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Document 31987R2345

    Regolamento (CEE) n. 2345/87 della Commissione del 30 luglio 1987 che determina, per gli Stati membri, la perdita stimata di reddito, nonché l' importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra per la campagna 1987

    GU L 210 del 1.8.1987, p. 85–87 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/04/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2345/oj

    31987R2345

    Regolamento (CEE) n. 2345/87 della Commissione del 30 luglio 1987 che determina, per gli Stati membri, la perdita stimata di reddito, nonché l' importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra per la campagna 1987

    Gazzetta ufficiale n. L 210 del 01/08/1987 pag. 0085 - 0087


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2345/87 DELLA COMMISSIONE

    del 30 luglio 1987

    che determina, per gli Stati membri, la perdita stimata di reddito, nonché l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra per la campagna 1987

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/87 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

    considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1837/80, è prevista la concessione di un premio per compensare un'eventuale perdita di reddito dei produttori in carni ovine e, in certe zone, di carni caprine; che tali zone sono definite nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione, dell'11 aprile 1986, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3519/86 (4); che l'articolo 5, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80 prevede la possibilità di concedere un premio ai produttori di animali femmine della specie ovina di talune razze di montagna diversi dalle pecore che danno diritto al premio in determinate zone; che tali animali e tali zone sono definiti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984 (5), che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1970/87 (6);

    considerando che, in applicazione del paragrafo 4 del predetto articolo e al fine di consentire il versamento di un acconto ai produttori di carni ovine e caprine che si trovano nelle zone agricole svantaggiate, è opportuno compiere una stima della prevedibile perdita di reddito tenendo conto del prevedibile andamento dei prezzi di mercato;

    considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'importo del premio per pecora e per regione è ottenuto applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 2 un coefficiente che esprime, per ogni regione, la produzione media annua normale di carne d'agnello per pecora, espressa in 100 kg peso carcassa; che, tuttavia, per la regione 5 la perdita di reddito deve essere diminuita della media ponderata dei premi variabili effettivamente concessi e di quelli prevedibili per il resto della campagna 1987, media ottenuta in conformità del disposto del paragrafo 6 del medesimo articolo; che anche ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, l'importo del premio per capra è fissato all'80 % del premio per pecora; che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 9, anche l'importo del premio per gli animali femmine della specie ovina diversi dalle pecore che danno diritto al premio è stato fissato all'80 % del premio per pecora;

    considerando che stante l'attuale situazione del mercato comunitario caratterizzata dal crollo dei prezzi di mercato, è opportuno, in deroga all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3077/84 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1514/86 (8), che per la campagna 1987 l'acconto sia fissato al 50 % dell'importo del premio prevedibile stimato; che a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del suddetto regolamento, l'acconto è versato soltanto se il suo importo è pari o superiore a 1 ECU;

    considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3007/84, il regolamento (CEE) n. 2545/86 della Commissione (9) non ha autorizzato gli Stati membri a versare un acconto sul premio di cui al l'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80; che nondimeno, data l'attuale situazione dei mercati nella regione, è d'uopo, in deroga al suddetto articolo 4, paragrafo 4, autorizzare la Grecia e l'Italia a versare l'acconto sul premio di cui sopra;

    considerando che nell'ambito dell'attuale situazione del bilancio comunitario è opportuno autorizzare il versamento di anticipi solo a partire dal 16 novembre 1987;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e caprini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Tra il prezzo di base e il prezzo di mercato prevedibile durante la campagna 1987 si constata una differenza per le seguenti regioni:

    1.2 // Regione // Differenza in ECU/100 kg // 1 // 2,62 // 2 // 113,92 // 3 // 123,32 // 4 // 147,72 // 5 // 53,94 // 6 // 110,82 // 7 // 108,82

    Articolo 2

    1. L'importo stimato del premio pagabile per pecora e per regione è il seguente:

    1.2 // Regione // Importo stimato del premio pagabile per pecora in ECU // 2 // 21,645 // 3 // 28,364 // 4 // 26,590 // 5 // 8,630 // 6 // 19,948 // 7 // 16,264

    2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni ovine situati nelle zone agricole svantaggiate è fissato come segue:

    1.2.3 // Regione // // Acconto del premio pagabile per pecora in ECU // 2 // // 10,868 // 3, di cui: // Danimarca // 14,216 // // Paesi Bassi // 14,140 // // Lussemburgo // 14,156 // // Belgio // 14,156 // // Germania // 14,255 // 4 // // 13,451 // 5 // // 4,291 // 6 // // 9,961 // 7, di cui: // Spagna // 8,135 // // Portogallo // 8,143

    Articolo 3

    1. L'importo stimato del premio pagabile per capra e per regione di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 è il seguente:

    1.2 // Regione // Importo stimato del premio pagabile per capra in ECU // 2 // 17,316 // 7 // 13,011

    2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni caprine situati nelle zone agricole svantaggiate definite nel paragrafo 1 di cui sopra è fissato come segue:

    1.2.3 // Regione // // Acconto del premio pagabile per capra in ECU // 2 // // 8,747 // 7, di cui: // Spagna // 6,521 // // Portogallo // 6,508

    Articolo 4

    1. L'importo stimato del premio pagabile per ovini femmine diversi dalle pecore che danno diritto al premio e per regione nella zona che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84 è il seguente:

    1.2 // Regione // Importo stimato del premio pagabile per animali femmine della specie ovina diversi dalle pecore che danno diritto al premio in ECU // 5 // 6,904

    2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di animali femmine della specie ovina diversi dalle pecore che danno diritto al premio situati nelle zone agricole svantaggiate di cui al paragrafo 1 di cui sopra è fissato come segue:

    1.2 // Regione // Acconto del premio pagabile per animali femmine della specie ovina diversi dalle pecore che danno diritto al premio in ECU // 5 // 3,448

    Articolo 5

    Gli acconti di cui al presente regolamento possono essere versati a partire dal 16 novembre 1987. Gli aiuti nazionali sotto forma di anticipi sul premio per pecora erogati anteriormente a tale data nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento e autorizzati a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, terzo comma del trattato CEE sono considerati come versati a norma del presente regolamento a decorrere dal 16 novembre 1987.

    Articolo 6

    In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80 e in deroga al disposto dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3007/84, gli Stati membri della regione 1 sono autorizzati a versare gli acconti versati nella regione 2 ai produttori di carni ovine, nonché ai produttori di carni caprine nelle zone indicate nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1987.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

    (2) GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 3.

    (3) GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25.

    (4) GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 17.

    (5) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 40.

    (6) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 23.

    (7) GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28.

    (8) GU n. L 132 del 21. 5. 1986, pag. 16.

    (9) GU n. L 226 del 13. 8. 1986, pag. 5.

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