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Document 31987R1420

    Regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio del 21 maggio 1987 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare

    GU L 136 del 26.5.1987, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/07/1996; abrogato da 386R3972

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1420/oj

    31987R1420

    Regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio del 21 maggio 1987 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare

    Gazzetta ufficiale n. L 136 del 26/05/1987 pag. 0001 - 0003


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1420/87 DEL CONSIGLIO

    del 21 maggio 1987

    che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, terzo e quarto trattino, e il paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione (2),

    visto il parere del Parlamento europeo (3),

    considerando l'opportunità di stabilire un elenco dei paesi e organismi suscettibili di beneficiare di azioni di aiuto alimentare, senza giudizio delle azioni d'urgenza;

    considerando che a tale scopo occorre inoltre prevedere la possibilità di mettere un aiuto alimentare a disposizione delle organizzazioni non governative; che queste ultime devono soddisfare determinate condizioni, affinché sia garantito il buon esito delle azioni di aiuto alimentare;

    considerando che occorre determinare i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob, tenendo conto della situazione finanziaria e geografica dei paesi beneficiari, nonché dei canali e degli intermediari tramite i quali l'aiuto sarà inoltrato; che è opportuno, a tal fine, tener conto anche della necessità di rendere più efficaci le azioni di aiuto alimentare in questione;

    considerando che per garantire il conseguimento degli obiettivi delle azioni di aiuto alimentare occorre inoltre prevedere che detto aiuto venga accordato ai beneficiari solo qualora essi s'impegnino a rispettare le condizioni di fornitura stabilite dalla Commissione;

    considerando che la Commissione deve poter prendere tutte le disposizioni necessarie alla buona esecuzione dei programmi e delle azioni di aiuto alimentare; che a tale scopo gli Stati membri debbono fornirle tutta l'assistenza necessaria nonché tutte le informazioni utili,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. I paesi e gli organismi suscettibili di ricevere l'aiuto alimentare sono elencati in allegato.

    2. L'aiuto può altresì essere messo a disposizione delle organizzazioni non governative che rispondono in particolare ai criteri seguenti:

    a) possedere uno statuto caratteristico di un'organizzazione di questo tipo;

    b) avere sede in uno Stato membro della Comunità o, in via eccezionale, in un paese terzo;

    c) dimostrare la propria capacità di portare a termine positivamente azioni di aiuto alimentare;

    d) essersi impegnate a rispettare le condizioni di fornitura stabilite dalla Commissione.

    Articolo 2

    1. La Comunità prende a carico le spese relative al trasporto dell'aiuto alimentare fino allo stadio fob.

    2. La Comunità può altresì prendere a carico le spese al di là dello stadio fob in particolare nei casi seguenti:

    - situazione d'urgenza,

    - consegna dell'aiuto alimentare a paesi a basso reddito e con un deficit alimentare.

    3. Qualora la Commissione ritenga che la Comunità debba prendere a carico, in altri casi, le spese relative al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob, essa tiene conto dei criteri generali seguenti:

    - il fatto che il paese beneficiario sia o no un paese senza sbocchi al mare;

    - il fatto che la situazione finanziaria del paese beneficario non gli consenta di sostenere tali spese;

    - la destinazione dell'aiuto alimentare agli organismi internazionali o alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 1;

    - la necessità di garantire una maggiore efficacia dell'azione di aiuto alimentare in questione.

    4. La Comunità prende a carico i costi di trasporto interno soltanto in casi eccezionali, debitamente comprovati, tenendo conto dei criteri generali summenzionati.

    5. Se l'aiuto alimentare è venuto nel paese beneficiario, la Comunità prende a carico i costi di trasporto interno soltanto in casi eccezionali.

    Articolo 3

    Le spese di distribuzione possono essere prese a carico della Comunità, in casi eccezionali, ove ciò sia necessario alla buona esecuzione delle azioni di aiuto alimentare in questione.

    Articolo 4

    L'aiuto alimentare è accordato ai beneficiari unicamente qualora questi ultimi s'impegnino a rispettare le condizioni di fornitura che vengono loro comunicate dalla Commissione.

    Articolo 5

    La Commissione prende tutte le disposizioni necessarie alla buona esecuzione dei programmi e delle azioni di aiuto alimentare.

    A questo scopo gli Stati membri debbono prestarle tutta l'assistenza necessaria e fornirle tutte le informazioni utili.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1987.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    E. KNOOPS

    (1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

    (2) GU n. C 55 del 3. 3. 1987, pag. 8.

    (3) GU n. C 125 dell'11. 5. 1987.

    ALLEGATO

    1. PAESI

    1.2.3 // Angola Antigua e Barbuda Bangladesh Benin Birmania Bolivia Botswana Burkina Faso Burundi Capo Verde Repubblica Centrafricana Ciad Cina Colombia Comore Costarica Filippine Gibuti Repubblica Dominicana Dominica Egitto Ecuador Etiopia Gambia Ghana Grenada // Guatemala Guinea (Conakry) Guinea-Bissau Guinea equatoriale Guiana Haiti Honduras India Indonesia Giamaica Giordania Kenia Lesotho Libano Madagascar Malawi Maldive Mali Marocco Maurizio Mauritania Mozambico Nepal Nicaragua Niger Uganda // Pakistan Perù Ruanda El Salvador Saint Cristopher e Nevis Saint Lucia Saint Vicent e Grenadine São Tomé e Príncipe Senegal Seicelle Sierra Leone Somalia Sudan Sri Lanka Swaziland Siria Tanzania Tailandia Togo Tunisia Yemen (Repubblica araba) Yemen (Repubblica democratica) Zaire Zambia Zimbabwe

    2. ORGANISMI

    1.2.3.4 // CICR LSCR // UNHCR UNRWA // PAM UNICEF // UNBRO

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