per quanto possibile, il formulario dell'esmplare di controlo T 5 al modello di formulario di documento unico;

considerando che, tenuto conto del presente regolamento, è opportuno abrogare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 223/77 che rimangono valide;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la circolazione delle merci,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Quando l'applicazione di una misura comunitaria adottata in merito all'importazione o all'esportazione di merci o alla loro circolazione all'interno della Comunità è subordinata alla prova che le merci che ne formano oggetto hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione previste o prescritte dalla predetta misura, la prova è costituita dalla presentazione dell'esemplare di controllo T 5. Per esemplare di controllo T 5 si intende un esemplare compilato su un formulario T 5, eventualmente completato da uno o più formulari T 5 bis, secondo le condizioni di cui all'articolo 7, o da una o più distinte di carico T 5 secondo le condizioni di cui agli articoli 8 e 9.

2. Chiunque sottoscriva un esemplare di controllo T 5, a norma del paragrafo 1, è tenuto a destinare le merci designate in tal documento all'utilizzazione e/o alla destinazione dichiarata.

Articolo 2

I formulari su cui è redatto l'esemplare di controllo T 5 devono essere conformi ai modelli che figurano negli allegati I, II e III.

L'esemplare di controllo T 5 è rilasciato ed utilizzato conformemente alle disposizioni degli articoli da 5 a 14.

Articolo 3

1. La carta da utilizzare è di colore blu pallido, collata per scritture, pesante almeno 40 g al metro quadro. La sua opacità deve essere tale che le indicazioni che figurano su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni o sgualciture.

2. Il formato dei formulari è:

a) di 210 mm × 297 mm, per il formulario T 5 il cui modello figura nell'allegato I e il formulario T 5 bis il cui modello figura nell'allegato II; salvo una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più;

b) di 297 mm × 420 mm, per le distinte di carico T 5 il cui modello figura all'allegato III. Per quanto concerne la lunghezza è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più.

Articolo 4

Gli Stati membri possono esigere che i formulari dell'esemplare di controlle T 5 rechino una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia o una sigla che ne consenta l'identificazione.

Articolo 5

L'esemplare di controllo T 5 deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità, accettata dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza.

Ove occorra, le autorità competenti di un altro Stato membro ove tale documento deve essere prodotto possono chiederne la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.

Articolo 6

1. L'esemplare di controllo T 5 deve essere compilato a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. Esso può anche essere compilato in modo leggibile a mano, ad'inchiostro e in stampatello.

I formulari non devono contenere né cancellature né alterazioni. Le modifiche eventualmente apportate devono essere operate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore e vistata dalle autorità competenti.

2. Inoltre, l'esemplare di controllo T 5 può essere compilato con un procedimento tecnico di riproduzione invece che con uno dei procedimenti di cui al paragrafo 1. Esso può anche essere confezionato e compilato con un procedimento tecnico di riproduzione, sempre che siano rigorosamente osservate le disposizioni relative ai modelli, alla carta, al formato dei formulari, alla lingua da utilizzare, alla leggibilità, al divieto di cancellature ed alterazioni.

Articolo 7

1. Le competenti autorità doganali di ciascuno Stato membro possono consentire alle imprese stabilite nel loro territorio di completara l'esemplare di controllo T 5 con una o più distinte T 5 bis, purché tutti questi formulari riguardino un'unica spedizione di merci caricate su un solo mezzo di trasporto, destinate ad un unico destinatario per ricevere un'unica utilizzazione e/o destinazione.

2. Il numero delle distinte T 5 bis utilizzate è indicato nella casella 3 (documenti allegati) dell'esemplare di controllo T 5 che esse accompagnano. Il numero di registrazione dell'esemplare di controllo T 5 è indicato nella casella riservata alla registrazione in ogni distinta T 5 bis. Il numero totale dei colli coperti dal formulario di controllo T 5 e dalla lista o dalle liste T 5 bis è indicato nella casella 6 dell'esemplare di controllo T 5.

Articolo 8

1. Le competenti autorità doganali di ciascuno Stato membro possono consentire alle imprese stabilite nel loro territorio di completare l'esemplare di controllo T 5 con una o più distinte di carico T 5 che riprendono le indicazioni figuranti in genere nelle caselle 31, 33, 35, 38, 100, 103 e 105 del formulario T 5, purché tutti questi formulari riguardino un'unica spedizione di merci caricate su un solo mezzo di trasporto, destinate ad un unico destinatario per ricevere un'unica utilizzazione e/o destinazione.

2. Può essere utilizzato solo il recto del formulario della distinta di carico T 5. Ogni articolo che figura nella distinta di carico T 5 deve essere preceduto da un numero progressivo e devono essere fornite tutte le indicazioni previste dai titoli di colonne della distinta stessa.

Immediatamente al di sotto dell'ultima iscrizione deve essere tracciata una riga orizzontale e gli spazi inutilizzati devono essere barrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta successiva. Devono essere indicati in basso delle colonne corrispondenti il numero totale dei colli contenenti le merci designate nella lista, la massa lorda e la massa netta totale delle merci stesse.

3. In caso di utilizzazione di distinte di carico T 5, le caselle 31, 33, 35, 38, 100, 103 e 105 dell'esemplare di controllo T 5 cui si riferiscono devono essere cancellate e tale documento non può essere completato da formulari T 5 bis.

4. Il numero di distinte di carico T 5 utilizzate è indicato nella casella 4 dell'esemplare di controllo T 5. Il numero di registrazione dell'esemplare di controllo T 5 è indicato nella casella riservata alla registrazione di ciascuna distinta di carico T 5. Il numero totale dei colli coperti dalla lista o dalle liste T 5 bis è indicato nella casella 6 dell'esemplare di controllo T 5. Articolo 9

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, può prevedere che le imprese le cui scritture si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico delle informazioni utilizzino distinte di carico T 5 compilate per mezzo di tale sistema e che, pur comportando l'insieme delle indicazioni contenute nella distinta il cui modello figura all'allegato III, non corrispondono a tutti i requisiti degli articoli 2, 3, 4 e 6 e al requisito dell'articolo 8, paragrafo 2 concernente l'obbligo di far precedere ogni articolo della distinta da un numero d'ordine.

Queste distinte devono essere però concepite e riempite in modo da poter essere utilizzate senza difficoltà dai servizi doganali e da altri servizi interessati.

2. L'autorizzazione è concessa soltanto alle ditte che offrano tutte le garanzie considerate utili dalle autorità doganali.

Il titolare dell'autorizzazione risponde di qualsiasi utilizzazione abusiva, effettuata da qualsiasi persona, delle distinte di carico che egli compila.

Articolo 10

1. L'esemplare di controllo T 5 e, eventualmente, le liste T 5 bis o le distinte di carico T 5 sono redatti dall'interessato in un originale e in almeno una copia. La firma non può essere ottenuta a decalco.

2. L'esemplare di controllo T 5 e, eventualmente, le distinte T 5 bis o le distinte di carico T 5 devono comportare, per quanto riguarda la designazione delle merci e le menzioni speciali, tutte le indicazioni richieste dalle disposizioni relative alla misura comunitaria comportante il controllo.

3. Quando le merci non sono vincolate ad una procedura di transito comunitario l'esemplare di controllo T 5 deve recare un riferimento al documento relativo alla procedura utilizzata.

4. Il documento di transito comunitario o il documento relativo alla procedura utilizzata deve recare un riferimento all'esemplare o agli esemplari di controllo T 5 rilasciati.

Articolo 11

1. Nell'ambito di una procedura di transito comunitario l'ufficio di partenza rilascia l'esemplare di controllo T 5. L'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione assicura, o fa assicurare sotto la propria responsabilità, il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione prevista o prescritta.

2. L'ufficio di partenza trattiene una copia dell'esemplare di controllo T 5.

3. L'originale dell'esemplare di controllo T 5 accompagna le merci nelle medesime condizioni dei documenti relativi alla procedura utilizzata.

4. Fatto salvo il disposto dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 222/77, l'originale dell'esemplare di controllo T 5 è rinviato immediatamente all'indirizzo indicato sotto la rubrica « Rinviare a », dopo essere stato debitamente annotato dall'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione.

Articolo 12

Quando le merci assoggettate ad un controllo di utilizzazione e/o di destinazione non sono vincolate ad una procedura di transito comunitario, esse devono fare oggetto, oltre che del documento relativo alla procedura utilizzata, della compilazione di un esemplare di controllo T 5. Quest'ultimo è rilasciato ed utilizzato nelle condizioni previste dall'articolo 11.

Articolo 13

La persona che presenta all'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione un esemplare di controllo T 5 e la merce cui esso si riferisce può ottenere, su richiesta, una ricevuta compilata su un formulario il cui modello è precisato all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1062/87.

La ricevuta non può sostituire l'esemplare di controllo T 5.

Articolo 14

1. Le autorità doganali competenti degli Stati membri possono permettere, a titolo eccezionale, che una spedizione accompagnata da un esemplare di controllo T 5, come pure lo stesso esemplare di controllo T 5, siano frazionati, prima della conclusione della procedura per la quale il formulario è stato rilasciato. Una spedizione che ha formato oggetto di tale frazionamento non può subire un ulteriore frazionamento.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano senza pregiudizio delle misure comunitarie relative ai prodotti provenienti dall'intervento che sono soggetti ad un controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione e che formano oggetto di trasformazione in un altro Stato membro prima di ricevere la loro utilizzazione e/o destinazione finale.

3. Il frazionamento di cui al paragrafo 1 ha luogo alle condizioni di cui ai paragrafi da 4 a 7. Gli Stati membri hanno la facoltà di derogare a queste condizioni nei casi in cui la totalità delle spedizioni risultanti dal frazionamento debba ricevere l'utilizzazione e/o la destinazione dichiarata nello Stato membro in cui ha luogo il frazionamento.

4. L'ufficio in cui è effettuato il frazionamento rilascia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, un estratto dell'esemplare di controllo T 5 per ciascuna parte della spedizione frazionata utilizzando a tal fine un formulario dell'esemplare di controllo T 5. Ciascun estratto deve contenere le menzioni speciali che figurano nell'esemplare di controllo T 5 originale e indicare, tra queste menzioni, la massa netta delle merci che ne fanno oggetto. Nella casella 106 di ciascun estratto devono essere riportati il numero di allibramento, la data, l'ufficio e il paese di emissione dell'esemplare di controllo originale con una delle seguenti indicazioni:

- Extracto del ejemplar de control:

(número, fecha, aduana y país de expedición)

- Udskrift af kontroleksemplar:

(nummer, dato, udstedende toldsted og land)

- Auszug aus dem Kontrollexemplar:

(Nummer, Datum, ausstellende Zollstelle und Land)

- Apóspasma toy antitýpoy elénchoy:

(arithmós, imerominía, teloneío kai chóra ekdóseos)

- Extract of control copy:

(Number, date, office and country of issue)

- Extrait de l'exemplaire de contrôle:

(numéro, date, bureau et pays de délivrance)

- Estratto dell'esemplare di controllo:

(numero, data, ufficio e paese di emissione)

- Uittreksel uit controle-exemplaar:

(nummer, datum, kantoor en land van afgifte)

- Extracto do exemplar de controlo:

(número, data, estância aduaneira, país de emissão).

5. L'ufficio in cui viene effettuato il frazionamento indica sull'esemplare di controllo T 5 originale il frazionamento in parola. A tal fine, esso iscrive nel riquadro « Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione » una delle seguenti diciture:

- . . . (número) extractos expedidos - copias adjuntas

- . . . (antal) udstedte udskrifter - kopier vedfoejet

- . . . (Anzahl) Auszuege ausgestellt - Durchschriften liegen bei

- . . . (arithmós) ekdothénta apospásmata - synimména antígrafa

- . . . (number) extracts issued - copies attached

- . . . (nombre) extraits délivrés - copies ci-jointes

- . . . (numero) estratti rilasciati - copie allegate

- . . . (aantal) uittreksels afgegeven - kopieën bijgevoegd

- . . . (quantidade) extractos emitidos - cópias juntas.

L'esemplare di controllo T 5 originale è rinviato senza indugio all'indirizzo indicato sotto la rubrica « Rinviare a », accompagnato dalle copie degli estratti rilasciati.

6. Gli originali degli estratti dell'esemplare di controllo T 5 accompagnano gli invii parziali contemporaneamente al documento relativo alla procedura utilizzata.

7. I competenti uffici doganali degli Stati membri di destinazione delle parti dell'invio frazionato assicurano direttamente o fanno assicurare sotto la loro responsabilità il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione previste o prescritte. Essi rinviano gli estratti, annotati conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, all'indirizzo indicato sotto la vore « Rinviare a ».

Articolo 15

1. L'esemplare di controllo T 5 può essere rilasciato a posteriori, a condizione che:

- l'omissione della richiesta o il mancato rilascio di questo documento al momento della spedizione delle merci non sia imputabile all'interessato,

- l'interessato fornisca la prova che l'esemplare di controllo T 5 si riferisce proprio alle merci per le quali sono state espletate le formalità di spedizione o di esportazione,

- l'interessato presenti i documenti richiesti per il rilascio del predetto documento,

- sia stato stabilito, con soddisfazione delle autorità doganali competenti, che il rilascio a posteriori dell'esemplare di controllo T 5 non può dar luogo all'ottenimento di indebiti vantaggi finanziari, tenuto conto della procedura di transito eventualmente utilizzata, della posizione doganale delle merci e della loro utilizzazione e/o destinazione.

2. Qualora l'esemplare di controllo T 5 venga rilasciato a posteriori, su di esso è apportata, in rosso, una delle seguenti diciture:

- Expedido a posteriori

- Udstedt efterfoelgende

- Nachtraeglich ausgestellt

- Ekdothén ek ton ystéron

- Issued retroactively

- Délivré a posteriori

- Rilasciato a posteriori

- Achteraf afgegeven

- Emitido a posteriori.

Inoltre, l'interessato deve indicare su questo esemplare di controllo T 5 l'identità del mezzo di trasporto con cui le merci sono state spedite, nonché la data di partenza e, eventualmente, la data di ripresentazione delle merci all'ufficio di destinazione.

3. L'esemplare di controllo T 5 rilasciato a posteriori può essere annotato dall'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione solo quando quest'ultimo constati che alle merci che formano oggetto di detto documento è stata data l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta dalle disposizioni comunitarie adottate in materia d'importazione o di esportazione di dette merci o della loro circolazione all'interno della Comunità. Articolo 16

In deroga all'articolo 1 e salvo prescrizioni contrarie previste dalle disposizioni relative alla misura comunitaria, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere che la prova che alle merci è stata data l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta venga fornita secondo una procedura nazionale, a condizione che le merci non lascino il suo territorio prima di ricevere l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta.

Articolo 17

Le autorità doganali di ciascuno Stato membro possono consentire a qualsiasi persona che risponde alle condizioni previste all'articolo 19, in appresso denominata speditore autorizzato che intenda spedire merci per le quali deve essere redatto un esemplare di controllo T 5 a non presentare all'ufficio di partenza né le merci né il relativo esemplare di controllo T 5.

Articolo 18

Lo speditore autorizzato sopporta tutte le conseguenze, in particolare finanziarie, degli errori, delle lacune o altre imperfezioni negli esemplari di controllo T 5 da lui compilati, nonché nello svolgimento delle procedure di sua competenza in virtù dell'autorizzazione di cui all'articolo 17.

Articolo 19

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 17 è accordata unicamente alle persone:

a) che effettuano spedizioni frequenti;

b) le cui scritture consentono alle autorità doganali di controllare le operazioni.

2. Le autorità doganali possono rifiutare l'autorizzazione alle persone che non offrono tutte le garanzie che esse giudicano utili.

3. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione, in particolare, quando lo speditore autorizzato non soddisfa più alle condizioni previste dal paragrafo 1 o non offre più le garanzie di cui al paragrafo 2.

4. Qualora venga stabilito che il rilascio dell'esemplare di controllo T 5 deve essere connesso ad una garanzia, gli Stati membri adottano le misure necessarie per la costituzione della stessa.

Articolo 20

Nell'autorizzazione da rilasciarsi dalle autorità doganali vengono stabilite, in particolare:

a) l'ufficio o gli uffici doganali competenti come ufficio di partenza per le spedizioni da effettuare;

b) il termine e le modalità cui lo speditore autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio di partenza delle spedizioni da effettuare, onde permettere, eventualmente, un controllo prima della partenza delle merci;

c) il termine entro il quale le merci debbono essere presentate all'ufficio di destinazione;

d) le misure d'identificazione da adottare. A tal fine, le autorità doganali possono prescrivere che i mezzi di trasporto o i colli siano muniti di sigilli doganali di modello speciale, ammessi dalle autorità doganali e apposti dallo speditore autorizzato.

Articolo 21

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 20, l'autorizzazione di cui all'articolo 17 stabilisce che la casella di registrazione che figura sul recto dell'esemplare di controllo T 5 deve:

a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza e della firma di un funzionario di detto ufficio; oppure

b) recare, apposta dallo speditore autorizzato, l'impronta di un timbro speciale di metallo ammesso dalle autorità doganali e conforme al modello figurante nell'allegato IV. Tale impronta può essere prestampata sui formulari qualora la stampa sia affidata ad una tipografia a tal fine autorizzata.

Lo speditore autorizzato è tenuto a completare tale riquadro, indicandovi la data di spedizione delle merci.

2. Le autorità doganali possono prescrivere l'impiego di formulari recanti un segno distintivo che ne permetta l'identificazione.

Articolo 22

1. Al più tardi al momento della spedizione delle merci lo speditore autorizzato completa l'esemplare di controllo T 5, debitamente compilato, indicando sul recto, nella casella « Controllo dell'ufficio di partenza » le misure d'identificazione applicate, i riferimenti al documento d'esportazione richiesti dallo Stato membro di spedizione, eventualmente, il termine entro il quale le merci devono essere ripresentate all'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione, nonché una delle seguenti diciture:

- Procedimiento simplificado

- Forenklet procedure

- Vereinfachtes Verfahren

- Aploystevméni diadikasía

- Simplified procedure

- Procédure simplifiée

- Procedura semplificata

- Vereenvoudigde regeling

- Procedimento simplificado.

2. Dopo la spedizione, lo speditore autorizzato trasmette senza indugio all'ufficio di partenza la copia dell'esemplare di controllo T 5 accompagnata da ogni documento in base al quale l'esemplare di controllo T 5 è stato redatto. 3. Le autorità doganali dello Stato membro di partenza, quando procedono al controllo alla partenza di una spedizione appongono il loro visto nella casella « Controllo dell'ufficio di partenza » figurante sul recto dell'esemplare di controllo T 5.

4. L'esemplare di controllo T 5, debitamnte compilato e completato dalle indicazioni di cui al paragrafo 1 e firmato dallo speditore autorizzato, è considerato come rilasciato dall'ufficio di partenza che ha preautenticato il formulario, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), o il cui nome figura nell'impronta del timbro speciale di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), e ciò allo scopo di essere utilizzato come prova che le merci che ne sono oggetto hanno avuto l'utilizzazione e/o la destinazione prevista.

Articolo 23

1. Lo speditore autorizzato è tenuto:

a) a rispettare le condizioni previste dal presente regolamento e dall'autorizzazione;

b) a prendere tutte le misure necessarie per garantire la custodia del timbro speciale o dei formulari che recano l'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o quella del timbro speciale.

2. In caso di utilizzazione abusiva, da parte di una qualsiasi persona, di esemplari di controllo T 5 preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o che rechino l'impronta del timbro speciale lo speditore autorizzato risponde, senza pregiudizio dell'esercizio delle eventuali azioni penali, del pagamento dei dazi e degli altri diritti e tributi che non sono stati pagati e dei rimborsi dei vantaggi finanziari che sono stati abusivamente conseguiti in seguito a tale utilizzazione, a meno ch'egli non dimostri alle autorità doganali che l'hanno autorizzato di aver preso le misure di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 24

1. Le autorità doganali possono autorizzare lo speditore autorizzato a non apporre la propria firma sugli esemplari di controllo T 5 muniti dell'impronta del timbro speciale di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) compilati per mezzo di un sistema integrato per il trattamento elettronico o automatico dei dati. Tale autorizzazione è data a condizione che lo speditore autorizzato abbia preventivamente fornito alle predette autorità un impegno scritto con cui si riconosce responsabile, fatto salvo l'eventuale esercizio di azioni penali, del pagamento dei dazi e degli altri diritti e tributi che non sono stati corrisposti e dei rimborsi dei vantaggi finanziari che sono stati abusivamente conseguiti in seguito a qualsiasi utilizzazione di esemplari di controllo T 5 muniti dell'impronta del timbro speciale.

2. Gli esemplari di controllo T 5 compilati conformemente a quanto disposto al paragrafo 1 devono recare, nella casella riservata all'impegno dell'interessato una delle seguenti diciture:

- Dispensa de firma

- Fritaget for underskrift

- Freistellung von der Unterschriftsleistung

- Den apaiteítai ypografí

- Signature waived

- Dispense de signature

- Dispensa della firma

- Van ondertekening vrijgesteld

- Dispensada a assinatura.

Articolo 25

La tavola di corrispondenza degli articoli e degli allegati del presente regolamento agli articoli e agli allegati del regolamento (CEE) n. 223/77 abrogato figura nell'allegato V.

In tutti gli atti comunitari in cui si faccia riferimento agli articoli o agli allegati del regolamento (CEE) n. 223/77 tale riferimento è da considerarsi fatto ai corrispondenti articoli od allegati del presente regolamento.

Articolo 26

Gli speditori autorizzati che alla data di entrata in vigore del presente regolamento si avvalgono del timbro speciale del modello di cui all'allegato XV del regolamento (CEE) n. 223/77 potranno continuare ad usarlo fino al 31 dicembre 1990.

Articolo 27

Gli esemplari di controllo T 5 rilasciati al più tardi il 31 dicembre 1987 conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 223/77, continueranno a produrre i loro effetti dopo tale data.

Articolo 28

Il regolamento (CEE) n. 1062/87 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 22, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Qualora le merci di cui all'articolo 20, paragrafo 1 non siano vincolate ad una procedura di transito comunitario, l'ufficio doganale in cui sono espletate le formalità richieste per la loro spedizione fa compilare l'esemplare di controllo T 5 previsto all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione (1). L'interessato appone nella casella 104 di tale esemplare, a seconda dei casi, una delle ciciture di cui all'articolo 21.

(1) GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1. »

2) Il testo dell'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« In deroga alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2823/87, l'originale dell'esemplare di controllo T 5 accompagna le merci fino all'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione.

3) Il testo dell'articolo 28, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

« a) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli da 1 a 16 del regolamento (CEE) n. 2823/87 ». 4) L'articolo 97, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« Abrogazione di alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 223/77 e tavola di corrispondenza

Articolo 97

1. Il regolamento (CEE) n. 223/77 è abrogato.

2. I riferimenti alle disposizioni abrogate sono da considerarsi relativi al presente regolamento e al regolamento (CEE) n. 2823/87.

I Riferimenti agli articoli del regolamento (CEE) n. 223/77 vanno letti in funzione della tavola di corrispondenza figurante nell'allegato X e di quella figurante nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 2823/87 »

Articolo 29

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 157 del 17. 6. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.

(4) GU n. L 322 del 3. 12. 1985, pag. 10.

(5) GU n. L 107 del 22. 4. 1987, pag. 1.

(6) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 6.

(7) GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 1.

(8) GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 7.

(9) GU n. L 263 del 15. 9. 1986, pag. 1.

ALLEGATO IV

TIMBRO SPECIALE

1. Stemma dello Stato membro

2. Ufficio doganale

3. Numero del documento

4. Data

5. Speditore autorizzato

6. Autorizzazione

ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

1.2 // // // Regolamento (CEE) n. 2823/87 // Regolamento (CEE) n. 223/77 // // 1.2.3 // Articolo // Articolo // // 1 // 10 // // 2 // 1 // paragrafo 3 // 3 // 2 // paragrafi 1 e 5 // 4 // 2 // paragrafo 9 // 5 // 2 // paragrafo 6 // 6 // 2 // paragrafo 10 // // 2 bis // // 7 // 10 bis // // 8 // 10 ter // // 9 // 10 quater // // 10 // 11 // // 11 // 12 // // 12 // 13 // // 13 // 15 // paragrafo 2 // 14 // 13 bis // // 15 // 13 ter // // 16 // 14 // // 17 // 61 bis // paragrafo 1 // 18 // 61 ter // // 19 paragrafi da 1 a 3 // 56 // paragrafo 1, lettere a) e b), // // // paragrafi 2 e 3 // 19 paragrafo 4 // 61 bis // paragrafo 2 // 20 // 57 // // 21 // 61 quater // // 22 // 61 quinquies // // 23 paragrafo 1 // 61 // paragrafo 1 // 23 paragrafo 2 // 61 sexies // // 24 // 61 septies // 1.2 // Allegato // Allegato // I // VI // II // VI A // III // VI B // IV // XV // //

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