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Document 31987R1211

Regolamento (CEE) n. 1211/87 della Commissione del 30 aprile 1987 recante quindicesima modifica del regolamento (CEE) n. 1371/84 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

GU L 115 del 1.5.1987, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 04/06/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1211/oj

31987R1211

Regolamento (CEE) n. 1211/87 della Commissione del 30 aprile 1987 recante quindicesima modifica del regolamento (CEE) n. 1371/84 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 115 del 01/05/1987 pag. 0030 - 0031


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1211/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1987

recante quindicesima modifica del regolamento (CEE) n. 1371/84 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 7,

considerando che l'importo della riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68 dev'essere ripartito tra gli Stati membri interessati per il terzo periodo di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare; che la situazione in base alla quale è stata operata la ripartizione nei primi due periodi di dodici mesi permane invariata; che è pertanto opportuno mantenere invariati i quantitativi da attribuire per il terzo periodo di dodici mesi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1371/84 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 439/87 (4), ha fissato le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che l'articolo 7, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 774/87 (6), autorizza gli Stati membri a prelevare, in caso di trasferimenti di aziende o di sostituzioni fra acquirenti, una parte dei quantitativi di riferimento per aggiungerla alla riserva nazionale; che per consentire agli Stati membri di effettuare interventi di ristrutturazione della produzione lattiera all'atto dei trasferimenti è opportuno autorizzarli, nell'ambito della parte dei quantitativi di riferimento che è possibile prelevare, a graduare gli importi da aggiungere alla riserva nazionale;

considerando che a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1371/84 le caratteristiche del latte considerate come rappresentative sono quelle del latte consegnato od acquistato nel corso del secondo periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare; che occorre prevedere il caso dell'incidenza di avvenimenti eccezionali sul tenore di grassi del latte conseganto o acquistato nel corso del periodo di riferimento da determinati produttori o acquirenti;

considerando che uno dei principi sanciti dall'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 è, da un lato, che la durata dei periodi di applicazioni del regime del prelievo supplementare, tranne l'esplicita eccezione del primo periodo, è pari a dodici mesi e, d'altro lato, che la durata dei periodi di applicazione deve coincidere con quella dei periodi di riferimento; che in tale contesto se uno Stato membro, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1371/84 sostituisce il periodo di dodici mesi con un periodo di cinquantadue settimane, è necessario ridurre opportunamente i quantitativi globali garantiti fissati in base ad un periodo di dodici mesi, che per ragioni di chiarezza occorre precisare in questo senso l'articolo 10 del citato regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1371/84 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 1

Per ciascuno dei tre periodi compresi tra il 2 aprile 1984 e il 31 marzo 1985, tra il 1o aprile 1985 e il 31 marzo 1986 e tra il 1o aprile 1986 e il 31 marzo 1987, la riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68 è ripartita come segue:

- Irlanda 303 000 t

- Lussemburgo 25 000 t

- Regno Unito (limitatamente

all'Irlanda del Nord) 65 000 t. »

2. All'articolo 5 è inserito il seguente terzo comma:

« In caso di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 857/84 e nei limiti della suddetta disposizione, gli Stati membri possono graduare, secondo criteri obiettivi in rapporto alle dimensioni dell'azienda, gli importi dei quantitativi da aggiungere alla riserva ».

3. All'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente testo:

« - per i produttori o gli acquirenti i quali, nel periodo previsto dal comma precedente abbiano interrotto le consegne o gli acquisti di latte, oppure abbiano consegnato o acquistato latte il cui tenore di materie grasse ha risentito delle conseguenze di avvenimenti di carattere eccezionale, lo Stato membro può decidere, su richiesta dell'interessato, che il tenore di materie grasse considerato come rappresentativo sia il tenore medio constatato nel corso dei dodici mesi di applicazione del prelievo supplementare precedenti l'interruzione o l'avvenimento eccezionale di cui sopra. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni di cui al presente trattino. »

4. Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 10

Ai fini dell'applicazione degli articoli 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 857/84, gli Stati membri possono sostituire il periodo di dodici mesi con un periodo di cinquantadue settimane. In tal caso:

- il primo periodo di cinquantadue settimane ha inizio la domenica o il lunedì immediatamente successivi al 2 aprile 1984;

- il quantitativo globale garantito di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 e il quantitativo globale garantito di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 857/84, se necessario, sono opportunamente ridotti. »

5. All'articolo 16, paragrafo 3:

- al secondo trattino i termini « anteriormente al 1o gennaio 1986 » sono sostituiti dai termini « anteriormente al 1o gennaio del periodo di dodici mesi in questione »;

- al terzo trattino i termini « alla fine del secondo periodo di dodici mesi » sono sostituiti dai termini « dalla fine di ognuno dei periodi di dodici mesi in questione »;

- è inserito il seguente trattino:

« - le modalità e i risultati del calcolo della riduzione di cui all'articolo 10, secondo trattino. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 132 del 18. 5. 1984, pag. 11.

(4) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 25.

(5) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

(6) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 3.

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