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Document 31987R1904

Regolamento (CEE) n. 1904/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, l' importo dell' aiuto per il frumento duro

GU L 182 del 3.7.1987, p. 47–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1904/oj

31987R1904

Regolamento (CEE) n. 1904/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, l' importo dell' aiuto per il frumento duro

Gazzetta ufficiale n. L 182 del 03/07/1987 pag. 0047 - 0047


REGOLAMENTO (CEE) N. 1904/87 DEL CONSIGLIO del 2 luglio 1987 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, l'importo dell'aiuto per il frumento duro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione (3), visto il parere del Parlamento europeo (4), visto il parere del Comitato economico e sociale (5), considerando che l'obiettivo dell'aiuto al frumento duro è di garantire un equo tenore di vita agli agricoltori delle regioni della Comunità in cui tale produzione costituisce una parte tradizionale e cospicua della produzione agricola; che queste regioni sono state definite dal regolamento (CEE) n. 3103/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo all'aiuto per il frumento duro (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1583/86 (7); che, per attenuare le ripercussioni della riduzione del prezzo d'intervento per il frumento duro sui redditi dei produttori, è opportuno aumentare l'aiuto per la campagna 1987/1988; considerando che le regole di ravvicinamento degli aiuti previste dall'articolo 79, paragrafo 2 dell'atto di adesione danno luogo, per la Spagna, alla fissazione dell'importo dell'aiuto indicato nel presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1987/1988 l'aiuto per il frumento duro di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato, per le regioni indicate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3103/76a:- 121,80 ECU per ettaro per la Comunità a dieci,-33,85 ECU per ettaro per la Spagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicable a decorrere dal 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) Vedi pagina 40 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 6.

(4) GU n. C 156 del 15. 6. 1987.

(5) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8.

(6) GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 1.

(7) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 40.

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