Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R1412

    Regolamento (CEE) n. 1412/87 della Commissione del 22 maggio 1987 che modifica l' importo della tassa istituita dal regolamento (CEE) n. 805/86 applicabile al latte in polvere denaturato proveniente dalla Spagna

    GU L 135 del 23.5.1987, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1412/oj

    31987R1412

    Regolamento (CEE) n. 1412/87 della Commissione del 22 maggio 1987 che modifica l' importo della tassa istituita dal regolamento (CEE) n. 805/86 applicabile al latte in polvere denaturato proveniente dalla Spagna

    Gazzetta ufficiale n. L 135 del 23/05/1987 pag. 0014 - 0014


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1412/87 DELLA COMMISSIONE

    del 22 maggio 1987

    che modifica l'importo della tassa istituita dal regolamento (CEE) n. 805/86 applicabile al latte in polvere denaturato provenientte dalla Spagna

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 1,

    considerando che, onde evitare la riesportazione a condizioni insolitamente favorevoli di quantitativi di latte scremato in polvere importati in Spagna e denaturati in base alla normativa spagnola anteriormente al 1o marzo 1986, con regolamento (CEE) n. 805/86 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 744/87 (2), è stata istituita una tassa per l'esportazione di tali prodotti;

    considerando che è emerso che l'importo della tassa, pari a 100 ECU/100 kg, non basta ad evitare profitti anormalmente elevati nel caso in cui sia stato modificato il tenore di materie grasse, in particolare in sede di esportazione dei prodotti in oggetto nei paesi terzi; che è opportuno aumentare l'importo della tassa per evitare profitti ingiustificati;

    considerando che per evitare che si creino movimenti speculativi sul prodotto oggetto del presente regolamento è opportuno rendere il provvedimento applicabile quanto prima;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'importo di « 100 ECU » indicato all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 805/86 è sostituito dall'importo di « 200 ECU ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1987.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 75 del 20. 3. 1986, pag. 15.

    (2) GU n. L 75 del 17. 3. 1987, pag. 14.

    Top